Legislazione comunitaria in vigore
capitoli del repertorio in cui tale documento è reperibile:
[ 15.10.20.30 - Controllo
dell'inquinamento atmosferico ]
[ 13.30.10 - Veicoli a motore
]
Atti modificati:
370L0220 (Modifica)
398L0069
Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa
alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 28/12/1998 PAG. 0001 - 0057
Testo:
DIRETTIVA 98/69/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 1998 relativa
alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), e visto il
progetto comune approvato il 29 giugno 1998 dal comitato di conciliazione,
(1) considerando che occorrerebbe adottare misure nell'ambito del mercato interno;
(2) considerando che il primo programma di azione della Comunità europea in materia di
protezione dell'ambiente (4), approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973, invita a tener
conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico
provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e ad adeguare in tal senso le direttive già
adottate; che il quinto programma d'azione, la cui impostazione generale è stata
approvata dal Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (5), prevede che vengano
compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle
emissioni inquinanti dei veicoli a motore; che il quinto programma fissa inoltre obiettivi
di riduzione delle emissioni per diversi agenti inquinanti, restando inteso che vanno
limitate le emissioni provenienti da fonti sia fisse che mobili;
(3) considerando che la direttiva 70/220/CEE del Consiglio (6) fissa i valori limite per
le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti prodotti dai motori dei
suddetti veicoli; che tali valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla
direttiva 74/290/CEE del Consiglio (7) e integrati, conformemente alla direttiva
77/102/CEE della Commissione (8), con i valori limite per le emissioni ammissibili di
ossidi di azoto; che i valori limite per questi tre tipi di inquinanti sono stati
successivamente ridotti dalle direttive 78/665/CEE (9) della Commissione, 83/351/CEE (10)
e 88/76/CEE del Consiglio (11); che la direttiva 88/436/CEE del Consiglio (12) ha
introdotto valori limite per le emissioni di particelle inquinanti prodotte dai motori
diesel e che la direttiva 89/458/CEE (13) ha prescritto norme europee più severe per le
emissioni di gas inquinanti dei veicoli a motore di cilindrata inferiore a 1 400 cm3; che
l'applicazione di queste norme è stata estesa a tutte le autovetture indipendentemente
dalla loro cilindrata sulla base di un procedimento di prova europeo perfezionato
comprendente un ciclo di guida extraurbano; che la direttiva 91/441/CEE del Consiglio (14)
ha introdotto prescrizioni relative alle emissioni di vapori e alla durata delle emissioni
riferite ai componenti dei veicoli, nonché norme più severe sul particolare prodotto dai
veicoli muniti di motori diesel; che la direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (15) ha introdotto valori limite più restrittivi per tutti gli inquinanti e un
nuovo metodo di controllo della conformità della produzione; che alle autovetture
destinate a trasportare più di sei occupanti o aventi una massa massima superiore a 2 500
kg, ai veicoli commerciali leggeri e ai fuoristrada, rientranti nel campo di applicazione
della direttiva 70/220/CEE e che finora hanno beneficiato di norme meno severe, sono state
applicate norme altrettanto rigorose di quelle applicate alle autovetture ai sensi delle
direttive 93/59/CEE del Consiglio (16) e 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(17), tenendo conto delle caratteristiche specifiche di detti veicoli;
(4) considerando che occorrerebbe compiere un ulteriore sforzo per promuovere la
commercializzazione di veicoli più rispettosi dell'ambiente; che nel settore del
trasporto pubblico e collettivo di persone e nella distribuzione delle merci nelle aree
urbane è opportuno che ci si prefigga di raggiungere una quota maggiore di veicoli più
rispettosi dell'ambiente;
(5) considerando che l'articolo 4 della direttiva 94/12/CE dispone che la Commissione
proponga norme da applicare a decorrere dall'anno 2000, seguendo un nuovo approccio
articolato, basato su una valutazione globale costo/efficacia di tutte le misure volte a
ridurre l'inquinamento provocato dal traffico stradale; che la proposta dovrebbe
comprendere, oltre a norme più restrittive sulle emissioni delle autovetture, misure
complementari, come il miglioramento della qualità del carburante e un rafforzamento del
programma di ispezione e manutenzione del parco automobilistico; che la proposta dovrebbe
essere basata sulla fissazione di criteri di qualità dell'aria e dei relativi obiettivi
di riduzione delle emissioni e su una valutazione costo/efficacia di ciascun pacchetto di
misure, tenendo conto del potenziale contributo di altre misure come la gestione del
traffico, il potenziamento del trasporto pubblico urbano, le nuove tecnologie di
propulsione o l'utilizzo di carburanti alternativi; che, data l'urgenza degli interventi
UE per limitare le emissioni inquinanti degli autoveicoli, le proposte in esame dovrebbero
inoltre essere basate sulle migliori tecnologie antinquinamento disponibili, presenti o
future, in grado di promuovere la sostituzione dei veicoli a motore inquinanti;
(6) considerando che è opportuna l'elaborazione in tempi brevi di un quadro adeguato per
accelerare l'introduzione nel mercato di veicoli con tecnologie di propulsione innovative
e di veicoli utilizzanti combustibili alternativi a ridotto impatto ambientale; che
l'introduzione di veicoli a combustibili alternativi può realizzare un notevole
miglioramento della qualità dell'aria delle città;
(7) considerando che per contribuire a risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico
è necessario intervenire con una strategia globale che integri gli aspetti tecnologici,
gestionali e fiscali per lo sviluppo di una mobilità sostenibile, tenendo conto delle
caratteristiche specifiche delle diverse aree urbane europee;
(8) considerando che la Commissione ha realizzato un programma europeo sulla qualità
dell'aria, sulle emissioni provocate dal traffico stradale e sulle tecnologie dei
combustibili e dei motori (il programma Auto/Oil) per soddisfare i requisiti posti
dall'articolo 4 della direttiva 94/12/CE; che la Commissione ha attuato il progetto APHEA
che quantifica i costi esterni dell'inquinamento atmosferico provocato dagli autoveicoli
in ragione dello 0,4 % del PIL dell'Unione e che ulteriori valutazioni stimano che i costi
esterni siano pari al 3 % del PIL; che la Commissione ha attuato il piano d'azione «auto
del domani», che mira a contribuire a promuovere la produzione dell'auto del futuro che
sarà pulita, sicura, performante sotto l'aspetto energetico e «intelligente»; che tale
piano d'azione attua gli interventi comunitari di promozione della ricerca e dello
sviluppo nel campo dell'auto pulita e che gli interventi R& S effettuati nel quadro
del piano d'azione «auto del domani» o la competitività comunitaria in materia di
R& S auto non dovrebbero essere compromessi; che le industrie petrolifere e
dell'automobile europee hanno realizzato il programma europeo sulle emissioni, il
combustibile e la tecnologia del motore (EPEFE) per verificare il contributo che può
essere apportato sia dai futuri veicoli sia dal combustibile che li alimenta; che i
programmi Auto/Oil ed EPEFE hanno lo scopo di assicurare che le proposte di direttive
sulle emissioni inquinanti si ispirino alle soluzioni più vantaggiose sia per i
consumatori che per l'economia; che è diventata urgente la necessità di un intervento
dell'Unione in vista delle fasi 2000 e 2005; che risulta ormai chiara la necessità che
uno studio costo/efficacia realizzato nell'ambito del programma Auto/Oil ha evidenziato
che è necessario un ulteriore miglioramento nella tecnologia delle emissioni delle
autovetture per conseguire nell'anno 2010 un livello di qualità dell'aria quale è
prefigurato nella comunicazione della Commissione sul programma Auto/Oil;
(9) considerando che è importante tener conto di fattori come le dislocazioni dovute a
evoluzioni nella concorrenza, la reale ripartizione dei costi fra le industrie
partecipanti ai fini di una riduzione annuale delle emissioni, i costi evitati altrove
attraverso investimenti in un determinato settore e la diminuzione degli oneri economici;
(10) considerando che il miglioramento delle prescrizioni relative alle autovetture nuove
e ai veicoli commerciali leggeri contenute nella direttiva 70/220/CEE è parte di una
coerente strategia comunitaria globale che prevede inoltre, a decorrere dall'anno 2000,
una revisione delle norme relative ai veicoli commerciali leggeri e ai veicoli pesanti, un
miglioramento dei combustibili e una verifica più accurata delle emissioni dei veicoli in
circolazione; che tali misure devono essere affiancate da altre misure, economicamente
efficaci, adottate a livello locale per rispettare i criteri di qualità dell'aria nelle
zone maggiormente inquinate;
(11) considerando che la direttiva 70/220/CEE è una delle direttive particolari previste
dal procedimento di omologazione istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6
febbraio 1970, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (18); che l'obiettivo di ridurre
il livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore non può essere realizzato in
modo soddisfacente dai singoli Stati membri e può, di conseguenza, essere meglio
realizzato mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore;
(12) considerando che la riduzione dei valori limite della prova di tipo I, applicabile a
decorrere dall'anno 2000 (corrispondente a una diminuzione del 40 % degli ossidi di azoto,
del 40 % degli idrocarburi totali e del 30 % dell'ossido di carbonio per quanto riguarda
le autovetture a benzina, ad una diminuzione del 20 % degli ossidi di azoto, del 20 % per
il valore combinato degli idrocarburi e degli ossidi di azoto, del 40 % dell'ossido di
carbonio e del 35 % del particolato per quanto riguarda le autovetture con motore diesel
ad iniezione indiretta, ad una diminuzione del 40 % degli ossidi di azoto, del 40 % per il
valore combinato degli idrocarburi e degli ossidi di azoto, del 40 % dell'ossido di
carbonio e del 50 % del particolato per quanto riguarda le autovetture con motore diesel
ad iniezione diretta ed una diminuzione del 20 % degli ossidi di azoto, del 65 % degli
idrocarburi, del 40 % dell'ossido di carbonio e del 35 % del particolato per quanto
riguarda i veicoli commerciali leggeri con i motore diesel, è considerata una misura
fondamentale per ottenere a medio termine una qualità dell'aria sufficiente; che queste
riduzioni sono state applicate agli idrocarburi e agli ossidi di azoto assumendo che gli
ossidi di azoto rappresentino rispettivamente il 45 % e l'80 % della massa combinata dei
valori registrati nelle autovetture a benzina/diesel conformi alla direttiva 94/12/CE ed
alla direttiva 96/69/CE rispettivamente; che attualmente vengono di norma fissati valori
limite distinti per i veicoli a benzina per controllare le emissioni dei due tipi di
sostanze inquinanti; che un valore limite combinato è mantenuto per i veicoli a motore
diesel, per i quali sono state fissate norme più restrittive per la Fase 2000 al fine di
stimolare la messa a punto di nuovi motori; che tali riduzioni terranno conto degli
effetti sulle emissioni reali di una modifica del ciclo di prova intesa a rappresentare
meglio le emissioni dopo una partenza a freddo («soppressione del periodo di 40 s»);
(13) considerando che la direttiva 96/44/CE (19) della Commissione equipara le condizioni
per la prova previste dalla direttiva 70/220/CEE e quelle della direttiva 80/1268/CEE del
Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al
consumo di carburante dei veicoli a motore (20), in particolare per quanto riguarda il
rapporto fra massa di riferimento del veicolo e l'equivalente di inerzia da utilizzare;
che è ormai opportuno equiparare le definizioni della massa di riferimento dei veicoli
della categoria N1 delle classi I, II e III a quelle della direttiva 96/44/CE;
(14) considerando che dovrebbero essere introdotte nuove disposizioni sui sistemi
diagnostici di bordo (OBD) al fine di consentire un'individuazione immediata di un guasto
dei dispositivi antinquinamento dei veicoli e, conseguentemente, di migliorare in modo
significativo il mantenimento delle caratteristiche iniziali delle emissioni nei veicoli
in circolazione mediante controlli periodici o stradali; che tuttavia i sistemi OBD si
trovano in una fase meno avanzata per i veicoli con motore diesel e non possono essere
montati su tutti questi ultimi veicoli prima del 2005; che l'installazione di un sistema
di misurazione di bordo (OBM) o di altri sistemi per individuare eventuali disfunzioni
attraverso la misurazione dei singoli componenti delle sostanze tossiche delle emissioni
è consentita purché sia mantenuta l'integrità del sistema OBD; che, per far sì che gli
Stati membri si accertino del fatto che il proprietario del veicolo rispetti l'obbligo di
ripararlo in caso di guasto del dispositivo antinquinamento, occorre registrare la
distanza percorsa dal momento in cui il guasto si manifesta; che i sistemi diagnostici di
bordo devono consentire un accesso non limitato e regolamentato; che i produttori di
autoveicoli devono fornire le informazioni necessarie per la diagnosi, la manutenzione e
la riparazione degli autoveicoli; che l'accesso e le informazioni di cui sopra sono
necessari per assicurare che gli autoveicoli possano essere esaminati, sottoposti a
manutenzione e riparati ovunque nell'Unione europea e che la concorrenza sul mercato dei
pezzi di ricambio e delle riparazioni non venga falsata a detrimento dei fabbricanti di
pezzi di ricambio, dei commercianti all'ingrosso indipendenti di pezzi di ricambio, delle
officine di riparazione indipendenti e dei consumatori; che i fabbricanti di pezzi di
ricambio o di accessori hanno l'obbligo di adeguare i loro prodotti al sistema diagnostico
di bordo in questione, affinché sia possibile un funzionamento esente da guasti e il
consumatore sia garantito contro eventuali disfunzioni;
(15) considerando che la prova di tipo IV, che consente di determinare le emissioni per
evaporazione dai veicoli con motore ad accensione comandata, può essere perfezionata per
rappresentare meglio le emissioni per evaporazione come pure il livello delle tecniche di
misurazione;
(16) considerando che per adeguare il comportamento dei dispositivi antinquinamento dei
veicoli con motore ad accensione comandata alle condizioni reali della prassi corrente
dovrebbe essere introdotto un nuovo test per la misurazione delle emissioni a basse
temperature;
(17) considerando che le caratteristiche dei combustibili di riferimento utilizzati per le
prove di emissione dovrebbero riflettere l'evoluzione delle specifiche dei combustibili
commercializzati che saranno disponibili conformemente alle norme sulla qualità della
benzina e del combustibile diesel;
(18) considerando che è stato elaborato un nuovo metodo per verificare la conformità
della produzione mediante controllo dei veicoli in circolazione, il quale costituisce una
misura di accompagnamento economicamente efficace ed è incluso nella direttiva sulle
emissioni con l'obiettivo di una sua applicazione nel 2001;
(19) considerando che la circolazione dei veicoli obsoleti, che inquinano molto più dei
veicoli attualmente commercializzati, costituisce una fonte importante di inquinamento da
traffico stradale; che dovrebbero essere ricercate misure che promuovano un rinnovo
accelerato del parco automobilistico con autoveicoli a minore impatto ambientale;
(20) considerando che si dovrebbe consentire agli Stati membri di accelerare l'immissione
sul mercato di veicoli che soddisfino i requisiti adottati a livello comunitario, mediante
incentivi fiscali che debbono essere conformi alle disposizioni del trattato e rispondere
a talune condizioni intese ad evitare distorsioni nel mercato interno; che le disposizioni
della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di includere le
emissioni di inquinanti e di altre sostanze nella base di calcolo delle tasse di
circolazione dei veicoli a motore;
(21) considerando che per lo sviluppo armonioso del mercato interno e per la protezione
degli interessi dei consumatori sono necessarie prospettive vincolanti a lunga scadenza;
che pertanto è necessario introdurre un approccio in due fasi con valori limite
obbligatori applicabili a decorrere dal 2000 e dal 2005, al fine di incoraggiare
l'introduzione anticipata di veicoli muniti dei dispositivi antinquinamento più avanzati;
(22) considerando che la Commissione sorveglia gli sviluppi tecnologici volti a ridurre le
emissioni e propone, se necessario, un adeguamento della presente direttiva; che, per
chiarire le questioni ancora aperte, la Commissione sta svolgendo progetti di ricerca i
cui risultati confluiranno in una proposta per una futura legislazione da introdursi dopo
il 2005;
(23) considerando che gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che promuovano il
montaggio su autoveicoli vecchi di impianti e componenti in grado di ridurre le emissioni;
(24) considerando che gli Stati membri possono adottare misure che promuovano un rinnovo
accelerato del parco automobilistico con autoveicoli dalle emissioni ridotte;
(25) considerando che l'articolo 5 della direttiva 70/220/CEE stabilisce che le modifiche
che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE; che nel
frattempo la direttiva è stata integrata da numerosi altri allegati e si ritiene
essenziale che tutti gli allegati della direttiva 70/220/CEE possano essere adeguati al
progresso tecnico secondo la suddetta procedura;
(26) considerando che il 20 dicembre 1994 (21) è stato concluso un modus vivendi tra il
Parlamento europeo il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli
atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato; che tale modus
vivendi si applica, fra l'altro, alle misure adottate ai sensi dell'articolo 13 della
direttiva 70/156/CEE;
(27) considerando che è necessario modificare di conseguenza la direttiva 70/220/CEE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 70/220/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 5 la dizione «allegati I VII» è sostituita dalla dizione «allegati da
I a XI».
2) Gli allegati sono modificati ai sensi dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, con effetto da nove mesi dall'entrata in
vigore della presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi concernenti
l'inquinamento atmosferico da emissioni da veicoli a motore:
- rifiutare l'omologazione CE di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva
70/156/CEE, o
- rifiutare l'omologazione di portata nazionale, o
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli
ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE,
se detti veicoli osservano le prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla
presente direttiva.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per i
veicoli della categoria M, quali definiti nell'allegato II, sezione A, della direttiva
70/156/CEE - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg -, e
per i veicoli della categoria N1, classe I e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i
veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto
5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M
aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, gli Stati membri non possono più
concedere:
- l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, o
- l'omologazione nazionale, a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8,
paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE,
ai nuovi tipi di veicoli, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle
emissioni, se essi non soddisfano le disposizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata
dalla presente direttiva. Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i
valori limite indicati al rigo A della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I
della direttiva 70/220/CEE.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i veicoli della categoria M - ad eccezione dei
veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg -, e per i veicoli della categoria
N1, classe I, e, a decorrere dal 1° gennaio 2002, per i veicoli della categoria N1,
classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punti 5.3.1.4 dell'allegato I
della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi una massa massima
superiore a 2 500 kg, gli Stati membri devono:
- considerare che i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi
della direttiva 70/156/CEE non sono più validi agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1,
della medesima direttiva, e
- rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in circolazione di veicoli nuovi
che non siano accompagnati da un certificato valido di conformità ai sensi della
direttiva 70/156/CEE, a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8,
paragrafo 2, della medesima,
per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se tali veicoli
non soddisfano le disposizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente
direttiva.
Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite elencati al
rigo A della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE.
4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per i
veicoli della categoria M, quali definiti nell'allegato II, sezione A, della direttiva
70/156/CEE - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg -, e
per i veicoli della categoria N1, classe I e, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per i
veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto
5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M
aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, gli Stati membri non possono più
concedere:
- l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, o
- l'omologazione nazionale, a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8,
paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE,
ai nuovi tipi di veicoli, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle
emissioni se essi non soddisfano le disposizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata
dalla presente direttiva.
Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite indicati al
rigo B della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i veicoli della categoria M - ad eccezione dei
veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg e per i veicoli della categoria N1
classe I, e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i veicoli della categoria N1 classi II
e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della
direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi una massa massima superiore
a 2 500 kg, gli Stati membri devono:
- non considerare più validi i certificati di conformità rilasciati per i nuovi
autoveicoli ai sensi della direttiva 70/156/CEE secondo il disposto dell'articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva stessa, e
- rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di nuovi autoveicoli
non muniti di un certificato valido di conformità ai sensi della direttiva 70/156/CEE, a
meno che siano fatte valere le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della
medesima, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se tali
veicoli non soddisfano le disposizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla
presente direttiva.
Per quanto riguarda la prova di tipo I si devono utilizzare i valori limite indicati al
rigo B della tabella di cui ai punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE.
6. Fino al 1° gennaio 2003 i veicoli della categoria M1, muniti di motore ad accensione
spontanea aventi una massa massima superiore a 2 000 kg:
- che sono destinati a trasportare più di sei occupanti, compreso il conducente,
- che sono fuoristrada, quali definiti all'allegato II della direttiva 70/156/CEE,
saranno considerati, ai fini dei paragrafi 2 e 3, veicoli della categoria N1.
7. Gli Stati membri devono:
- non considerare più validi i certificati di conformità dei veicoli omologati ai sensi
della nota (1), modificata dalle note (2) e (3), della tabella di cui al punto 5.3.1.4
dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, inserita dalla direttiva 96/69/CE, e
- rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi,
a) a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i veicoli della categoria M1 e della classe I
della categoria N1, tranne per i veicoli destinati a trasportare più di sei passeggeri,
compreso il conducente, e i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, e
b) a decorrere dal 1° gennaio 2002, per i veicoli delle classi II e III della categoria
N1, i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti, compreso il conducente, e il
veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.
8. Fino alle date di cui ai paragrafi 2 e 3, l'omologazione può essere concessa e le
verifiche sulla conformità della produzione sono effettuate in applicazione della
direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 96/69/CE.
Articolo 3
1. Non oltre il 31 dicembre 1999, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una proposta che confermi o integri la presente direttiva. Le misure contenute
nella proposta hanno effetto dal 1° gennaio 2005. La proposta riguarda:
- i valori limite per la partenza a freddo in ambiente a bassa temperatura (266 K) (- 7
°C) per i veicoli della categoria N1, classi II e III;
- disposizioni comunitarie relative a controlli tecnici migliorati;
- i valori limite soglia per i sistemi OBD per i veicoli delle categorie M1 e N1 per gli
anni 2005/6;
- l'esame dei test del tipo V, compresa la possibilità di sopprimerli.
2. Dopo il 31 dicembre 1999 la Commissione presenta ulteriori proposte legislative, che
entreranno in vigore dopo il 2005, riguardanti:
- la modifica dei requisiti di durata, compresa l'estensione del test di durata oltre gli
80 000 km;
- standard qualitativi del carburante, in particolare tenendo conto della tecnologia dei
veicoli;
- il contributo delle possibili misure, comprese quelle relative ai carburanti e ai
veicoli, al raggiungimento degli obiettivi a più lungo termine della Comunità per la
qualità dell'aria, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dei risultati delle nuove
ricerche in settori attinenti all'inquinamento atmosferico, compresi gli effetti del
particolato sulla salute umana;
- il potenziale di riduzione delle emissioni dei veicoli offerto da misure di livello
locale e la praticabilità delle stesse; in tale contesto deve essere valutato il
contributo delle misure relative ai trasporti e ad altre politiche come la gestione del
traffico, i trasporti pubblici urbani, migliori controlli e manutenzione e i piani di
demolizione dei veicoli obsoleti;
- la situazione particolare di un parco chiuso di autoveicoli vincolati ed il potenziale
di riduzione delle emissioni connesso con l'uso di carburanti aventi specifiche ecologiche
molto rigorose da parte di tale parco autoveicoli;
- il potenziale di riduzione delle emissioni che si otterrebbe fissando le specifiche
ecologiche dei carburanti da impiegare nei trattori agricoli secondo quanto previsto dalla
direttiva 74/150/CEE e nei motori a combustione interna destinati all'installazione su
macchine mobili non stradali secondo quanto previsto dalla direttiva 97/68/CE;
- requisiti per il funzionamento di un sistema di misurazione di bordo (OBM).
3. Tutte le proposte tengono conto delle seguenti considerazioni di fondo:
- valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente direttiva quanto al loro
contributo alla qualità dell'aria, esame della fattibilità tecnica e del rapporto
costo-efficacia, compresa una valutazione dei benefici e della disponibilità di
tecnologie più avanzate;
- compatibilità con il conseguimento di altri obiettivi comunitari, ad esempio quelli
relativi al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria e di altri obiettivi
connessi quali l'acidificazione e l'eutrofizzazione e la riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra;
- le emissioni nocive inquinanti nella Comunità provenienti dai settori dei trasporti e
da altre fonti nonché una stima nel contributo che le misure in atto, previste e
potenziali, di riduzione delle emissioni provenienti da tutte le fonti potrebbero
apportare per migliorare la qualità dell'aria;
- alle emissioni dei motori a benzina ad iniezione diretta, comprese le emissioni di
particolato;
- agli sviluppi nei dispositivi antinquinamento dei gas di scarico a pieno carico;
- lo sviluppo di carburanti alternativi e di nuove tecnologie di propulsione;
- il progresso verso la disponibilità industriale di sistemi chiave di post-trattamento
quali i catalizzatori DeNOx e sifoni, nonché la possibilità, sotto il profilo tecnico,
di rispettare la data di attuazione per i motori ad accensione spontanea;
- i miglioramenti delle procedure di prova per il particolato di piccole dimensioni;
- le tecnologie di raffinazione e la situazione dell'approvvigionamento nonché le
qualità di petrolio greggio ottenibili nella Comunità;
- il contributo che misure fiscali selettive e differenziate potrebbero apportare alla
riduzione delle emissioni dei veicoli senza però ripercuotersi negativamente sul
funzionamento del mercato interno, tenendo conto degli effetti dell'erosione degli
introiti per i paesi vicini.
Articolo 4
1. Entro il 1° gennaio 2000, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sulla creazione di un formato elettronico standard per le
informazioni di riparazione, tenuto conto delle relative norme internazionali.
Entro il 30 giugno 2002 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione sull'ulteriore sviluppo dei sistemi diagnostici di bordo (OBD) in cui si
esprimerà sulla necessità di ampliare tali sistemi nonché i requisiti per
l'introduzione di un sistema di misurazione di bordo (OBM). Sulla base di tale relazione,
la Commissione presenterà una proposta di misure che entreranno in vigore entro il 1°
gennaio 2005 e includeranno specifiche tecniche e relativi allegati al fine di prevedere
l'omologazione di sistemi di misurazione di bordo che garantiscano almeno livelli di
controllo equivalenti a quelli dei sistemi diagnostici di bordo e che siano compatibili
con tali sistemi.
La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sull'estensione dell'OBD ad altri sistemi elettronici di controllo degli autoveicoli
riguardanti la sicurezza attiva e passiva, in modo tra l'altro compatibile con i sistemi
di controllo delle emissioni.
2. Entro il 1° gennaio 2001 la Commissione adotterà adeguate misure per garantire che i
pezzi di ricambio e gli accessori per l'ammodernamento dei veicoli possano essere immessi
sul mercato. Dette misure includeranno adeguate procedure di omologazione dei pezzi di
ricambio che saranno definite non appena possibile per i componenti di controllo delle
emissioni che hanno un'importanza critica per il corretto funzionamento dei sistemi OBD.
3. Entro il 30 giugno 2000 la Commissione adotterà misure atte a garantire che lo
sviluppo di pezzi di ricambio e di accessori per l'ammodernamento dei veicoli che hanno
un'importanza critica per il corretto funzionamento dei sistemi OBD non sia limitato dalla
mancanza delle relative informazioni, a meno che tali informazioni non siano protette da
diritti di proprietà intellettuale o non costituiscano un know-how specifico dei
costruttori o degli OEM (produttori di apparecchiature originali) che li forniscono: in
tal caso le necessarie informazioni tecniche non saranno impropriamente rifiutate.
4. Inoltre la Commissione presenterà, entro il 30 giugno 2000, proposte adeguate volte a
garantire che i pezzi di ricambio e gli accessori di ammodernamento dei veicoli siano
compatibili tra l'altro con le specifiche del sistema diagnostico di bordo appropriato
affinché siano possibili la riparazione, la sostituzione e un funzionamento esente da
guasti. A tal fine la procedura di omologazione stabilita nell'allegato della presente
direttiva fungerà da base.
Articolo 5
Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali soltanto per i veicoli a motore di
serie conformi alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva. Tali
incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e soddisfare le seguenti
condizioni:
- riguardare tutti i veicoli di serie nuovi messi in vendita sul mercato di uno Stato
membro e che siano conformi in anticipo ai valori limite obbligatori di cui al rigo A
della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE,
modificata dalla presente direttiva, e, in seguito, dal 1° gennaio 2000, i veicoli della
categoria M1 e della categoria N1 classe I, e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i veicoli
della categoria N1 classi II e III che soddisfino i valori limite di cui al rigo B della
tabella;
- cessare al momento dell'applicazione dei valori limite di emissione stabiliti
all'articolo 2, paragrafo 3 per i veicoli a motore nuovi o alle date stabilite
all'articolo 2, paragrafo 4;
- non superare, per ciascun tipo di veicolo a motore, il costo supplementare delle
soluzioni tecniche per garantire il rispetto dei valori stabiliti all'articolo 2,
paragrafo 3 o all'articolo 2, paragrafo 5 e del loro montaggio sul veicolo.
La Commissione viene informata tempestivamente dei progetti intesi ad istituire o a
modificare gli incentivi di cui al primo comma, in modo da poter presentare le proprie
osservazioni.
Gli Stati membri possono introdurre tra l'altro incentivi fiscali o finanziari per
l'ammodernamento di autoveicoli in circolazione, onde renderli conformi al disposto della
presente direttiva o delle previgenti versioni della direttiva 70/220/CEE, nonché per il
ritiro dalla circolazione degli autoveicoli che non sono in grado di rispettarlo.
Articolo 6
All'occorrenza sarà definito successivamente un quadro normativo per l'omologazione di
veicoli a combustibili alternativi e di veicoli utilizzanti combustibili alternativi.
Articolo 7
La presente direttiva è messa in applicazione contemporaneamente alla direttiva 98/70/CE
(22) e secondo lo stesso calendario di attuazione delle misure ivi specificato.
Articolo 8
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto da nove mesi
dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 9
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1998.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
C. EINEM
(1) GU C 77 dell'11.3.1997, pag. 8 e
GU C 106 del 4.4.1997, pag. 6.
(2) GU C 206 del 7.7.1997, pag. 113.
(3) Pareri del Parlamento europeo del 10 aprile 1997 e del 18 febbraio 1998 (GU C 132 del
28.4. 1997, pag. 170 e GU C 80 del 16.3.1998, pag. 101), posizioni comuni del Consiglio
del 7 ottobre 1997 e del 23 marzo 1998 (GU C 351 del 19.11.1997, pag. 13 e GU C 161 del
27.5.1998, pag. 45) e decisioni del Parlamento europeo, seconda lettura, del 30 aprile
1998 (GU C 152 del 18.5.1998, pag. 41) e terza lettura, del 15 settembre 1998 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 17 settembre 1998.
(4) GU C 112 del 20.12.1973, pag. 1.
(5) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.
(6) GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64).
(7) GU L 159 del 15.6.1974, pag. 61.
(8) GU L 32 del 3.2.1977, pag. 32.
(9) GU L 223 del 14.8.1978, pag. 48.
(10) GU L 197 del 20.7.1983, pag. 1.
(11) GU L 36 del 9.2.1988, pag. 1.
(12) GU L 214 del 6.8.1988, pag. 1.
(13) GU L 226 del 3.8.1989, pag. 1.
(14) GU L 242 del 30.8.1991, pag. 1.
(15) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 42.
(16) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 21.
(17) GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64.
(18) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 169 dell'8.7.1996, pag. 1).
(19) GU L 210 del 20.8.1996, pag. 25.
(20) GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
93/116/CE della Commissione (GU L 329 del 30.12. 1993, pag. 39).
(21) GU C 102 del 4.4. 1996, pag. 1.
(22) Vedi pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE
1. L'elenco degli allegati inserito tra gli articoli e l'allegato I è il seguente:
«>SPAZIO PER TABELLA>
»
ALLEGATO I
2. Il titolo recita:
«CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE, RILASCIO
DELL'OMOLOGAZIONE CE, PRESCRIZIONI E PROVE, ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE CE, CONFORMITÀ
DELLA PRODUZIONE E DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE, DIAGNOSTICA DI BORDO (OBD)»
3. Punto 1:
La prima frase recita:
«La presente direttiva si applica
- alle emissioni di gas dallo scarico a temperatura ambiente normale e a temperatura
ambiente bassa, alle emissioni per evaporazione, alle emissioni di gas dal basamento, alla
durata dei dispositivi antinquinamento e ai sistemi per la diagnostica di bordo (OBD) dei
veicoli a motore ad accensione comandata,
nonché
- alle emissioni dallo scarico, alla durata dei dispositivi antinquinamento e ai sistemi
diagnostici di bordo (OBD) dei veicoli a motore ad accensione spontanea delle categorie M1
e N1 (*),
di cui all'articolo 1 della direttiva 70/220/CEE nella versione modificata della direttiva
83/351/CEE, ad accezione dei veicoli della categoria N1 per i quali l'omologazione è
stata concessa ai sensi della direttiva 88/77/CEE (**)
(*) Come definito nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.
(**) GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33.».
4. Sono aggiunti i nuovi punti 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16 che recitano:
«2.13. Per "OBD" si intende un sistema diagnostico di bordo per il controllo
delle emissioni, capace di identificare la zona in cui si è probabilmente verificato un
guasto per mezzo di codici di guasto inseriti nella memoria del computer.
2.14. Per "prove di controllo dei veicoli in circolazione" si intendono le prove
e la valutazione della conformità effettuate ai sensi del punto 7.1.7 del presente
allegato.
2.15. Ai fini di un veicolo da sottoporre a prova per "manutenzione e utilizzazione
corrette" si intende che tale veicolo soddisfa i criteri di accettazione di un
veicolo selezionato di cui al punto 2 dell'appendice 3 del presente allegato.
2.16. Per "impianto di manipolazione (defeat device)" si intende ogni elemento
di progetto che rilevi la temperatura, la velocità del veicolo, il numero di giri del
motore, la marcia innestata, la depressione del collettore e ogni altro parametro al fine
di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del
sistema di controllo delle emissioni, che riduce l'efficacia del sistema di controllo
delle emissioni in condizioni che si possono ragionevolmente verificare durante il normale
funzionamento e la normale utilizzazione del veicolo. Questo elemento di costruzione può
non essere considerato un impianto di manipolazione se:
I. la necessità di un simile impianto è giustificata ai fini della protezione del motore
contro danni o incidenti e del funzionamento sicuro del veicolo, oppure
II. l'impianto funziona esclusivamente ove necessario per l'avviamento del motore, oppure
III. le condizioni sono sostanzialmente comprese nelle procedure di prova di tipo I o
VI.»
5. I punti da 3 a 3.2.1 recitano:
«3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE
3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di
omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni di gas dallo
scarico, le emissioni per evaporazione, la durata dei dispositivi antinquinamento e i
sistemi diagnostici di bordo (OBD) deve essere presentata dal costruttore.
Se la domanda riguarda un sistema diagnostico di bordo (OBD), si deve seguire la procedura
di cui al punto 3 dell'allegato XI.
3.1.1. Se la domanda riguarda un sistema diagnostico di bordo (OBD), essa è corredata
delle informazioni supplementari richieste al punto 3.2.12.2.8 dell'allegato II integrate
da:
3.1.1.1. una dichiarazione del costruttore che precisi:
3.1.1.1.1. nel caso di veicoli muniti di motori ad accensione comandata, la percentuale di
accensioni irregolari sul numero totale di accensioni che può determinare un livello di
emissioni superiore ai limiti di cui al punto 3.3.2 dell'allegato XI, se tale percentuale
si è verificata fin dall'inizio della prova di tipo I, descritta al punto 5.3.1
dell'allegato III;
3.1.1.1.2. nel caso di veicoli muniti di motori ad accensione comandata, la percentuale di
accensioni irregolari sul numero totale di accensioni che potrebbe provocare il
surriscaldamento, con danni irreversibili, del o dei catalizzatori di scarico;
3.1.1.2. informazioni scritte dettagliate che descrivano per esteso le caratteristiche
funzionali di utilizzo del sistema OBD, compreso un elenco di tutte le parti principali
del sistema di controllo delle emissioni del veicolo, ovvero sensori, attuatori e
componenti controllati dal sistema OBD;
3.1.1.3. una descrizione della spia di multifunzionamento (MI) utilizzato dal sistema OBD
per segnalare al conducente del veicolo la presenza di un guasto;
3.1.1.4. il costruttore deve descrivere le disposizioni adottate per evitare la
manomissione o la modifica del computer di controllo delle emissioni;
3.1.1.5. se del caso, la copia di altre omologazioni comprensive dei dati necessari per
consentire l'estensione delle omologazioni;
3.1.1.6. se applicabile, precisare i particolari della famiglia di veicoli di cui
all'allegato XI, appendice 2.
3.1.2. Per quanto riguarda le prove di cui al punto 3 dell'allegato XI, al servizio
tecnico responsabile delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo
rappresentativo del tipo di veicolo o della famiglia di veicoli muniti del sistema OBD da
omologare. Se il servizio tecnico ritiene che il veicolo di cui sopra non rappresenti
appieno il tipo o la famiglia di veicoli descritti nell'allegato XI, appendice 2, in
alternativa, e se necessario, deve essere presentato alla prova un ulteriore veicolo, ai
sensi del punto 3 dell'allegato XI.
3.2. Il modello della scheda informativa per quanto riguarda le emissioni di gas dallo
scarico, le emissioni per evaporazione, la durata ed il sistema diagnostico di bordo (OBD)
figura nell'allegato II.
3.2.1. Se del caso, devono essere presentate copie delle altre omologazioni con i dati che
consentono l'estensione dell'omologazione e l'individuazione dei fattori di
deterioramento.»
6. I punti da 4 a 4.2 recitano:
«4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE
4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.
4.2 Il modello del certificato di omologazione CE per quanto riguarda le emissioni di gas
dallo scarico, le emissioni per evaporazione, la durata ed il sistema diagnostico di bordo
(OBD) figura nell'allegato X.»
7. Punto 5:
La nota è sostituita dal testo seguente:
«Nota:
Quale alternativa ai requisiti del presente punto, i costruttori di autoveicoli la cui
produzione annua a livello mondiale è inferiore a 10 000 unità possono ottenere
l'omologazione CE sulla base di corrispondenti requisiti tecnici prescritti:
- nel Codice dei regolamenti della California (California Code of Regulations), titolo 13,
sezioni 1960.1(f)(2) o (g)(1) e (g)(2), 1960.1(p) applicabile agli autoveicoli modello
1996 o successivo, 1968.1. 1976 e 1975, applicabile agli autoveicoli modello 1995 o
successivo, pubblicato dalla Barclay's Publishing.
Le autorità di omologazione notificano alla Commissione le circostanze di ciascuna
omologazione concessa in base a questa disposizione.»
8. Punto 5.1.1:
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le misure tecniche adottate dal costruttore devono garantire che le emissioni dallo
scarico e le emissioni per evaporazione risultino effettivamente limitate, conformemente
alla presente direttiva, per la normale durata di vita del veicolo e in condizioni normali
di utilizzazione. Ciò include la sicurezza dei tubi flessibili, dei loro giunti e dei
collegamenti, utilizzati nei sistemi di controllo delle emissioni, che devono essere
costruiti in modo conforme al progetto originario.
Nel caso delle emissioni dallo scarico, queste disposizioni si ritengono soddisfatte se
sono osservate rispettivamente le disposizioni dei punti 5.3.1.4 (omologazione) e 7
(conformità della produzione e conformità dei veicoli in circolazione).
Nel caso delle emissioni per evaporazione, queste disposizioni si ritengono soddisfatte se
sono osservate rispettivamente le disposizioni dei punti 5.3.4 (omologazione) e 7
(conformità della produzione).»
Gli ex commi terzo e quarto sono soppressi e sono sostituiti da un nuovo comma che recita:
«È proibito l'impiego di un impianto di manipolazione.»
9. Viene aggiunto il nuovo punto 5.1.3. che recita:
«5.1.3. Devono essere adottate le necessarie disposizioni per impedire emissioni
eccessive per evaporazione e la fuoriuscita del combustibile dovute all'assenza del tappo
del serbatoio del combustibile. Tale obiettivo può essere conseguito utilizzando:
- un tappo non amovibile con apertura e chiusura automatiche;
- caratteristiche costruttive che permettano di evitare emissioni eccessive per
evaporazione qualora manchi il tappo del serbatoio;
- qualsiasi altra disposizione che abbia lo stesso effetto. Un possibile esempio potrebbe
essere, fra l'altro, un tappo del serbatoio collegato o incatenato all'autoveicolo o un
tappo del serbatoio con apertura azionata dalla stessa chiave di accensione
dell'autoveicolo. In questo caso la chiave deve potere essere estratta dal tappo del
serbatoio solo in posizione di chiusura.»
10. La figura I.5.2 è sostituita dalla nuova figura che segue:
«>SPAZIO PER TABELLA>
»
11. Punto 5.1:
È aggiunto il nuovo punto 5.1.4 che recita:
«5.1.4. Disposizioni concernenti la sicurezza del sistema elettronico
5.1.4.1. Ogni veicolo dotato di un computer per il controllo delle emissioni deve
possedere caratteristiche tali da evitarne la modificazione, a meno che ciò sia
consentito dal costruttore. Il costruttore deve autorizzare modifiche, se esse sono
necessarie per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, l'ammodernamento o la
riparazione del veicolo. Tutti i codici di computer riprogrammabili e i parametri
operativi devono essere tali da non consentire la manomissione e il computer e le relative
istruzioni per la manutenzione devono essere conformi alle disposizioni contenute nella
norma ISO DIS 15031-7 (SAE J2186 del settembre 1991). Qualsiasi circuito asportabile di
memoria di taratura deve essere rivestito di resina, rinchiuso in un contenitore sigillato
o protetto da un algoritmo elettronico e deve poter essere sostituito soltanto a mezzo di
procedure o attrezzi appositi.
5.1.4.2. I parametri computerizzati di funzionamento del motore devono poter essere
sostituiti soltanto a mezzo di procedure o attrezzi appositi (ad es. componenti di
computer saldati o rivestiti di resina, o rivestimento sigillato o saldato).
5.1.4.3. Nel caso di pompe di iniezione meccanica montate su motori ad accensione
spontanea, i costruttori devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la
manomissione della regolazione della mandata massima di combustibile mentre il veicolo è
in circolazione.
5.1.4.4. Il costruttore può inoltrare all'autorità di omologazione una domanda di
esenzione da una di tali prescrizioni per i veicoli che, verosimilmente, non richiedono
tale protezione. I criteri che l'autorità prende in considerazione nel valutare una
domanda di esenzione includono (senza peraltro limitarsi ad essi) la disponibilità
effettiva delle prestazioni dei circuiti di memoria, la capacità del veicolo di produrre
prestazioni elevate e il probabile volume di vendite dello stesso.
5.1.4.5. I costruttori che utilizzano sistemi di codifica computerizzati programmabili (ad
es. Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM -Memoria ROM elettrica,
programmabile, cancellabile) devono impedire la riprogrammazione non autorizzata. I
costruttori devono adottare strategie sofisticate per prevenire la manomissione, ad
esempio la cifratura dei dati, utilizzando metodi per proteggere l'algoritmo di cifratura
e funzioni di protezione contro la scrittura che rendono necessario l'accesso elettronico
a un computer con sede presso il costruttore. L'autorità può autorizzare metodi
equivalenti, qualora essi offrano lo stesso livello di protezione.»
12. I punti 5.2.1 e 5.2.3 sono sostituiti dal testo seguente:
«5.2.1. I veicoli muniti di motore ad accensione comandata devono essere sottoposti alle
seguenti prove:
- Tipo I (verifica delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)
- Tipo II (emissione di ossido di carbonio al regime minimo)
- Tipo III (emissione di gas dal basamento)
- Tipo IV (emissioni per evaporazione)
- Tipo V (durata dei dispositivi di controllo antinquinamento)
- Tipo VI (verifica delle emissioni medie di ossido di carbonio/idrocarburi dallo scarico
a bassa temperatura ambiente dopo una partenza a freddo)
- Prove OBD»
«5.2.3. I veicoli muniti di motore ad accensione spontanea devono essere sottoposti alla
seguenti prove:
- Tipo I (verifica delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)
- Tipo V (durata dei dispositivi di controllo antinquinamento)
- Prove OBD, se del caso.»
13. Punto 5.3.1.4:
- Dopo il primo capoverso viene inserita la seguente nuova tabella:
«>SPAZIO PER TABELLA>
»
14. È aggiunto il seguente punto 5.3.5:
«5.3.5. (1) Prova di tipo VI (Verifica delle emissioni medie di ossido di carbonio e
idrocarburi a bassa temperatura ambiente dallo scarico dopo una partenza a freddo).
5.3.5.1. Devono essere sottoposti a tale prova tutti i veicoli della categoria M1 e della
categoria N1 della classe 1 (2) muniti di motore ad accensione comandata, eccetto i
veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti ed i veicoli la cui massa massima è
superiore a 2 500 kg.
(1) Questo punto è applicabile ai nuovi tipi dal 1° gennaio 2002.
(2) La Commissione proporrà al più presto, e comunque anteriormente al 31 dicembre 1999,
i valori limite per le classi II e III secondo la procedura di cui all'articolo 13 della
direttiva 70/156/CEE. Detti valori entreranno in vigore entro il 2003.
5.3.5.1.1. L'autoveicolo deve essere esaminato su un banco dinamometrico che simuli
resistenza e inerzia.
5.3.5.1.2. La prova consiste nei quattro cicli di prova urbani elementari della parte uno
della prova di tipo I. La parte uno è descritta nell'allegato III, appendice 1 e nelle
figure III.1.1 e III.1.2 dell'appendice. La prova a bassa temperatura ambiente dura
complessivamente 780 secondi; deve essere eseguita senza interruzioni e inizia con
l'avviamento del motore.
5.3.5.1.3. La prova a bassa temperatura ambiente deve essere eseguita a una temperatura
ambiente di 266 K (-7 °C). Prima che la prova venga eseguita, il veicolo deve essere
condizionato in modo uniforme per garantire che i risultati della prova siano
riproducibili. Il condizionamento e gli altri procedimenti devono essere eseguiti secondo
le modalità descritte all'allegato VII.
5.3.5.1.4. Durante la prova i gas di scarico vengono diluiti e se ne preleva un campione
proporzionale. I gas di scarico del veicolo esaminato vengono diluiti, campionati e
analizzati secondo il procedimento descritto nell'allegato VII e si misura il volume
complessivo dei gas di scarico diluiti, nonché la quota in essi contenuta di ossido di
carbonio e idrocarburi.
5.3.5.2. Fatte salve le disposizioni dei punti 5.3.5.2.2 e 5.3.5.3, la prova viene
ripetuta tre volte. La massa di ossido di carbonio e idrocarburi così ottenuta deve
essere inferiore ai valori limite indicati nella seguente tabella:
>SPAZIO PER TABELLA>
5.3.5.2.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.3.5.2, non più di uno dei tre
risultati ottenuti per ciascun inquinante può superare al massimo del 10 % il valore
limite prescritto, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati della prova sia
inferiore al limite prescritto. Qualora i valori limite prescritti fossero superati per
più di un inquinante, è indifferente che tale superamento si verifichi nel corso di una
stessa prova o nel corso di prove diverse.
5.3.5.2.2. Il numero delle prove prescritte al punto 5.3.5.2, può essere aumentato fino a
10 su richiesta del costruttore, a condizione che la media aritmetica dei primi tre
risultati si situi fra il 100 % e il 110 % dei valori limite. In questo caso vale
unicamente la condizione che la media aritmetica dei 10 risultati delle prove sia
inferiore al valore limite.
5.3.5.3. Il numero delle prove di cui al punto 5.3.5.2 può essere ridotto sulla base del
disposto dei punti 5.3.5.3.1 e 5.3.5.3.2.
5.3.5.3.1. È necessaria un'unica prova se, per tutti gli inquinanti considerati, nella
prima prova si ottiene un risultato inferiore o pari a 0,70 L.
5.3.5.3.2. Qualora non si raggiunga il risultato previsto dal punto 5.3.5.3.1, sono
necessarie soltanto due prove se, per tutti gli inquinanti considerati, il risultato della
prima prova è inferiore o pari a 0,85 L, la somma dei primi due risultati è inferiore o
pari a 1,70 L e il risultato della seconda prova è inferiore o pari a L
(V1 ≤ 0,85 L e V1 + V2 ≤ 1,70 L e V2 ≤ L)».
15. Il precedente punto 5.3.5, è rinumerato come 5.3.6. La tabella nella sezione 5.3.6.2
è sostituita dalla seguente e la sezione 5.3.6.3 è modificata come segue:
«>SPAZIO PER TABELLA>
5.3.6.3. I fattori di deterioramento sono determinati utilizzando la procedura di cui al
punto 5.3.6.1 oppure i valori indicati nella tabella 5.3.6.2. I fattori sono applicati per
stabilire la conformità con i requisiti del punto 5.3.1.4».
16. Inserire il nuovo punto 5.3.7:
«5.3.7. Dati relativi alle emissioni da utilizzare per i controlli tecnici
5.3.7.1. Tale prescrizione si applica a tutti i veicoli muniti di motore ad accensione
comandata per i quali venga richiesta l'omologazione ai sensi della presente direttiva.
5.3.7.2. Nelle prove effettuate in conformità dell'allegato IV (prova di tipo II) con
motore al minimo normale vengono registrati:
- il tenore di ossido di carbonio rispetto al volume di gas di scarico emessi;
- la velocità di rotazione del motore durante la prova, comprese eventuali tolleranze.
5.3.7.3. Nelle prove con motore al "minimo accelerato" (vale a dire > 2 000
min-1) vengono registrati:
- il tenore di ossido di carbonio rispetto al volume di gas di scarico emessi;
- il valore lambda (1);
- la velocità di rotazione del motore durante la prova, comprese eventuali tolleranze.
(1) Il valore lambda è calcolato nel seguente modo mediante l'equazione di Brettschneider
semplificata:
>INIZIO DI UN GRAFICO>
>FINE DI UN GRAFICO>
5.3.7.4. Viene misurata e registrata la temperatura dell'olio del motore al momento della
prova.
5.3.7.5. La tabella di cui al punto 1.9 dell'appendice dell'allegato X deve essere
completata.
5.3.7.6. Il costruttore conferma che il valore lambda registrato all'atto della prova di
omologazione di cui al punto 5.3.7.3 è corretto e che sarà rappresentativo dei veicoli
correntemente in produzione per i 24 mesi successivi alla concessione dell'omologazione da
parte del servizio tecnico. Una valutazione sarà effettuata sulla base di ispezioni e
studi condotti sui veicoli in produzione.»
17. Il punto 6.1 è modificato come segue:
«6.1. Estensioni relative alle emissioni dallo scarico (prove di tipo I, II e VI)».
18. I punti 6.1.2.1, 6.1.2.2 e 6.1.2.3 sono così modificati:
«6.1.2.1. Per ciascuno dei rapporti di trasmissione usati nelle prove di tipo I e di tipo
VI (il resto è immutato).
6.1.2.2. Se per ciascun rapporto si ottiene E ≤ 8 %, l'estensione viene concessa
senza ripetere le prove di tipo I e di tipo VI.
6.1.2.3. Se per almeno un rapporto si ottiene E > 8 %, e se per ciascun rapporto si
ottiene E ≤ 13 %, le prove di tipo I e di tipo VI devono essere ripetute, (il resto
è immutato).»
19. È aggiunto un nuovo punto 6.4, che recita:
«6.4. Diagnostica di bordo (OBD)
6.4.1. L'omologazione concessa a un tipo di veicolo in relazione al sistema OBD può
essere estesa a tipi di veicolo differenti che appartengono alla stessa famiglia di
veicoli OBD definita all'allegato XI, appendice 2. Il sistema di controllo delle emissioni
del motore deve essere identico a quello del veicolo già omologato ed essere conforme
alla descrizione della famiglia di motori OBD di cui all'allegato XI, appendice 2, senza
tener conto delle seguenti caratteristiche del veicolo:
- accessori del motore
- pneumatici
- inerzia equivalente
- sistema di raffreddamento
- rapporto totale di trasmissione
- tipo di trasmissione
- tipo di carrozzeria.»
20. Il punto 7.1 è così modificato:
«7.1. Le misure intese a garantire la conformità della produzione sono prese nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE, modificata da
ultimo dalla direttiva 96/27/CE (omologazione del veicolo completo). Ai sensi di detto
articolo spetta al costruttore la responsabilità di prendere misure per garantire la
conformità della produzione al tipo omologato. La conformità della produzione è
verificata in base ai dati contenuti nel certificato di omologazione che figura
all'allegato X della presente direttiva.
In linea di massima, la conformità della produzione, per quanto riguarda la limitazione
delle emissioni dallo scarico e delle emissioni per evaporazione provenienti dal veicolo,
viene verificata in base alla descrizione acclusa al certificato di omologazione che
figura nell'allegato X e, eventualmente, in base alle prove di tipo I, II, III e IV di cui
al punto 5.2 oppure di alcune delle stesse.
Conformità dei veicoli in circolazione
Per quanto riguarda le omologazioni concesse per le emissioni, le presenti misure sono
altresì atte a confermare la funzionalità dei dispositivi per il controllo delle
emissioni durante la normale vita utile dei veicoli in condizioni normali di utilizzazione
(conformità dei veicoli in circolazione in condizioni di manutenzione e impiego
corretti). Ai fini della presente direttiva tali misure sono verificate fino al
raggiungimento del quinto anno di età o alla percorrenza di 80 000 km, a seconda di quale
condizione si verifichi per prima e, a decorrere dal 1° gennaio 2005, fino al
raggiungimento del quinto anno di età o alla percorrenza di 100 000 km, a seconda di
quale condizione si verifichi per prima.
7.1.1. La verifica della conformità dei veicoli in circolazione da parte delle autorità
di omologazione sarà effettuata in base alle informazioni pertinenti di cui dispone il
costruttore, conformemente a procedure analoghe a quelle di cui all'articolo 10, paragrafi
1 e 2 e all'allegato X della direttiva 70/156/CEE.
La verifica della conformità dei veicoli in circolazione sarà effettuata dalle autorità
di omologazione in base ad informazioni fornite dal costruttore. Esse comprendono:
- dati pertinenti relativi alle prove di controllo ottenuti in conformità delle
prescrizioni e delle procedure di prova applicabili, nonché informazioni esaurienti per
ciascun veicolo sottoposto a prova, ad esempio stato del veicolo, storia della sua
utilizzazione, condizioni di circolazione ed altri elementi pertinenti;
- informazioni pertinenti sulla circolazione e sugli interventi di ripristino;
- altre prove ed osservazioni pertinenti registrate dal costruttore, in particolare la
registrazione delle indicazioni fornite dal sistema OBD (1).
7.1.2. Le informazioni raccolte dal costruttore devono essere sufficientemente esaurienti,
così da garantire che le prestazioni dei veicoli in circolazione possano essere valutate
relativamente alle condizioni normali di utilizzazione definite al punto 7.1 e in modo
rappresentativo della penetrazione geografica del mercato da parte del costruttore (2)
(1) I punti 7.1.1 e 7.1.2 saranno riesaminati e completati senza indugio secondo la
procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, tenendo conto dei problemi
specifici connessi ai veicoli della categoria N1 ed ai veicoli della categoria M di cui
alla nota (2) della tabella riportata al punto 5.3.1.4. Dovranno essere presentate
proposte in tempo utile per la loro adozione prima delle date previste all'articolo 2,
paragrafo 3.».
I punti da 7.1.1 a 7.1.3 sono rinumerati quali punti da 7.1.3 a 7.1.5.
21. Sono aggiunti il nuovo titolo e il nuovo punto 7.1.6 che seguono:
«Diagnostica di bordo (OBD)
7.1.6. Se le prestazioni del sistema OBD devono essere controllate, il controllo deve
essere eseguito in applicazione di quanto segue:
7.1.6.1. Quando l'autorità di omologazione determina che la qualità della produzione
sembra insufficiente, viene prelevato un veicolo a caso dalla serie e sottoposto alle
prove di cui all'allegato XI, appendice 1.
7.1.6.2. La produzione viene ritenuta conforme se tale veicolo soddisfa i requisiti delle
prove di cui all'allegato XI, appendice 1.
7.1.6.3. Se il veicolo prelevato dalla serie non soddisfa i requisiti di cui al punto
7.1.6.1 vengono prelevati a caso dalla serie altri quattro veicoli e vengono sottoposti
alle prove di cui all'allegato XI, appendice 1. Le prove possono essere realizzate con
veicoli che abbiano percorso un massimo di 15 000 km.
7.1.6.4. La produzione viene ritenuta conforme se almeno tre veicoli soddisfano i
requisiti delle prove di cui all'allegato XI, appendice 1.»
22. È aggiunto un nuovo punto 7.1.7 che recita:
«7.1.7. In base alla verifica di cui al punto 7.1.1, le autorità di omologazione:
- decidono che la conformità dei veicoli in circolazione è soddisfacente e non prendono
ulteriori provvedimenti oppure
- decidono che le informazioni sono insufficienti o che la conformità dei veicoli in
circolazione è insoddisfacente e provvedono a farli sottoporre a prove ai sensi
dell'appendice 3 del presente allegato.
7.1.7.1. Qualora prove di tipo I siano considerate necessarie per accertare la conformità
dei dispositivi di controllo delle emissioni con le prescrizioni relative alle prestazioni
dei dispositivi stessi in circolazione, tali prove sono effettuate utilizzando una
procedura di prova che soddisfi i criteri statistici di cui all'appendice 4 del presente
allegato.
7.1.7.2. Le autorità di omologazione selezionano, in cooperazione con il costruttore, un
campione di veicoli con un chilometraggio sufficiente e di cui sia ragionevolmente
garantita l'utilizzazione in condizioni normali. Il costruttore viene consultato sulla
scelta dei veicoli campione e gli è consentito di assistere alle prove di conferma dei
veicoli.
7.1.7.3. Il costruttore, sotto la supervisione delle autorità di omologazione, è
autorizzato ad effettuare controlli, anche di carattere distruttivo, sui veicoli con
livelli di emissioni superiori ai valori limite, al fine di accertare eventuali cause di
deterioramento non attribuibili al costruttore stesso (ad esempio l'impiego di benzina con
piombo prima della data della prova). Qualora i risultati dei controlli confermino tali
cause, i risultati delle prove in questione sono esclusi dal controllo della conformità.
7.1.7.4. Qualora le autorità di omologazione non siano soddisfatte dei risultati delle
prove secondo i criteri di cui all'appendice 4, gli interventi di ripristino di cui
all'articolo 11, paragrafo 2 e all'allegato X della direttiva 70/156/CEE sono estesi ai
veicoli in circolazione appartenenti alla stessa categoria di veicoli che potrebbero
presumibilmente presentare gli stessi difetti, in applicazione del punto 6 dell'appendice
3.
Il programma degli interventi di ripristino presentato dal costruttore è approvato dalle
autorità di omologazione. Il costruttore è responsabile dell'esecuzione del programma
degli interventi approvato.
Le autorità di omologazione notificano entro trenta giorni la loro decisione a tutti gli
Stati membri. Gli Stati membri possono chiedere che lo stesso programma di interventi di
ripristino sia applicato a tutti i veicoli della stessa categoria immatricolati nel loro
territorio.
7.1.7.5. Qualora uno Stato membro stabilisca che una categoria di veicoli non è conforme
alle prescrizioni applicabili dell'appendice 3 del presente allegato, deve notificarlo
senza indugio allo Stato membro che ha concesso l'omologazione originale in applicazione
delle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.
In tal caso, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE,
l'autorità competente dello Stato membro che ha concesso l'omologazione originale
comunica al costruttore che una categoria di veicoli non rispetta tali prescrizioni e che
da questo costruttore si attendono determinate misure. Entro due mesi dalla data di
notifica il costruttore presenta alle autorità un piano per l'eliminazione dei difetti
che corrisponda, per quanto riguarda i contenuti, alle prescrizioni di cui ai punti
6.1-6.8 dell'appendice 3. Successivamente l'autorità competente che ha concesso
l'omologazione originale consulta entro due mesi il costruttore al fine di raggiungere un
accordo sul piano e sulla sua attuazione. Qualora la competente autorità che ha concesso
l'omologazione originale constati che non è possibile raggiungere un accordo, si avvia la
procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, della direttiva 70/156/CEE.»
23. Il punto 8 è soppresso.
24. È aggiunto un nuovo punto 8, che recita:
«8. SISTEMI DIAGNOSTICI DI BORDO (OBD) DEI VEICOLI A MOTORE
8.1. I veicoli della categoria M1 e N1 muniti di motore ad accensione comandata devono
essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni,
ai sensi dell'allegato XI.
8.2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2004 per tutti i
tipi di veicoli della categoria M1 muniti di motore ad accensione spontanea, con
l'eccezione:
- dei veicoli destinati a trasportare più di sei passeggeri conducente compreso,
- dei veicoli la cui massa massima è superiore a 2 500 kg
devono essere muniti di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle
emissioni, ai sensi dell'allegato XI.
Qualora nuovi tipi di veicoli muniti di motore ad accensione spontanea immessi in
circolazione prima di tale data siano muniti di un sistema OBD, si applicano le
disposizioni di cui ai punti da 6.5.3 a 6.5.3.5 dell'allegato XI, appendice 1.
8.3. I nuovi tipi di veicoli della categoria M1, non contemplati nel punto 8.2 e i nuovi
tipi di veicoli della categoria N1, classe I muniti di motore ad accensione spontanea,
devono essere dotati, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di un sistema di diagnostica di
bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, ai sensi dell'allegato XI. I nuovi tipi di
veicoli della categoria N1, classi II e III, dotati di motore ad accensione spontanea,
devono, a decorrere dal 1° gennaio 2006, essere dotati di un sistema di diagnostica di
bordo (OBD) per il controllo delle emissioni ai sensi dell'allegato XI.
Qualora veicoli muniti di motore ad accensione immessi in circolazione prima delle date
indicate nel presente punto, siano dotati di un sistema OBD, si applicano le disposizioni
di cui ai punti da 6.5.3 a 6.5.3.5 dell'allegato XI, appendice 1.
8.4. Veicoli di altre categorie
I veicoli di altre categorie o i veicoli della categoria M1 e N1 non contemplati dai punti
8.1, 8.2 o 8.3, possono essere dotati di un sistema diagnostico di bordo. In tal caso si
applicano le disposizioni di cui ai punti da 6.5.3 a 6.5.3.5 dell'allegato XI, appendice
1.»
25. Sono aggiunte le appendici 3 e 4:
«Appendice 3
CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE
1. INTRODUZIONE
La presente appendice stabilisce i criteri di cui al punto 7.1.7 del presente allegato
relativi ai veicoli da sottoporre a prova e le procedure di controllo della conformità
dei veicoli in circolazione.
2. CRITERI DI SELEZIONE
I criteri di accettazione di un veicolo selezionato sono quelli di cui ai punti da 2.1 a
2.8 della presente appendice. Le informazioni necessarie sono ottenute mediante l'esame
del veicolo ed un colloquio con il proprietario/conducente.
2.1. Il veicolo deve appartenere ad un tipo omologato ai sensi della presente direttiva e
deve essere accompagnato da un certificato di conformità a norma della direttiva
70/156/CEE. Il veicolo deve essere immatricolato ed utilizzato in un paese della Comunità
europea.
2.2. Il veicolo deve aver percorso almeno 15 000 km o avere almeno sei mesi di età, a
seconda di quale condizione si verifichi per ultima e deve avere percorso meno di 80 000
km o avere meno di cinque anni di età, a seconda di quale condizione si verifichi per
prima.
2.3. Deve essere tenuto un registro di manutenzione dal quale risulti che il veicolo è
stato revisionato correttamente, ad esempio secondo le istruzioni del costruttore.
2.4. Non si devono rilevare segni di impiego scorretto (ad esempio: competizioni,
sovraccarico, uso di carburante non adatto, o altri usi impropri), o di altri interventi
(ad esempio manomissioni) che possano incidere sul livello delle emissioni. Nel caso di
veicoli dotati di sistema OBD, si tiene conto del codice di guasto e dei dati relativi al
chilometraggio memorizzati dal sistema. Se dai dati memorizzati nel sistema risulta che il
veicolo è rimasto in funzione dopo la memorizzazione dei codici di guasto e che non è
stato riparato in tempi relativamente brevi, esso non viene selezionato per la prova.
2.5. Non devono essere state eseguite grosse riparazioni non autorizzate del motore o del
veicolo.
2.6. Il tenore di piombo e il tenore di zolfo del campione di carburante prelevato dal
serbatoio del veicolo devono soddisfare le norme applicabili e non si deve constatare
l'uso di un combustibile inadeguato. Possono essere effettuati controlli sul tubo di
scappamento o su altre parti.
2.7. Non si deve constatare la presenza di problemi che possano compromettere la sicurezza
del personale di laboratorio.
2.8. Tutti i componenti del sistema antinquinamento del veicolo devono essere conformi al
tipo omologato.
3. DIAGNOSI E MANUTENZIONE
Prima della misurazione delle emissioni dallo scarico, i veicoli ammessi alle prove sono
sottoposti a diagnosi e a manutenzione ordinaria del caso secondo la procedura di cui ai
punti 3.1 3.7.
3.1. Controllare il buon funzionamento del filtro dell'aria, di tutti gli organi
flessibili di trasmissione, il livello di tutti i liquidi, il tappo del radiatore, i tubi
a depressione e i cavi elettrici connessi con il sistema antinquinamento; verificare che
l'accensione, la dosatura del carburante e il sistema antinquinamento non siano stati
manomessi o mal regolati. Annotare tutte le discordanze.
3.2. Controllare il corretto funzionamento del sistema OBD. Annotare tutti i dati relativi
al cattivo funzionamento contenuti nella memoria OBD ed effettuare le necessarie
riparazioni. Se l'indicatore di malfunzionamento OBD registra una anomalia durante il
ciclo di condizionamento, il guasto può essere individuato e riparato. La prova può
essere eseguita nuovamente sul veicolo riparato e i risultati sono validi.
3.3. Il sistema di accensione viene controllato e vengono sostituiti i componenti
difettosi, ad esempio, candele, cavi, ecc.
3.4. Viene controllata la compressione. Se il risultato non è soddisfacente, il veicolo
è respinto.
3.5. I parametri del motore sono controllati in base alle specifiche del costruttore e,
ove necessario, adeguati.
3.6. Se al veicolo mancano meno di 800 km dalla manutenzione prevista, la manutenzione
sarà effettuata in base alle istruzioni del costruttore. Il filtro dell'olio e il filtro
dell'aria possono essere cambiati su richiesta del costruttore qualunque sia il
chilometraggio percorso.
3.7. Una volta accettato il veicolo, il combustibile deve essere sostituito con un
combustibile di riferimento idoneo per la prova sulle emissioni, a meno che il costruttore
non accetti un combustibile venduto in commercio.
4. PROVE SUI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE
4.1. Qualora si ritenga necessario effettuare un controllo sui veicoli, le prove sulle
emissioni svolte ai sensi dell'allegato III della presente direttiva sono eseguite sui
veicoli selezionati in applicazione dei punti 2 e 3 della presente appendice, previo
condizionamento dei veicoli stessi.
4.2. Sui veicoli dotati di un sistema OBD si può controllare il corretto funzionamento in
circolazione della spia di malfunzionamento, ecc., in relazione ai livelli di emissione
(ad esempio: limiti stabiliti all'allegato XI della presente direttiva per l'indicazione
di un malfunzionamento), rispetto alle specifiche che sono state oggetto
dell'omologazione.
4.3. Per quanto concerne il sistema OBD, il controllo può ad esempio essere inteso a
stabilire i livelli di emissione che superano i valori limite applicabili senza
indicazione di malfunzionamento, l'attivazione sistematicamente errata della spia di
malfunzionamento e, infine, i componenti guasti o deteriorati del sistema OBD.
4.4. Se il funzionamento di un componente o di un sistema non corrisponde a quello
specificato nel certificato di omologazione e/o nel fascicolo informativo per i tipi di
veicoli su cui è montato, e se la differenza non è autorizzata ai sensi dell'articolo 5,
paragrafi 3 e 4 della direttiva 70/156/CEE, e non vi è alcuna indicazione di
malfunzionamento da parte del sistema OBD, detto componente o sistema non deve essere
sostituito prima di eseguire le prove di emissione, a meno che si constati che il
componente o il sistema è stato manomesso o impiegato in modo talmente scorretto che il
sistema OBD non può rilevare il malfunzionamento che ne risulta.
5. VALUTAZIONE DEI RISULTATI
5.1. I risultati delle prove sono oggetto della procedura di valutazione di cui
all'appendice 4 del presente allegato.
5.2. I risultati della prova non devono essere moltiplicati per i fattori di
deterioramento.
6. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
6.1. Quando l'autorità di omologazione è certa che un tipo di veicolo non è conforme ai
requisiti contemplati nelle presenti disposizioni, essa chiede al costruttore di
presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del
veicolo.
6.2. Il programma degli interventi necessari deve essere inviato all'autorità di
omologazione entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della
notifica di cui al punto 6.1. L'autorità di omologazione dispone di un periodo di 30
giorni lavorativi per approvare o rifiutare il programma suddetto. Tuttavia, qualora il
costruttore possa comprovare all'autorità di omologazione competente che è necessario
più tempo per compiere indagini sulla non conformità onde presentare un programma di
interventi di ripristino, viene concessa una proroga.
6.3. Gli interventi di ripristino devono applicarsi a tutti i veicoli che potrebbero
presentare lo stesso difetto. Occorre valutare se debbano essere modificati i documenti
relativi all'omologazione.
6.4. Il costruttore deve fornire una copia di tutte le comunicazioni relative al programma
di interventi. Il costruttore deve inoltre tenere un registro relativo alla campagna di
richiamo dei veicoli e presentare regolarmente all'autorità di omologazione una relazione
sullo stato di avanzamento della campagna.
6.5. Il programma degli interventi deve contenere i documenti di cui ai punti da 6.5.1 a
6.5.11. Il costruttore deve assegnare al programma un numero o un nome unico che lo
caratterizzano.
6.5.1. Una descrizione di tutti i tipi di veicoli compresi nel programma.
6.5.2. Una descrizione delle modifiche ed adattamenti, riparazioni, correzioni,
aggiustamenti o qualsiasi altro cambiamento specifico da effettuare per ripristinare la
conformità dei veicoli, compreso un riassunto dei dati e degli studi tecnici su cui si è
basato il costruttore per decidere gli interventi specifici destinati a ripristinare la
conformità del veicolo.
6.5.3. Una descrizione delle modalità secondo le quali il costruttore informerà i
proprietari dei veicoli.
6.5.4. Una descrizione della manutenzione o dell'impiego corretti, se del caso, che il
costruttore pone come condizione per godere del diritto alle riparazioni nel contesto del
programma di interventi, nonché la spiegazione dei motivi di tali condizioni. Possono
essere imposte condizioni di manutenzione o di impiego soltanto quando sia dimostrabile
che esse sono connesse alla non conformità del veicolo e al programma di interventi.
6.5.5. Una descrizione della procedura che i proprietari del veicolo devono seguire per
ottenere il ripristino della conformità, compresa la data a partire dalla quale possono
essere praticati gli interventi di ripristino, i tempi previsti dall'officina per la loro
esecuzione e il luogo in cui essi possono essere effettuati. La riparazione deve essere
eseguita speditamente, entro un termine ragionevole dalla consegna del veicolo.
6.5.6. Una copia della comunicazione inviata al proprietario del veicolo.
6.5.7. Una descrizione succinta del sistema seguito dal costruttore per garantire un
approvvigionamento adeguato dei componenti o dei sistemi, necessari ad effettuare la
riparazione. Deve essere indicata la data in cui sarà disponibile una fornitura adeguata
dei componenti o dei sistemi per iniziare la campagna.
6.5.8. Una copia di tutte le istruzioni deve essere inviata alle persone che effettuano la
riparazione.
6.5.9. Una descrizione degli effetti dei proposti interventi di ripristino contenuti nel
programma sulle emissioni, sul consumo di combustibile, sulla manovrabilità e sulla
sicurezza di ciascun tipo di veicolo, corredata dai dati, dagli studi tecnici, ecc. su cui
sono basate le conclusioni.
6.5.10. Qualsiasi altra informazione, verbale o dati ritenuti necessari, entro limiti
ragionevoli, dall'autorità di omologazione per valutare il programma degli interventi.
6.5.11. Qualora il programma implichi il richiamo dei veicoli, all'autorità di
omologazione deve essere presentata una descrizione delle modalità di registrazione degli
interventi. Nel caso in cui si utilizzi un'etichetta, deve essere presentato un esemplare
della medesima.
6.6. Può essere chiesto al costruttore di eseguire sui componenti e sui veicoli che hanno
subito una modifica, una riparazione o un cambiamento, prove che siano contenute entro
limiti ragionevoli e che siano necessarie per dimostrare l'efficacia del cambiamento,
della riparazione o della modifica proposti.
6.7. Il costruttore è tenuto a costituire un registro relativo a tutti i veicoli
richiamati e riparati e con l'indicazione dell'officina che ha eseguito le riparazioni.
L'autorità di omologazione deve poter consultare tali registri, su richiesta, per un
periodo di cinque anni a decorrere dall'attuazione del programma di interventi.
6.8. La riparazione e/o la modifica o il montaggio di nuove attrezzature vengono annotati
in un certificato rilasciato dal fabbricante al proprietario del veicolo.
Appendice 4 (1)
(1) Le disposizioni dell'appendice 4 devono essere riesaminate e completate senza indugio
secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
PROCEDIMENTO STATISTICO RELATIVO ALLA PROVA DELLA CONFORMITÀ DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE
1. La presente appendice descrive il procedimento da seguire per verificare le
prescrizioni relative alla conformità dei veicoli in circolazione nel quadro della prova
di tipo I.
2. Si devono seguire due procedimenti distinti:
1. Uno riguarda i veicoli individuati contenuti nel campione che, per un difetto connesso
con le emissioni, provocano risultati fuori linea (punto 3).
2. Il secondo procedimento riguarda il campione totale (punto 4).
3. PROCEDIMENTO DA SEGUIRE IN PRESENZA DI FONTI DI EMISSIONE FUORI LINEA NEL CAMPIONE
3.1. Un veicolo è considerato come fonte di emissione fuori linea allorché, per un
componente oggetto di regolamentazione, il valore limite di cui al punto 5.3.1.4
dell'allegato I è superato in modo significativo.
3.2. Con un campione minimo di tre veicoli ed un campione massimo determinato in base alla
procedura di cui al punto 4 si verifica la presenza di fonti di emissione erratica.
3.3. Se viene individuata una fonte di emissione fuori linea, vengono determinate le cause
dell'eccesso di emissioni.
3.4. Se si constata che più di un veicolo è fonte di emissione fuori linea per la stessa
ragione, il campione si considera rifiutato.
3.5. Se un solo veicolo è fonte di emissione fuori linea, o più veicoli ma per ragioni
differenti, il campione è aumentato di un veicolo, a meno che non sia già stata
raggiunta la dimensione massima del campione.
3.5.1. Se, con il campione maggiorato, si constata che più di un veicolo è fonte di
emissione fuori linea per la medesima ragione, il campione si considera rifiutato.
3.5.2. Se in un campione di dimensione massima viene constatata la presenza di non più di
una fonte di emissione fuori linea per la medesima ragione il campione si considera
accettato in conformità delle prescrizioni di cui al punto 3 della presente appendice.
3.6. Ogniqualvolta il campione viene aumentato in conformità del precedente punto 3.5 si
applica il procedimento statistico di cui al punto 4 alla dimensione maggiorata del
campione.
4. PROCEDIMENTO DA SEGUIRE IN ASSENZA DI UNA VALUTAZIONE SEPARATA DELLE FONTI DI EMISSIONE
FUORI LINEA CONTENUTE NEL CAMPIONE
4.1. Con una dimensione minima del campione di 3, il procedimento di campionamento è
fissato in modo che la probabilità che un lotto superi una prova con il 40 % di
produzione difettosa è 0,95 (rischio del produttore: 5 %), mentre la probabilità che un
lotto sia accettato con il 75 % di produzione difettosa è 0,15 (rischio del consumatore:
15 %).
4.2. Per ciascuno degli inquinanti di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I il procedimento
utilizzato è il seguente (cfr. figura I/7).
L = valore limite per l'inquinante
xi = valore della misurazione dell'i-esimo veicolo del campione
n = numero del campione effettivo.
4.3. Calcolare per il campione il risultato statistico della prova che quantifica il
numero di veicoli non conformi, vale a dire Xi > L.
4.4. Quindi:
- se il risultato statistico della prova è pari al valore del numero di accettazione
relativo alla dimensione del campione indicata nella tabella che segue, l'inquinante viene
accettato;
- se il risultato statistico della prova è superiore o pari al valore del numero di
rifiuto relativo alla dimensione del campione indicata nella tabella che segue,
l'inquinante è rifiutato;
- altrimenti un veicolo supplementare viene sottoposto a prova ed il procedimento è
applicato al campione maggiorato di un'unità.
Nella tabella che segue i numeri di accettazione e di rifiuto sono calcolati in base alla
norma internazionale ISO 8422:1991.
5. Si considera che un campione ha superato la prova quando risponde ai requisiti di cui
ai punti 3 e 4 della presente appendice.
>SPAZIO PER TABELLA>
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
ALLEGATO II
26. Modificare come segue il punto 3.2.1.6:
«3.2.1.6. Regime al minimo normale (inclusa la tolleranza)
. min-1
3.2.1.6.1. Regime al minimo accelerato (inclusa la tolleranza)
. min-1»
27. Al punto 3 sono aggiunti i seguenti punti e le seguenti note in calce:
«3.2.12.2.8. Sistema diagnostico di bordo (OBD):
3.2.12.2.8.1. Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI):
.
3.2.12.2.8.2. Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD:
.
3.2.12.2.8.3. Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di:
.
3.2.12.2.8.3.1. Motori ad accensione comandata (1):
.
3.2.12.2.8.3.1.1. Controllo del catalizzatore (1):
.
3.2.12.2.8.3.1.2. Individuazione dell'accensione irregolare (1):
.
3.2.12.2.8.3.1.3. Controllo del sensore di ossigeno (1):
.
3.2.12.2.8.3.1.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD (1):
.
3.2.12.2.8.3.2. Motori ad accensione spontanea (1):
.
3.2.12.2.8.3.2.1. Controllo del catalizzatore (1):
.
3.2.12.2.8.3.2.2. Controllo dell'intercettatore di particelle (1):
.
3.2.12.2.8.3.2.3. Controllo del sistema di alimentazione elettronica (1):
.
3.2.12.2.8.3.2.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD (1):
.
3.2.12.2.8.4. Criteri di attivazione della spia MI (numero definito di cicli di guida o
metodo statistico):
.
3.2.12.2.8.5. Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno
corredato di spiegazione):
.
(1) Cancellare la dicitura inutile.»
ALLEGATO III
28. Punto 2.3.1:
- Il secondo e il terzo comma sono soppressi.
- Il secondo comma (in precedenza il quarto) recita:
«Per i veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione . . .» (il resto
invariato).
29. Punto 6.1.3:
La prima frase recita:
«Si indirizza sul veicolo una corrente d'aria a velocità variabile.»
30. Punto 6.2.2:
Il primo ciclo di prova comincia all'inizio della procedura di messa in moto del motore.
Punto 7.1:
«Il prelievo comincia prima della procedura di messa in moto del motore o al suo inizio e
si conclude al termine dell'ultimo periodo di minimo del ciclo extraurbano (parte due,
fine del prelievo) o nel caso di prova di tipo VI, dell'ultimo periodo di minimo
dell'ultimo ciclo urbano elementare (parte uno).»
Appendice 1
31. Punto 1.1:
- La figura III.1.1 è sostituita dalla seguente nuova figura:
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
- Nella versione inglese, nella colonna 5 della tabella III.1.2 (titolo: «Velocità
(km/h)») l'operazione n. 23 recita:
«35 10».
32. I punti da 4 a 4.3, comprese la tabella III.1.4 e la figura III.1.4 sono soppressi.
Appendice 3
33. Punto 5.1.1.2.7:
Nella versione inglese, la formula è la seguente:
«P = >NUM>M V Ä V
>DEN>500 T
».
ALLEGATO VI
34. I punti da 1 a 6 recitano:
«1. INTRODUZIONE
Il presente allegato descrive il procedimento della prova di tipo IV di cui al punto 5.3.4
dell'allegato I.
Tale procedimento descrive un metodo per la determinazione delle perdite di idrocarburi
dovute all'evaporazione dai sistemi di alimentazione dei veicoli con motori ad accensione
comandata.
2. DESCRIZIONE DELLA PROVA
La prova di emissioni per evaporazione (figura VI.1) serve per determinare le emissioni
per evaporazione di idrocarburi in conseguenza della fluttuazione della temperatura
diurna, della sosta a caldo a veicolo fermo e della guida in città. La prova si articola
nelle seguenti fasi:
- preparazione della prova, comprendente un ciclo di funzionamento urbano (parte uno) ed
extraurbano (parte due),
- determinazione della perdita per sosta a caldo,
- determinazione della perdita diurna.
Il risultato complessivo della prova si ottiene sommando le emissioni massiche di
idrocarburi provocate dalla sosta a caldo e le emissioni delle fasi diurne.
3. VEICOLO E COMBUSTIBILE
3.1. Veicolo
3.1.1. Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche, avere effettuato il rodaggio
e avere percorso almeno 3 000 km prima della prova. Il sistema di controllo delle
emissioni per evaporazione deve essere collegato ed aver funzionato in modo corretto per
detto periodo e il filtro o i filtri a carbone devono essere usati normalmente senza
subire una depurazione o un carico anomali.
3.2. Combustibile
3.2.1. Viene usato il combustibile di riferimento idoneo, definito nell'allegato IX della
presente direttiva.
4. APPARECCHIATURA PER LA PROVA DI EVAPORAZIONE
4.1. Banco dinamometrico
Il banco dinamometrico deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato III.
4.2. Locale per la misurazione delle emissioni per evaporazione
Il locale per la misurazione delle emissioni per evaporazione è costituito da un vano
rettangolare di misurazione a tenuta di gas tale da contenere il veicolo sottoposto alla
prova. Il veicolo deve essere accessibile da tutti i lati e il locale chiuso deve essere a
tenuta di gas conformemente a quanto disposto nell'appendice 1. La superficie interna del
locale deve essere impermeabile e non reattiva agli idrocarburi. Il sistema di
condizionamento della temperatura deve essere in grado di regolare la temperatura
dell'aria all'interno del locale in modo da mantenere nel corso della prova il prescritto
rapporto temperatura/tempo, con una tolleranza media di ± 1 K per tutta la durata della
prova.
Il sistema di regolazione deve essere regolato in modo da mantenere un andamento costante
della temperatura limitando al minimo superamenti, oscillazioni e instabilità rispetto al
profilo voluto della temperatura ambiente a lungo termine. Nel corso della prova di
emissioni diurna, la temperatura della superficie interna non deve scendere al di sotto di
278 K (5 °C), né superare 328 K (55 °C). La parete deve essere progettata in modo tale
da favorire una buona dissipazione del calore. Durante la prova di sosta a caldo, la
temperatura della superficie interna non deve scendere al di sotto di 293 K (20 °C), né
superare 325 K (52 °C).
Per compensare le variazioni di volume dovute al cambiamento della temperatura all'interno
del locale, possono essere utilizzati sia un locale a volume variabile che uno a volume
fisso.
4.2.1. Locale a volume variabile
Il locale a volume variabile si dilata e si restringe reagendo al cambiamento di
temperatura della massa d'aria del locale. Per compensare le variazioni interne di volume
si possono utilizzare uno o più pannelli mobili o una struttura a mantice, nella quale
una o più sacche impermeabili all'interno del locale si espandono e si restringono in
reazione ai cambiamenti interni di pressione, mediante scambio di aria con l'esterno del
locale. Qualsiasi soluzione adottata per compensare i mutamenti di volume non deve
compromettere l'integrità del locale, specificata nell'appendice 1, nella fascia di
temperatura prevista.
Qualsiasi metodo di adeguamento ai cambiamenti di volume deve limitare la differenza tra
la pressione interna del locale e la pressione barometrica a un valore massimo di ± 5
hPa.
Deve essere possibile chiudere il locale ad un volume prefissato. Un locale a volume
variabile deve essere in grado di adattarsi a un cambiamento di ± 7 % rispetto al suo
«volume nominale» (cfr. appendice 1, punto 2.1.1), che corrisponde alla variazione di
temperatura e di pressione barometrica durante la prova.
4.2.2. Locale a volume fisso
Il locale a volume fisso deve essere costruito con pannelli rigidi che mantengano un
volume interno fisso e soddisfino i seguenti requisiti.
4.2.2.1. Il locale deve essere munito di una presa per l'uscita dell'aria che durante la
prova fa uscire l'aria dal locale a un livello basso e costante. Il flusso d'aria in
uscita può essere compensato mediante una presa di ingresso dell'aria che ne assicura il
rinnovo dell'aria all'interno del locale. L'aria in entrata deve essere filtrata con
carbone attivo per garantire un livello relativamente costante di idrocarburi. Qualsiasi
metodo di adeguamento ai cambiamenti di volume deve mantenere la differenza tra la
pressione interna del locale e la pressione barometrica tra 0 e -5 hPa.
4.2.2.2. L'apparecchiatura deve essere in grado di misurare la massa di idrocarburi dei
flussi d'aria in entrata e in uscita con una risoluzione di 0,01 grammi. Per raccogliere
un campione proporzionale dell'aria immessa ed evacuata dal locale può essere usato un
sistema di prelievo con sacchi. In alternativa, si possono analizzare permanentemente i
flussi d'aria in entrata e in uscita utilizzando un analizzatore in linea del tipo FID e
integrando i dati con misurazioni del flusso, così da avere una registrazione continua
della massa di idrocarburi prelevati.
4.3. Sistemi di analisi
4.3.1. Analizzatore di idrocarburi
4.3.1.1. L'atmosfera all'interno della camera è controllata mediante un rivelatore di
idrocarburi del tipo analizzatore a ionizzazione di fiamma (FID). Il gas campione deve
essere prelevato dal centro di una parete laterale o del soffitto della camera e ogni
eventuale flusso derivato deve essere rinviato al locale, preferibilmente in un punto
immediatamente a valle della ventola di miscelazione.
4.3.1.2. L'analizzatore di idrocarburi deve avere un tempo di risposta per il 90 % della
lettura finale inferiore a 1,5 secondi e la sua stabilità deve essere migliore del 2 %
del valore a fondo scala allo zero e all'80 ± 20 % del valore a fondo scala per un
periodo di 15 minuti per tutte le gamme di misurazione.
4.3.1.3. La ripetibilità dell'analizzatore espressa come una deviazione standard deve
essere inferiore dell'1 % del fondo scala a zero e all'80 ± 20 % del valore a fondo scala
per tutte le gamme utilizzate.
4.3.1.4. Le gamme di misurazione dell'analizzatore devono essere scelte in modo da
consentire la migliore risoluzione possibile durante le misurazioni, la calibratura e il
controllo delle perdite.
4.3.2. Sistema di registrazione dati dell'analizzatore di idrocarburi
4.3.2.1. L'analizzatore di idrocarburi deve essere collegato a un sistema per registrare
il segnale elettrico in uscita mediante un registratore a nastro di carta o altro sistema
di elaborazione dei dati con una frequenza di almeno una volta al minuto. Il sistema di
registrazione deve avere caratteristiche operative almeno equivalenti a quelle del segnale
da registrare e deve fornire una registrazione permanente dei risultati. La registrazione
deve fornire un'indicazione positiva dell'inizio e della fine della sosta a caldo o della
prova diurna di emissioni (compresi l'inizio e la fine dei periodi di prelievo e il tempo
intercorso tra l'inizio e la fine di ciascuna prova).
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
4.4. Riscaldamento del serbatoio di combustibile (applicabile soltanto all'opzione di
carico del filtro con benzina)
4.4.1. Il combustibile contenuto nel serbatoio o nei serbatoi del veicolo deve essere
riscaldato con una fonte di calore regolabile, per esempio una piastra elettrica da 2 000
W. Il sistema di riscaldamento deve riscaldare in modo uniforme le pareti del serbatoio
sotto il livello del combustibile in modo da non provocare un surriscaldamento locale
dello stesso. Il vapore contenuto nel serbatoio sopra il combustibile non deve essere
riscaldato.
4.4.2. Il dispositivo di riscaldamento del serbatoio deve consentire un riscaldamento
uniforme del combustibile di 14 K partendo da 289 K (16 °C) in 60 minuti, con il sensore
di temperatura regolato come indicato al punto 5.1.1. Il sistema di riscaldamento deve
poter controllare la temperatura del combustibile con una precisione di ± 1,5 K rispetto
alla temperatura prescritta durante l'operazione di riscaldamento del serbatoio.
4.5. Registrazione della temperatura
4.5.1. La temperatura nella camera è registrata in due punti con i sensori di temperatura
collegati in modo da indicare un valore medio. I punti di misurazione si estendono per
circa 0,1 m all'interno del locale a partire dalla mediana verticale di ciascuna parete
laterale ad un'altezza di 0,9 ± 0,2 m.
4.5.2. La temperatura del serbatoio o dei serbatoi di combustibile viene registrata con il
sensore posizionato nel serbatoio del combustibile come prescritto al punto 5.1.1, se si
utilizza l'opzione di carico del filtro con benzina (punto 5.1.5).
4.5.3. Durante le misurazioni delle emissioni per evaporazione, le temperature devono
essere registrate o inserite in un sistema di elaborazione dati con una frequenza di
almeno una volta al minuto.
4.5.4. La precisione del sistema di registrazione della temperatura deve essere compresa
tra ± 1,0 K e la risoluzione delle letture deve giungere a ± 0,4 K.
4.5.5. Il sistema di registrazione o elaborazione dati deve presentare una risoluzione
delle letture dei tempi di ± 15 secondi.
4.6. Registrazione della pressione
4.6.1. La differenza Äp tra la pressione barometrica nell'area di prova e la pressione
all'interno del locale deve, durante tutte le registrazioni delle emissioni per
evaporazione, essere registrata o inserita in un sistema di elaborazione dati con una
frequenza di almeno una volta al minuto.
4.6.2. La precisione del sistema di registrazione della pressione deve essere compresa tra
± 2 hPa e la risoluzione delle letture deve essere di ± 0,2 hPa.
4.6.3. Il sistema di registrazione o elaborazione dati deve presentare una risoluzione
delle letture dei tempi di ± 15 secondi.
4.7. Ventole
4.7.1. Utilizzando una o più ventole o soffianti con la porta o le porte del locale
aperte deve essere possibile ridurre la concentrazione di idrocarburi nella camera al
livello degli idrocarburi presenti nell'ambiente.
4.7.2. La camera deve essere munita di una o più ventole o soffianti di portata idonea
compresa tra 0,1 e 0,5 m3 s-1 che consentano un'accurata miscelazione dell'atmosfera nel
locale. Durante le misurazioni deve essere possibile ottenere nella camera una temperatura
e una concentrazione di idrocarburi omogenee. Il veicolo posto nel locale non deve
ricevere un flusso diretto di aria dalle ventole o dai soffianti.
4.8. Gas
4.8.1. Per la taratura e il funzionamento devono essere disponibili i seguenti gas allo
stato puro:
- aria sintetica depurata (purezza: NUM>CHC, f 7 Pf
>DEN>Tf
- >NUM>CHC, i 7 Pi >DEN>Ti
) + MHC, fuori - MHC, i
dove:
MHC = massa di idrocarburi in grammi
MHC, fuori = massa di idrocarburi uscita dal locale, nel caso di locali a volume fisso per
la prova diurna di emissioni (grammi)
MHC, i = massa di idrocarburi che penetra nel locale, nel caso di locali a volume fisso
per la prova diurna di emissioni (grammi)
CHC = concentrazione di idrocarburi misurata nel locale [ppm (volume) in equivalente C1]
V = volume netto del locale in m³ diminuito del volume del veicolo con finestrini e
bagagliera aperti; se il volume del veicolo non è determinato, si sottrae un volume di
1,42 m³
T = temperatura ambiente della camera, in K
P = pressione barometrica, in kPa
>NUM>H/
>DEN>C
= rapporto idrogeno/carbonio
k = 1,2 7 (12 + >NUM>H/
>DEN>C
)
e dove:
i è il valore iniziale
f è il valore finale
>NUM>H/
>DEN>C
è supposto 2,33 per le perdite dovute alla prova diurna
>NUM>H/
>DEN>C
è supposto 2,20 per le perdite dovute alla sosta a caldo
6.2. Risultati generali della prova
Si suppone che l'emissione massica totale di idrocarburi del veicolo sia:
Mtotale = MDI + MHS
dove:
Mtotale = emissioni massiche totali del veicolo (grammi)
MDI = emissione massica di idrocarburi nella prova diurna (grammi)
MHS = emissione massica di idrocarburi nella sosta a caldo (grammi)»
Appendice 1
35. I punti 1 e 2 recitano:
«1. FREQUENZA E METODI DI TARATURA
1.1. Tutte le apparecchiature devono essere tarate prima della loro messa in servizio,
ogni volta che risulti necessario e comunque nel mese che precede la prova di
omologazione. I metodi di taratura da utilizzare sono descritti nella presente appendice.
1.2. Normalmente devono essere utilizzate le temperature indicate per prime. In
alternativa, possono essere utilizzate le temperature che figurano tra parentesi quadra.
2. TARATURA DEL LOCALE
2.1. Calcolo iniziale del volume interno del locale
2.1.1. Prima della sua messa in servizio, si calcola il volume interno della camera come
descritto di seguito. Si misurano accuratamente le dimensioni interne della camera tenendo
conto di qualsiasi irregolarità, come i rinforzi di irrigidimento. Il volume interno
della camera è calcolato in base a queste misurazioni.
Per locali con volume variabile, si chiude il locale ad un volume stabilito quando questo
si trova a una temperatura ambiente di 303 K (30 °C) [302 K (29 °C)]. Tale volume
nominale deve poter essere riprodotto con una tolleranza di ± 0,5 % del valore riferito.
2.1.2. Il volume interno netto è calcolato sottraendo 1,42 m3 dal volume interno della
camera. In alternativa, al posto del valore di 1,42 m3, si può utilizzare il volume del
veicolo di prova con finestrini e bagagliera aperti.
2.1.3. La camera deve essere controllata come indicato al punto 2.3. Se la massa di
propano si discosta dalla massa iniettata di oltre ± 2 % occorre provvedere a una
correzione.
2.2. Calcolo delle emissioni residue della camera
Quest'operazione serve a verificare che la camera non contenga materiali che emettono
quantità significative di idrocarburi. Il controllo deve essere effettuato alla messa in
servizio del locale, dopo qualsiasi operazione effettuata nello stesso che possa influire
sulle emissioni residue e con una frequenza di almeno una volta all'anno.
2.2.1. I locali a volume variabile possono essere utilizzati con configurazioni di volume
chiuse o aperte, come descritto al punto 2.1.1. Le temperature ambiente devono essere
mantenute a 308 ± 2 K(35 ± 2 °C) [309 ± 2 K(36 ± 2 °C)], durante il periodo di
quattro ore sottoindicato.
2.2.2. I locali a volume fisso vengono utilizzati con le prese di entrata e di uscita
dell'aria chiuse. La temperatura ambiente è mantenuta a 308 ± 2 K (35 ± 2 °C) [309 ±
2 K (36 ± 2 °C)] durante il periodo di quattro ore sottoindicato.
2.2.3. Prima di dare inizio alla fase di prelievo delle emissioni residue (durata: 4 ore),
si può chiudere ermeticamente il locale e azionare la ventola di miscelazione per un
periodo massimo di 12 ore.
2.2.4. Si tara, se necessario, l'analizzatore e lo si azzera.
2.2.5. Si depura il locale sino ad ottenere una lettura costante degli idrocarburi. Se non
è già in funzione, si aziona il ventilatore di miscelazione.
2.2.6. Si chiude ermeticamente la camera e si misura la concentrazione residua degli
idrocarburi, la temperatura e la pressione barometrica. Si ottengono così i valori
iniziali di CHC,i, Pi, e Ti, utilizzati per calcolare le condizioni residue del locale.
2.2.7. Il locale, con il ventilatore di miscelazione in funzione, viene lasciato a riposo
per quattro ore.
2.2.8. Alla fine di questo periodo, si utilizza lo stesso analizzatore per misurare la
concentrazione di idrocarburi nella camera. Si misurano anche la temperatura e la
pressione barometrica, ottenendo così i valori finali di CHC,f, Pf e Tf.
2.2.9. Si calcola la variazione massica degli idrocarburi nel locale durante il periodo,
ai sensi delle disposizioni del punto 2.4. Essa non deve superare 0,05 g.
2.3. Taratura e prova di ritenuta di idrocarburi nella camera
La taratura e la prova di ritenuta di idrocarburi nella camera permettono di verificare il
volume calcolato come indicato al punto 2.1 e di misurare eventuali perdite. Il tasso di
perdita del locale viene calcolato nel momento della sua messa in servizio, dopo ogni
operazione che ne possa compromettere l'integrità e, in seguito, almeno a cadenza
mensile. Se vengono eseguiti, con esito positivo, sei controlli mensili consecutivi della
ritenuta, senza che siano necessari interventi correttivi, in seguito si può calcolare il
tasso di perdita del locale a cadenza trimestrale, fintantoché non siano necessari
interventi correttivi.
2.3.1. Si depura il locale sino a raggiungere una concentrazione costante di idrocarburi.
Si aziona il ventilatore di miscelazione, se non è già in funzione. L'analizzatore di
idrocarburi viene azzerato e, all'occorrenza, tarato.
2.3.2. Nel caso di locali a volume variabile, si chiude il locale nella posizione
corrispondente al volume nominale. Nel caso di locali a volume fisso, si chiudono le prese
di entrata e di uscita dell'aria.
2.3.3. Si aziona il sistema di controllo della temperatura ambiente (se non è già in
funzione) che deve essere regolato su una temperatura iniziale di 308 K (35 °C) [309 K
(36 °C)].
2.3.4. Non appena la temperatura della camera si stabilizza a 308 ± 2 K (35 ± 2 °C)
[309 ± 2 K (36 ± 2 °C)], si chiude ermeticamente la camera e si misura la
concentrazione residua, la temperatura e la pressione barometrica. Si ottengono così i
valori iniziali di CHC, i, Pi e Ti, utilizzati per la taratura del locale.
2.3.5. Si iniettano nel locale circa 4 g di propano, la cui massa deve essere misurata con
un'accuratezza e una precisione di ± 0,2 % del valore misurato.
2.3.6. Si lasciano miscelare per 5 minuti le sostanze contenute nella camera e quindi si
misura la concentrazione di idrocarburi, la temperatura e la pressione barometrica. Si
ottengono così valori finali CHC, f, Tf e Pf per la taratura del locale come pure i
valori iniziali di CHC, i, Ti e Pi per la verifica della ritenuta.
2.3.7. Utilizzando i valori di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.6 e la formula di cui al punto
2.4, si calcola la massa di propano contenuta nel locale. Detta massa non deve differire
di ± 2 % dalla massa di propano misurata come specificato al punto 2.3.5.
2.3.8. Nel caso di locali a volume variabile, si apre il locale nella sua configurazione
nominale di volume. Nel caso di locali a volume fisso, si aprono le prese di entrata e di
uscita dell'aria.
2.3.9. Si inizia a far variare ciclicamente la temperatura ambiente da 308 K (35 °C) a
293 K (20 °C), di nuovo a 308 K (35 °C) [da 308,6 K (35,6 °C) a 295,2 K (22,2 °C) e di
nuovo a 308,6 K (35,6 °C)] per un periodo di 24 ore secondo il profilo [profilo
alternativo] di cui all'appendice 2, entro 15 minuti dalla chiusura ermetica del locale
(le tolleranze sono quelle precisate al punto 5.7.1 dell'allegato VI).
2.3.10. Al termine di tale ciclo di 24 ore, si misura e si registra la concentrazione di
idrocarburi, la temperatura e la pressione barometrica finali. Si ottengono così i valori
finali di CHC,f, Tf e Pf per la prova di ritenuta di idrocarburi.
2.3.11. Mediante la formula di cui al punto 2.4, e utilizzando i valori di cui ai punti
2.3.10 e 2.3.6, si calcola la massa di idrocarburi. La massa non può differire di più
del 3 % dalla massa di idrocarburi calcolata in conformità con il punto 2.3.7.
2.4. Calcoli
Il calcolo della variazione netta della massa di idrocarburi nel locale viene utilizzato
per determinare gli idrocarburi residui nella camera e le perdite. I valori iniziali e
finali della concentrazione di idrocarburi, della temperatura e della pressione
barometrica sono utilizzati nella seguente formula per calcolare la variazione massica.
MHC = k 7 V 710-4 7 (
>NUM>CHC, f 7 Pf
>DEN>Tf
- >NUM>CHC, i 7 Pi >DEN>Ti
) + MHC, fuori - MHC, i
dove:
MHC = massa di idrocarburi in grammi
MHC, fuori = massa di idrocarburi uscita dal locale, nel caso di locali a volume fisso per
la prova diurna di emissioni (grammi)
MHC,i = massa di idrocarburi che penetra nel locale, nel caso di locali a volume fisso per
la prova diurna di emissioni (grammi)
CHC = concentrazioni di idrocarburi nel locale [ppm di carbonio (NB: ppm carbonio = ppm
propano × 3]
V = volume del locale in metri cubi, misurato conformemente al punto 2.1.1
T = temperatura ambiente del locale, in K
P = pressione barometrica, in kPa
k = 17,6
e dove:
i è il valore iniziale
f è valore finale».
Appendice 2
36. Viene aggiunta la seguente nuova appendice 2:
«Appendice 2
Profilo della temperatura ambiente diurna per la taratura del locale e per la prova di
emissioni diurna
>SPAZIO PER TABELLA>
Profilo alternativo della temperatura ambiente diurna per la taratura del locale in
conformità con i punti 1.2 e 2.3.9 dell'appendice 1
>SPAZIO PER TABELLA>
»
ALLEGATO VII
37. È inserito un nuovo allegato VII così formulato:
«ALLEGATO VII
PROVA DI TIPO VI
(Prova delle emissioni medie di ossido di carbonio e idrocarburi a bassa temperatura dallo
scarico dopo la partenza a freddo)
1. INTRODUZIONE
Il presente allegato si applica soltanto ai veicoli con motore ad accensione comandata,
esso descrive le apparecchiature necessarie e la procedura della prova di tipo VI, così
come definita al punto 5.3.5 dell'allegato l, allo scopo di verificare le emissioni di
ossido di carbonio e idrocarburi a bassa temperatura ambiente. Gli argomenti di cui si
occupa il presente allegato sono i seguenti:
1. Prescrizioni concernenti le apparecchiature,
2. Condizioni della prova,
3. Procedimenti della prova e prescrizioni concernenti i dati.
2. APPARECCHIATURA DI PROVA
2.1. Visione d'insieme
2.1.1. Il presente punto riguarda le apparecchiature necessarie per le prove relative alle
emissioni dei gas di scarico a bassa temperatura ambiente effettuate sui veicoli con
motore ad accensione comandata. Le apparecchiature necessarie e le specifiche
corrispondono ai requisiti fissati per la prova di tipo I di cui all'allegato III e
relative appendici, qualora non siano previsti requisiti specifici per la prova di tipo
VI. Le tolleranze applicabili alla prova di tipo VI a bassa temperatura ambiente sono
elencate ai punti 2.2 2.6 infra.
2.2. Banco dinamometrico
2.2.1. Vigono i requisiti di cui al punto 4.1 dell'allegato III. Il banco dinamometrico
deve essere messo a punto in modo tale da simulare il funzionamento di un veicolo su
strada a 266K (-7 °C). Questa messa a punto può basarsi sulla definizione del profilo di
forza di carico su strada (road load force profile) a 266K (-7 °C). In alternativa, la
resistenza all'avanzamento definita dall'appendice 3 dell'allegato III può essere
adeguata per una riduzione del 10 % del tempo di decelerazione. Il servizio tecnico può
autorizzare l'utilizzo di altri metodi per la definizione della resistenza
all'avanzamento.
2.2.2. Per tarare il banco dinamometrico vige il disposto dell'appendice 2 dell'allegato
III.
2.3. Sistema di prelievo
2.3.1. Vige il disposto del punto 4.2 dell'allegato III e dell'appendice 5 dell'allegato
III. Il punto 2.3.2 dell'appendice 5 è così modificato: "La configurazione del
circuito, la capacità di flusso del CVS nonché la temperatura e l'umidità specifica
dell'aria di diluizione (che può provenire anche da una fonte diversa dall'aria di
combustione del veicolo) devono essere controllati in modo tale da eliminare in pratica la
condensazione dell'acqua nel sistema (un flusso di 0,142 0,165 m3 al secondo è
sufficiente per la maggior parte dei veicoli)."
2.4. Apparecchiatura di analisi
2.4.1. Vale il disposto del punto 4.3 dell'allegato III, ma solo per le prove relative
all'ossido di carbonio, all'anidride carbonica e agli idrocarburi.
2.4.2. Per la taratura delle apparecchiature di analisi vale il disposto dell'appendice 6
dell'allegato III.
2.5. Gas
2.5.2. Vale il disposto del punto 4.5 dell'allegato III, laddove pertinente.
2.6. Apparecchiatura complementare
2.6.1. Per le apparecchiature utilizzate ai fini della misurazione di volume, temperatura,
pressione e umidità vale il disposto dei punti 4.4 e 4.6 dell'allegato III.
3. SEQUENZA DELLA PROVA E COMBUSTIBILE
3.1. Prescrizioni generali
3.1.1. La sequenza della prova di cui alla figura VII/1 mostra i passi da compiersi quando
il veicolo è sottoposto alla prova di tipo VI. La temperatura ambiente cui il veicolo
esaminato è sottoposto deve essere in media di:
266 K (-7 °C) ± 3 K
e non deve essere
inferiore a 260 K (-13 °C), né superiore a 272 K (-1 °C).
La temperatura non deve per più di 3 minuti continuativi scendere al di sotto dei 263 K
(-10 °C) né superare 269 K (-4 °C)
3.1.2. La temperatura del locale di prova rilevata nel corso della prova deve essere
misurata alla bocchetta di mandata del gruppo ventilatore (punto 5.2.1 del presente
allegato). La temperatura ambiente indicata deve rappresentare una media aritmetica della
temperatura del locale di prova, misurata a intervalli di tempo regolari di non più di un
minuto.
3.2. Procedure di prova
Il ciclo di prova urbano (parte uno), di cui alla figura III. 1.1 dell'allegato III,
appendice 1, è costituito da quattro cicli urbani di base, che riuniti rappresentano un
ciclo completo della parte uno.
3.2.1 L'avviamento del motore, l'inizio del prelievo e l'esecuzione del primo ciclo devono
essere effettuati in base alla tabella III. 1.2 e alla figura III. 1.2.
3.3. Preparazione della prova
3.3.1. Per il veicolo sottoposto a prova vigono le disposizioni del punto 3.1
dell'allegato III. Per la messa a punto della massa equivalente del sistema d'inerzia sul
banco dinamometrico vigono le condizioni del punto 5.1 dell'allegato III.
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
3.4. Combustibile utilizzato nel corso della prova
3.4.1. Il combustibile utilizzato deve essere conforme alla specifica risultante dalle
disposizioni del punto 3 dell'allegato IX. Un costruttore può scegliere di utilizzare per
la prova il combustibile specificato al punto 1 dell'allegato IX.
4. CONDIZIONAMENTO DEL VEICOLO
4.1. Visione d'insieme
4.1.1. Per garantire una prova riproducibile relativa alle emissioni, il veicolo esaminato
deve essere condizionato in modo uniforme. Il condizionamento consiste di un ciclo di
preparazione su un banco dinamometrico, seguito da un periodo di sosta prima della prova
relativa alle emissioni secondo il disposto del punto 4.3 del presente allegato.
4.2. Condizionamento
4.2.1. Il serbatoio (i serbatoi) di carburante viene (vengono) riempito(i) con il
combustibile specifico utilizzato per la prova. Qualora il combustibile contenuto nel
serbatoio non sia conforme alle specifiche del punto 3.4.1 del presente allegato, il
serbatoio deve essere svuotato prima di essere nuovamente riempito di combustibile. Il
combustibile utilizzato per la prova deve avere una temperatura inferiore o uguale a 289 K
(16 °C). Per le operazioni sopra descritte, il sistema di controllo delle emissioni da
evaporazione non può essere né svuotato né riempito in modo anomalo.
4.2.2. Il veicolo è introdotto nel locale di prova e collocato sul banco dinamometrico.
4.2.3. Il condizionamento consiste nel ciclo di funzionamento di cui all'allegato III,
appendice 1, figura III.1.1, parte 1 e parte 2. Su richiesta del costruttore, i veicoli
muniti di motore ad accensione comandata possono essere condizionati con un ciclo di
funzionamento, parte 1, e due cicli di funzionamento, parte 2.
4.2.4. Nel corso del condizionamento la temperatura del locale del banco dinamometrico
deve rimanere relativamente costante e non superare i 303 K (30 °C).
4.2.5. La pressione dei pneumatici delle ruote motrici è pari a quello indicato al punto
5.3.2 dell'allegato III.
4.2.6. Entro dieci minuti dopo il termine del condizionamento il motore deve essere
spento.
4.2.7. Se il produttore lo richiede e il servizio tecnico lo consente, può essere
autorizzato in casi particolari un ulteriore condizionamento. Il servizio tecnico può
altresì decidere di eseguire un ulteriore condizionamento. Esso deve consistere di uno o
più sequenze di funzionamento del ciclo parte uno, così come descritto nell'allegato
III, appendice 1. I risultati di questo ulteriore condizionamento devono essere riportati
nella relazione sulla prova.
4.3. Metodi da applicare per la sosta (soak methods)
4.3.1. Si può utilizzare uno dei due metodi seguenti, a scelta del costruttore, per
stabilizzare il veicolo prima della prova relativa alle emissioni.
4.3.2. Metodo standard. Il veicolo deve essere condizionato per non meno di 12 ore e non
più di 36 ore prima della prova dei gas di scarico a bassa temperatura. In questo lasso
di tempo la temperatura ambiente (di bulbo secco) deve essere in media mantenuta a 266 K
(-7 °C) ± 3 K, considerando separatamente ciascuna ora, e non deve essere inferiore a
260 K (-13 °C) né superiore a 272 K (-1 °C). La temperatura non deve, per più di 3
minuti continuativi, scendere al di sotto di 263 K (-10 °C) né superare 269 K(-4 °C).
4.3.3. Metodo forzato ("forced method") (1). Il veicolo deve essere condizionato
per non più di 36 ore prima della prova delle emissioni dei gas di scarico a bassa
temperatura.
(1) Le disposizioni relative ai "metodi di raffreddamento forzati" saranno
riesaminate senza indugio conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della
direttiva 70/156/CEE.
4.3.3.1. In questo lasso di tempo il veicolo non può essere condizionato a temperature
ambienti superiori a 303 K (30 °C).
4.3.3.2. Il raffreddamento del veicolo può essere ottenuto attraverso un raffreddamento
forzato dello stesso fino a raggiungere la temperatura di prova. Qualora il raffreddamento
venga raggiunto utilizzando ventilatori, essi devono essere posizionati verticalmente in
modo tale da raggiungere un raffreddamento massimo del gruppo motore-trasmissione-ponte e
non in primo luogo un raffreddamento della coppa dell'olio. I ventilatori non devono
essere posizionati al di sotto del veicolo.
4.3.3.3. La temperatura ambiente deve essere controllata rigorosamente solo dopo che il
veicolo sia stato raffreddato a una temperatura di 266 K (-7 °C) ± 2 K come definito da
una misurazione rappresentativa della temperatura dell'olio del motore. Una temperatura
rappresentativa dell'olio del motore è misurata nei pressi del centro e non in superficie
o sul fondo della coppa dell'olio. Qualora vengano misurate due o più posizioni diverse
dell'olio, esse devono rispettare tutte le prescrizioni indicate per la temperatura.
4.3.3.4. Il veicolo deve essere condizionato per almeno un'ora dopo essere stato
raffreddato a una temperatura di 266 K (-7 °C) ± 2 K, prima della prova dei gas di
scarico a bassa temperatura. In questo lasso di tempo la temperatura ambiente (di bulbo
secco) deve essere in media di 266 K ± 3 K
e non deve essere inferiore a 260 K (-13 °C) né superiore a 272 K (-1 °C).
La temperatura
non deve scendere al di sotto di 263 K (-10 °C) né superare 269 K (-4 °C)
per più di 3 minuti consecutivi.
4.3.4. Qualora il veicolo venga stabilizzato in ambiente separato a 266 K (-7 °C) e poi
trasferito nel locale di prova passando attraverso un ambiente caldo, nel locale di prova
il veicolo deve essere nuovamente stabilizzato per un periodo superiore di almeno sei
volte a quello in cui è stato esposto a temperature più alte. La temperatura ambiente
(di bulbo secco) in questo lasso di tempo:
deve essere in media di 266 K (-7 °C) ± 3 K e non inferiore a 260 K (-11 °C) né
superiore a 272 K (-1 °C).
La temperatura non deve, per più di 3 minuti continuativi:
scendere al di sotto di 263 K (-10 °C) né superare 269 K (-4 °C).
5. PROCEDURA RELATIVA LA BANCO DINAMOMETRICO
5.1. Visione d'insieme
5.1.1. Il prelievo delle emissioni è effettuato durante un procedimento di prova
consistente in un ciclo della parte uno (allegato III, appendice 1, figura III.1.1).
L'avviamento del motore, l'immediato prelievo, il funzionamento nel corso del ciclo della
parte uno e lo spegnimento del motore rappresentano una prova completa a bassa temperatura
con una durata complessiva di 780 secondi. Le emissioni di gas di scarico vengono diluite
nell'atmosfera circostante e ne viene raccolto costantemente un campione proporzionale per
l'analisi. Nei gas di scarico raccolti viene analizzato il tenore di idrocarburi, ossido
di carbonio e anidride carbonica. Un campione parallelo dell'aria di diluizione viene
analizzato anch'esso per quanto concerne il tenore di ossido di carbonio, idrocarburi e
anidride carbonica.
5.2. Funzionamento del banco dinamometrico
5.2.1. Dispositivi di ventilazione
5.2.1.1. Un dispositivo di ventilazione deve essere posizionato in modo tale che il flusso
d'aria venga diretto in modo adeguato sul radiatore (raffreddamento ad acqua) o sulla
presa d'aria (raffreddamento ad aria) sul veicolo.
5.2.1.2. Nel caso di veicoli con vano motore nella parte anteriore, il ventilatore viene
posizionato 300 mm davanti al veicolo. Nel caso di veicoli con il vano motore posteriore o
qualora l'indicazione summenzionata sia impraticabile, i ventilatori vengono posizionati
in modo tale che vi sia un flusso d'aria sufficiente per raffreddare il veicolo.
5.2.1.3. La velocità della ventola deve essere tale che, entro i limiti di funzionamento
da 10 km/h ad almeno 50 km/h, la velocità lineare dell'aria alla bocchetta di mandata del
soffiante sia compresa tra ± 5 km/h della corrispondente velocità del rullo. Il
soffiante selezionato deve avere le seguenti caratteristiche:
- superficie: almeno 0,2 m2,
- altezza del margine inferiore rispetto al suolo: circa 20 cm.
In alternativa, la velocità del soffiante deve essere almeno 6 m al secondo (21,6 km/h).
Su richiesta del costruttore può essere modificata, per veicoli speciali (ad esempio
furgoni, fuoristrada), l'altezza del dispositivo di ventilazione.
5.2.1.4. Deve essere utilizzata la velocità del veicolo, così come viene misurata
dal/dai banco/banchi dinamometrici (punto 4.1.4.4 dell'allegato III).
5.2.3. Possono essere effettuati, se del caso, cicli di prova preliminari per stabilire
come utilizzare al meglio i comandi dell'acceleratore e dei freni al fine di ottenere un
ciclo che si avvicini al ciclo teorico entro i limiti prescritti o di consentire la messa
a punto del sistema di prelievo. Questa operazione può essere effettuata prima del punto
"INIZIO" della figura VII. 1.
5.2.4. L'umidità dell'aria deve essere così bassa da evitare la condensazione sui banchi
dinamometrici.
5.2.5. Il banco dinamometrico deve essere, così come indicato dal suo costruttore,
riscaldato in modo uniforme e si devono utilizzare procedimenti e metodi di controllo atti
a garantire la stabilità della forza di frizione residua (residual frictional
horsepower).
5.2.6. Il tempo che intercorre fra il riscaldamento del banco dinamometrico e l'inizio
della prova delle emissioni non deve superare 10 minuti, qualora i banchi non vengano
riscaldati indipendentemente l'uno dall'altro. Qualora i banchi siano riscaldati
separatamente la prova delle emissioni non deve iniziare più tardi di 20 minuti dopo tale
operazione.
5.2.7. Qualora la potenza del banco di prova debba essere regolata manualmente, ciò deve
avvenire non più di un'ora prima della prova delle emissioni. Per attuare tale
regolazione non si deve utilizzare il veicolo sottoposto a prova. I banchi di prova dotati
di un controllo automatico di regolazioni predeterminabili della potenza possono essere
attivati in un qualunque momento prima dell'inizio della prova delle emissioni.
5.2.8. Prima che possa iniziare la sequenza di funzionamento della prova delle emissioni,
la temperatura dei locali di prova deve misurare 266 K (-7 °C) ± 2 K, misurati sulla
base del flusso d'aria del dispositivo di ventilazione posizionato a una distanza massima
di 1 1,5 metri dal veicolo.
5.2.9. Durante il funzionamento del veicolo il riscaldamento e lo sbrinatore devono essere
spenti.
5.2.10. La distanza complessivamente percorsa e i giri del rullo risultanti dalla
rilevazione devono essere registrati.
5.2.11. Un veicolo con quattro ruote motrici deve essere sottoposto a prova sulla base di
due ruote motrici. La definizione della forza stradale complessiva per la regolazione del
banco dinamometrico deve essere eseguita quando il veicolo si trova nelle condizioni di
funzionamento inizialmente progettate.
5.3. Esecuzione della prova
5.3.1. Per l'avviamento del motore, l'esecuzione della prova e il prelievo dei campioni
delle emissioni vige il disposto dei punti da 6.2 a 6.6 ad esclusione del punto 6.2.2,
dell'allegato III. Il prelievo inizia prima dell'avviamento del motore o al suo inizio e
finisce al termine dell'ultimo periodo di minimo dell'ultimo ciclo elementare della parte
uno (ciclo di guida urbano) dopo 780 secondi.
Il primo ciclo di guida inizia con un periodo di minimo di 11 secondi subito dopo
l'avviamento del motore.
5.3.2. Per l'analisi dei campioni delle emissioni raccolti vigono le disposizioni del
punto 7.2 dell'allegato III. Nell'esecuzione dell'analisi dei campioni, il servizio
tecnico deve operare con cautela per evitare la condensazione di umidità nei sacchi
utilizzati per il prelievo del gas di scarico.
5.3.3. Per la misurazione delle emissioni di masse vige il disposto del punto 8
dell'allegato III.
6. ALTRI REQUISITI
6.1. Strategie contraddittorie di riduzione delle emissioni
6.1.1. Qualunque strategia contraddittoria di riduzione delle emissioni, che comporti una
diminuzione dell'efficacia del sistema di riduzione delle emissioni in normali condizioni
di funzionamento a bassa temperatura che non sia contemplata dalle prove normalizzate
relative alle emissioni, viene considerata come un impianto di manipolazione (defeat
device).»
N.B.: Gli allegati VII, VIII e IX diventano rispettivamente allegati VIII, IX e X.
ALLEGATO VIII
38. Il punto 6.1 è così formulato:
«All'inizio della prova (0 km), ed ogni 10 000 km (± 400 km) o più spesso, ad
intervalli regolari fino al raggiungimento di 80 000 km, le emissioni dal tubo di scarico
sono misurate conformemente alla prova di tipo I, come stabilito al punto 5.3.1
dell'allegato I. I valori limite da osservare sono quelli stabiliti al punto 5.3.1.4
dell'allegato I.»
ALLEGATO IX
39. L'allegato IX è sostituito dal seguente testo:
«ALLEGATO IX
SPECIFICHE DEI COMBUSTIBILI DI RIFERIMENTO
1. >SPAZIO PER TABELLA>
2. >SPAZIO PER TABELLA>
3. >SPAZIO PER TABELLA>
»
ALLEGATO X
40. Il punto 1.8 dell'appendice è sostituito dal seguente:
«1.8. Risultati delle prove: .
>INIZIO DI UN GRAFICO>
Tipo ICO (g/km)HC (3)NO× (3)HN + NO× (3)Particolato (2)MisuratoCon DFTipo II: . %
Tipo III: .
Tipo IV: . g/prova
Tipo V: - tipo durata: 80 000 km non applicabile (1)
- fattori di deterioramento DF: calcolato, prescritti (1)
- specificare i valori:
.
Tipo VICO (g/km)HC (g/km)Valore misurato1.8.1. Descrizione scritta e/o disegno della spia
di malfunzionamento (MI):
.
1.8.2. Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD:
.
1.8.3. Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di:
.
1.8.3.1. Individuazione dell'accensione irregolare (4):
.
1.8.3.2. Controllo del catalizzatore (4):
.
1.8.3.3. Controllo del sensore di ossigeno (4):
.
1.8.3.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD (4):
.
1.8.3.5. Controllo del catalizzatore (5):
.
1.8.3.6. Controllo dell'intercettatore di particelle (5):
.
1.8.3.7. Controllo dell'attuatore del sistema di alimentazione elettronica (5):
.
1.8.3.8. Altri componenti controllati dal sistema OBD (5):
.
1.8.4. Criteri di attivazione dell'MI (numero definito di cicli di guida o metodo
statistico):
.
1.8.5. Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato
di spiegazione):
.
(1) Cancellare la menzione inutile.
(2) Per veicoli con motore ad accensione spontanea.
(3) Per veicoli con motore ad accensione comandata.
(4) Per motori ad accensione comandata.
(5) Per motori ad accensione spontanea.>FINE DI UN GRAFICO>
»
41. È aggiunto il seguente punto 1.9 all'appendice:
«1.9. Dati relativi alle emissioni da utilizzare per i controlli tecnici
>SPAZIO PER TABELLA>
»
ALLEGATO XI
42. È aggiunto un nuovo allegato XI, redatto come segue:
«ALLEGATO XI
DIAGNOSTICA DI BORDO (OBD) DEI VEICOLI A MOTORE
1. INTRODUZIONE
Il presente allegato riguarda il funzionamento dei sistemi diagnostici di bordo (OBD) per
il controllo delle emissioni dei veicoli a motore.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato, si intende per:
2.1. "OBD", un sistema di diagnostica di bordo per il controllo delle emissioni
in grado di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante codici di guasto
inseriti nella memoria di un computer;
2.2. "tipo di veicolo", una categoria di veicoli a motore che non differiscono
in alcune caratteristiche essenziali quali il motore e il sistema OBD, definite
nell'appendice 2;
2.3. "famiglia di veicoli", una serie di veicoli di un costruttore che, per
caratteristiche di progetto, devono presentare caratteristiche simili per quanto riguarda
le emissioni di scarico e il sistema OBD; tutti i motori di una famiglia di veicoli devono
soddisfare le prescrizioni della presente direttiva;
2.4. "sistema di controllo delle emissioni", il controllore elettronico del
motore e qualunque componente relativo alle emissioni del sistema di scarico o di
evaporazione che invia un segnale in entrata o riceve un segnale in uscita dal
controllore;
2.5. "spia di malfunzionamento (MI, Malfunction indicator)", un indicatore
ottico o acustico che segnala chiaramente al conducente del veicolo il funzionamento
anomalo di uno dei componenti relativo alle emissioni e collegato con il sistema OBD, o
del sistema OBD stesso;
2.6. "malfunzionamento", il guasto di un componente o sistema relativo alle
emissioni tale da determinare un livello di emissioni superiore ai limiti di cui al punto
3.3.2 del presente allegato;
2.7. "aria secondaria", l'aria introdotta nel sistema di scarico per mezzo di
una pompa o di una valvola di aspirazione o di altri mezzi, al fine di favorire
l'ossidazione di HC e CO contenuti nei gas di scarico;
2.8. "accensione irregolare del motore", la mancanza di combustione nel cilindro
di un motore ad accensione comandata dovuta all'essenza di scintilla, ad una errata
dosatura del combustibile, a una scarsa compressione o a qualsiasi altra causa. In termini
di controllo OBD si tratta della percentuale di accensioni irregolari su un numero totale
di accensioni (dichiarato dal costruttore) tale da determinare un livello delle emissioni
superiore ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato o di una percentuale tale
da provocare il surriscaldamento, con danni irreversibili, dello o dei catalizzatori;
2.9. "prova di tipo I", un ciclo di guida (parti uno e due) utilizzato per
l'omologazione delle emissioni, di cui all'appendice 1 dell'allegato III;
2.10. "ciclo di guida", l'accensione del motore, una fase di guida che consente
di individuare un eventuale malfunzionamento e lo spegnimento del motore;
2.11. "ciclo di riscaldamento", il funzionamento del veicolo per un periodo
sufficiente a far aumentare la temperatura del fluido refrigerante di almeno 22 K dopo
l'accensione del motore e a fargli raggiungere una temperatura minima di almeno 343 K (70
°C);
2.12. "regolazione alimentazione combustibile", la regolazione
dell'alimentazione rispetto alla mappatura di base. Per regolazione rapida
dell'alimentazione, si intendono regolazioni dinamiche o istantanee. Per regolazione lenta
dell'alimentazione, si intendono regolazioni più graduali della taratura del combustibile
rispetto a quelle a breve termine; le regolazioni lente permettono di compensare le
differenze tra i veicoli e i cambiamenti graduali che si verificano con il tempo;
2.13. "valore di carico calcolato (CLV)", l'indicazione della portata d'aria
effettiva divisa per il suo valore di picco, corretto se del caso in funzione
dell'altitudine. Tale definizione presenta una grandezza non dimensionale, non specifica
del motore, e fornisce al tecnico del servizio un'indicazione sulla percentuale di
capacità del motore utilizzata (con la valvola a farfalla aperta al 100 %);
CLV = >NUM>Portata d'aria effettiva
>DEN>Portata d'aria di picco (a livello del mare)
× >NUM>Pressione atmosferica (a livello del mare)
>DEN>Pressione barometrica
2.14. "modo standard di emissione stabile", la situazione in cui il controllore
elettronico del motore è commutato permanentemente in una posizione che non richiede un
segnale di entrata di un componente o sistema guasti quando il componente o il sistema
guasti provocano un aumento delle emissioni del veicolo superiore ai limiti di cui al
punto 3.3.2 del presente allegato;
2.15. "presa di potenza", un dispositivo azionato dal motore che serve ad
alimentare un equipaggiamento ausiliario montato sul veicolo;
2.16. Per "accesso" si intende la disponibilità di tutti i dati OBD relativi
alle emissioni, compresi i codici di errore, necessari per l'ispezione, la diagnosi, la
manutenzione o la riparazione di parti del veicolo che interessano le emissioni attraverso
l'interfaccia seriale del connettore diagnostico unitario (vedi appendice 1, punto 6.5.3.5
del presente allegato);
2.17. Per "illimitato" si intende
- un accesso che non presupponga un codice d'accesso ottenibile solo dal costruttore o uno
strumento analogo, oppure
- un accesso che consenta la valutazione dei dati ottenuti senza che occorra
un'informazione di decodifica unica, a meno che l'informazione stessa non sia sottoposta a
normazione;
2.18. Per "normazione" si intende il fatto che tutte le informazioni del flusso
di dati, compresi tutti i codici di errore utilizzati sono ottenute solo conformemente
alle norme industriali, le quali prevedono, dal momento che il loro formato e le opzioni
consentite sono chiaramente definiti, un massimo di armonizzazione dell'industria
automobilistica e la cui utilizzazione è esplicitamente autorizzata nella presente
direttiva;
2.19. Per "informazioni di riparazione" si intendono tutte le informazioni
necessarie per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, la sorveglianza o la riparazione
periodica del veicolo, messe a disposizione dal costruttore anche ai suoi
venditori/servizi assistenza. Tali informazioni comprendono fra l'altro i manuali di
servizio, le indicazioni tecniche, le indicazioni diagnostiche (per esempio valori minimi
e massimi per le misurazioni), gli schemi di installazione, numero di identificazione
della taratura del software applicabile ad un tipo di veicolo, le indicazioni speciali e
per casi specifici, le informazioni relative a utensili e strumenti, le informazioni sui
dati e sui dati di controllo bidirezionali. Il costruttore non ha l'obbligo di fornire le
informazioni coperte da diritti di proprietà intellettuale ovvero che costituiscono un
know-how specifico dei costruttori e/o dei fornitori OEM. In tal caso le necessarie
informazioni tecniche non sono impropriamente rifiutate.
3. PRESCRIZIONI E PROVE
3.1. Tutti i veicoli devono essere muniti di un sistema OBD progettato, costruito e
montato sul veicolo in modo tale da consentire l'identificazione di tipi di deterioramento
o malfunzionamento per l'intera vita del veicolo. Nel verificare il conseguimento di tale
obiettivo, l'autorità di omologazione può accettare, per i veicoli che abbiano percorso
distanze superiori a quelle specificate nella prova di tipo V, relativa alla durata, di
cui al punto 3.3.1, un certo deterioramento delle prestazioni del sistema OBD nel senso
che i limiti delle emissioni di cui al punto 3.3.2 possono essere superati prima che il
sistema OBD segnali al conducente del veicolo la presenza di un guasto.
3.1.1. L'accesso al sistema OBD necessario per l'ispezione, la diagnosi, la manutenzione o
la riparazione del veicolo deve essere illimitato e normalizzato. Tutti i codici di errore
relativi alle emissioni devono essere conformi alla norma ISO DIS 15031-6 (SAE J 2012 del
luglio 1996).
3.1.2. Al più tardi tre mesi dopo che il costruttore ha fornito a concessionari od
officine di riparazione autorizzati all'interno della Comunità le informazioni sulla
riparazione, egli mette a disposizione tali informazioni (nonché le successive modifiche
e integrazioni) dietro compenso adeguato e non discriminatorio, comunicandolo
all'autorità di omologazione.
Qualora tale disposizione non venga osservata, l'autorità di omologazione adotta le
opportune misure, in conformità della procedura prescritta per l'omologazione e il
controllo, per assicurare la disponibilità delle informazioni relative alle riparazioni.
3.2. Il sistema OBD deve essere progettato, costruito e montato sul veicolo in modo tale
da essere conforme alle prescrizioni del presente allegato nelle normali condizioni di
utilizzo.
3.2.1. Disattivazione temporanea del sistema OBD
3.2.1.1. Il costruttore può disattivare il sistema OBD se la sua capacità di controllo
è influenzata dai livelli bassi del combustibile, ma ciò non può essere effettuato
quando il livello di combustibile nel serbatoio è superiore al 20 % della capacità
nominale dello stesso.
3.2.1.2. Il costruttore può disattivare il sistema OBD quando, al momento dell'accensione
del motore, la temperatura ambiente è inferiore a 266 K (-7 °C) o ad altitudini
superiori ai 2 500 m, purché egli presenti dati e/o una valutazione tecnica dai quali
risulti in modo chiaro che il controllo in tali condizioni sarebbe inaffidabile. Il
costruttore può inoltre chiedere che venga disattivato il sistema OBD quando, al momento
dell'accensione del motore, la temperatura ambiente è differente, sempreché presenti
all'autorità dati e/o una valutazione tecnica dai quali risulti che in tali condizioni si
otterrebbe una diagnosi errata.
3.2.1.3. Nel caso di veicoli che prevedono un alloggiamento per la presa di potenza, è
consentita la disattivazione dei relativi sistemi di controllo purché ciò avvenga
esclusivamente quando la presa di potenza è in funzione.
3.2.2. Accensione irregolare del motore - Veicoli muniti di motore ad accensione comandata
3.2.2.1. Il costruttore può adottare, come criterio di malfunzionamento, percentuali più
elevate di accensione irregolare rispetto a quelle dichiarate all'autorità nel caso di
condizioni specifiche di regime e carico del motore, qualora sia possibile dimostrare
all'autorità che l'individuazione di livelli più bassi di accensione irregolare non
sarebbe affidabile.
3.2.2.2. Se il costruttore può dimostrare all'autorità che anche l'individuazione di
percentuali più elevate di accensioni irregolari non è possibile, il sistema di
controllo può essere disattivato in presenza di tali condizioni.
3.3. Descrizione delle prove
3.3.1. Le prove sono effettuate sul veicolo utilizzato per la prova di durata di tipo V,
di cui all'allegato VIII, utilizzando il procedimento di prova di cui all'appendice 1 del
presente allegato e dopo la conclusione della suddetta prova di durata. Se quest'ultima
non viene effettuata, o su richiesta del costruttore, per le prove dimostrative del
sistema OBD deve essere utilizzato un veicolo rappresentativo e di età adeguata.
3.3.2. Il sistema OBD deve indicare il guasto di un componente o di un sistema relativo
alle emissioni, qualora detto guasto provochi un aumento delle emissioni superiore ai
limiti indicati di seguito:
>SPAZIO PER TABELLA>
3.3.3. Prescrizioni di controllo per veicoli muniti di motore ad accensione comandata
Per soddisfare le prescrizioni del punto 3.3.2, il sistema OBD deve controllare almeno
quanto segue:
3.3.3.1. riduzione di efficienza del convertitore catalitico in relazione alle sole
emissioni di HC;
3.3.3.2. presenza di accensioni irregolari del motore che funziona al regime delimitato
dalle seguenti linee:
a) velocità massima di 4 500 giri/min-1 o di 1 000 giri/min-1 superiore alla velocità
più elevata registrata durante il ciclo di prova di tipo I (in base al valore più
basso);
b) linea di coppia positiva (ovvero il carico del motore con trasmissione in folle);
c) una linea che colleghi i seguenti punti operativi del motore: la linea di coppia
positiva a 3 000 giri/min-1 e un punto sulla linea della velocità massima definita al
precedente punto a) con la pressione di aspirazione del motore di 13,33 kPa inferiore a
quella registrata alla linea di coppia positiva;
3.3.3.3. deterioramento del sensore di ossigeno;
3.3.3.4. altri sistemi o componenti del sistema di controllo delle emissioni o sistemi o
componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni, collegati a un computer
che, se guasto, può causare emissioni di scarico superiori ai limiti di cui al punto
3.3.2;
3.3.3.5. tutti gli altri componenti del gruppo propulsore connessi con il sistema di
controllo delle emissioni e collegati ad un computer devono essere controllati per
verificare la continuità nel circuito;
3.3.3.6. il comando elettronico di spurgo delle emissioni per evaporazione deve essere
controllato per verificare, quantomeno, la continuità nel circuito.
3.3.4. Prescrizioni di controllo per veicoli muniti di motore ad accensione spontanea
Conformemente alle prescrizioni del punto 3.3.2, il sistema OBD deve controllare quanto
segue:
3.3.4.1. se montato sul veicolo, il calo di prestazioni del convertitore catalitico;
3.3.4.2. se montato sul veicolo, la funzionalità e l'integrità dell'intercettatore di
particelle;
3.3.4.3. nel sistema di iniezione, l'attuatore o gli attuatori elettronici che regolano la
quantità di combustibile e la fasatura devono essere controllati per verificare la
continuità del circuito e la perdita totale di funzionalità;
3.3.4.4. altri sistemi o componenti del sistema di controllo delle emissioni o componenti
o sistemi del gruppo propulsore che interessano le emissioni, collegati ad un computer
che, se guasto, può causare emissioni di scarico superiori ai limiti di cui al punto
3.3.2. Esempi di detti sistemi o componenti sono quelli per il controllo e il comando
della portata massica d'aria, della portata volumetrica (e temperatura) dell'aria, della
pressione di sovralimentazione e della pressione nel collettore di aspirazione (e i
relativi sensori che permettono l'esecuzione di tali funzioni);
3.3.4.5. tutti gli altri componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni
collegati ad un computer devono essere controllati per verificare la continuità nel
circuito.
3.3.5. Il costruttore può dimostrare all'autorità di omologazione che determinati
componenti o sistemi non necessitano di controllo se, nel caso di loro guasto completo o
asportazione dal veicolo, non vengono superati i limiti delle emissioni di cui al punto
3.3.2 del presente allegato.
3.4. A ciascun avviamento del motore deve iniziare una sequenza di verifiche diagnostiche
che deve essere completata almeno una volta, purché le condizioni di prova prescritte
siano soddisfatte. Le condizioni di prova devono essere selezionate in modo che si
presentino durante la guida normale del veicolo, come indicato per la prova di tipo I.
3.5 Attivazione della spia di malfunzionamento (MI)
3.5.1. Il sistema OBD deve comprendere una spia di malfunzionamento (MI) facilmente
percepibile dal conducente del veicolo. L'MI non deve essere utilizzata per scopi diversi
dalla segnalazione di avvio di emergenza o di efficienza ridotta e deve essere visibile in
tutte le normali condizioni di luce. Quando è in funzione, deve visualizzare un simbolo
conforme alla norma ISO 2575 (1).Un veicolo deve essere munito di non più di una MI
generale per i problemi di emissioni. È ammessa la presenza di altre spie luminose con
funzioni specifiche diverse (ad es. per il sistema di frenatura, le cinture di sicurezza,
la pressione dell'olio, ecc.). Per la spia dell'MI non è consentito l'uso del colore
rosso.
(1) Norma internazionale ISO 2575-1982 (E), "Veicoli stadali - Simboli per comandi,
indicatori e spie", simbolo n. 4.36.
3.5.2. Nel caso di sistemi che richiedono in media più di due cicli di condizionamento
per l'attivazione dell'MI, il costruttore deve presentare dati e/o una valutazione tecnica
che dimostrino in modo adeguato che il sistema di controllo è ugualmente efficace e
tempestivo nel rilevare il deterioramento di un elemento. Non sono ammessi sistemi che
richiedono in media più di dieci cicli di guida per attivare l'MI. L'MI deve inoltre
entrare in funzione ogni volta che i comandi del motore si trovano in una fase di modo
standard di emissione stabile se vengono superati i limiti delle emissioni di cui al punto
3.3.2. L'MI deve fornire un segnale distinto, ad esempio una luce intermittente, ogni
volta che si verifica una accensione irregolare del motore che potrebbe provocare un
guasto al catalizzatore, secondo quanto specificato dal costruttore. L'MI deve attivarsi
quando l'iniezione del veicolo è attivata (chiave in posizione di contatto) prima
dell'avviamento del motore o della rotazione e disattivarsi dopo l'avviamento del motore
se non è stato accertato alcun malfunzionamento.
3.6. Memorizzazione del codice di guasto
Il sistema OBD deve registrare il codice o i codici che indicano lo stato del sistema di
controllo delle emissioni. Si devono usare codici differenti per individuare i sistemi di
controllo delle emissioni che funzionano correttamente e quelli che richiedono un
ulteriore utilizzo del veicolo per poter essere valutati appieno. Devono essere
memorizzati codici di guasto che attivano l'MI a causa di un deterioramento o
malfunzionamento o del passaggio al modo standard di emissione stabile, e ciascuno di essi
deve identificare un tipo di malfunzionamento.
3.6.1. In qualsiasi momento, dopo che l'MI è stato attivato, il valore della distanza
percorsa dal veicolo deve essere disponibile attraverso la porta seriale del connettore
standardizzato per la trasmissione dati (2).
(2) Questa prescrizione è applicabile soltanto ai veicoli muniti di un dispositivo
elettronico che trasmette i dati sul regime al controllore del motore a condizione che le
norme ISO siano completate entro un termine compatibile con l'applicazione delle
tecnologia. Essa si applica a tutti i veicoli immessi in circolazione dal 1° gennaio
2005.
3.6.2. Nel caso di veicoli muniti di motore ad accensione comandata, non è necessario che
i cilindri responsabili dell'accensione irregolare siano identificati singolarmente, se è
stato memorizzato un distinto codice di guasto che indica l'accensione irregolare di uno o
più cilindri.
3.7. Disattivazione della spia MI
3.7.1. Nel caso di accensioni irregolari tali da poter causare un danno al catalizzatore
(secondo le indicazioni del costruttore), l'MI può essere riportata nella posizione
normale, se non si verificano più accensioni irregolari oppure se il motore funziona dopo
che sono state apportate modifiche al regime e al carico dello stesso, tali che il livello
di accensioni irregolari non possa produrre danni al catalizzatore.
3.7.2. Per tutti gli altri tipi di malfunzionamento, l'MI può essere disattivata dopo tre
cicli di guida consecutivi nel corso dei quali il sistema di controllo che attiva l'MI non
individua più il malfunzionamento e se non è stato individuato alcun altro tipo di
malfunzionamento che possa far entrare in funzione l'MI.
3.8. Cancellazione di un codice di guasto
3.8.1. Il sistema OBD può cancellare un codice di guasto o la distanza percorsa, o una
informazione "congelata" (trama fissa) se lo stesso guasto non si registra per
almeno 40 cicli di riscaldamento del motore.
Appendice 1
FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI DIAGNOSTICA DI BORDO (OBD)
1. INTRODUZIONE
La presente appendice descrive la procedura di prova conformemente al punto 3 del presente
allegato. Si tratta di un metodo per verificare il funzionamento del sistema di
diagnostica di bordo (OBD) montato sul veicolo mediante simulazione di guasto dei sistemi
corrispondenti al livello del sistema di gestione del motore o di controllo delle
emissioni. Sono inoltre stabilite le procedure per determinare la durata dei sistemi OBD.
Il costruttore deve fornire i componenti e/o i dispositivi elettrici difettosi da
utilizzare per simulare i guasti. Quando sono sottoposti al ciclo di prova di tipo I, tali
componenti e/o dispositivi non devono provocare emissioni superiori ai limiti di cui al
punto 3.3.2 di più del 20 %.
Quando il veicolo è sottoposto a prova con i componenti o dispositivi difettosi montati,
il sistema OBD è omologato se l'MI si è attivato.
2. DESCRIZIONE DELLA PROVA
2.1. La prova dei sistemi OBD si articola nelle seguenti fasi:
- simulazione di malfunzionamento di un componente del sistema di gestione del motore o di
controllo delle emissioni;
- condizionamento del veicolo con malfunzionamento simulato secondo quanto prescritto al
punto 6.2.1 della presente appendice;
- guida del veicolo con malfunzionamento simulato per un ciclo di prova di tipo I e
misurazione delle emissioni del veicolo;
- verifica della reazione del sistema OBD al malfunzionamento simulato e della corretta
segnalazione al conducente del veicolo.
2.2. In alternativa, su richiesta del costruttore, può essere simulato elettronicamente
il malfunzionamento di uno o più componenti, in conformità con le prescrizioni del punto
6 della presente appendice.
2.3. Il costruttore può chiedere che il controllo venga effettuato al di fuori del ciclo
di prova di tipo I se può dimostrare all'autorità di omologazione che il controllo nelle
condizioni di prova di tipo I imporrebbe condizioni di controllo restrittive per un
veicolo in circolazione.
3. VEICOLO E COMBUSTIBILE DI PROVA
3.1. Veicolo
Il veicolo di prova deve essere conforme alle prescrizioni del punto 3.1 dell'allegato
III.
3.2. Combustibile
Per la prova deve essere utilizzato il combustibile di riferimento appropriato,
specificato nell'allegato IX.
4. TEMPERATURA E PRESSIONE DI PROVA
4.1. La pressione e la temperatura di prova devono essere conformi alle prescrizioni della
prova di tipo I, descritta nell'allegato III.
5. APPARECCHIATURA DI PROVA
5.1. Banco dinamometrico
Il banco dinamometrico deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato III.
6. PROCEDURA DI PROVA DEL SISTEMA OBD
6.1. Il ciclo di funzionamento sul banco dinamometrico deve essere conforme alle
prescrizioni dell'allegato III.
6.2. Condizionamento del veicolo
6.2.1. A seconda del tipo di motore e dopo aver inserito uno dei tipi di guasto di cui al
punto 6.3, il veicolo deve essere condizionato eseguendo almeno due prove consecutive di
tipo I (parti uno e due). Per i veicoli con motore ad accensione spontanea è ammesso un
ulteriore condizionamento mediante l'esecuzione di due cicli della parte due.
6.2.2. Su richiesta del costruttore, si possono utilizzare metodi di condizionamento
alternativi.
6.3. Tipi di guasto da sottoporre a prova
6.3.1. Veicoli con motore ad accensione comandata
6.3.1.1. Sostituzione del catalizzatore con un catalizzatore deteriorato o difettoso o
simulazione elettronica del guasto.
6.3.1.2. Condizioni di accensione irregolare del motore corrispondenti alle condizioni di
controllo dell'accensione irregolare di cui al punto 3.3.3.2 del presente allegato.
6.3.1.3. Sostituzione del sensore dell'ossigeno con un sensore deteriorato o difettoso o
simulazione elettronica del guasto.
6.3.1.4. Disinnesto elettrico di tutti gli altri componenti che interessano le emissioni
collegati a un computer di controllo del gruppo propulsore.
6.3.1.5. Disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di spurgo delle evaporazioni (se
montato sul veicolo). La prova di tipo I non è effettuata per questo tipo di guasto
specifico.
6.3.2. Veicoli con motore ad accensione spontanea
6.3.2.1. Sostituzione dell'eventuale catalizzatore con un catalizzatore deteriorato o
difettoso o simulazione elettronica del guasto.
6.3.2.2. Rimozione completa dell'eventuale intercettatore di particelle o, se i sensori ne
sono parte integrante, installazione di un intercettatore difettoso.
6.3.2.3. Disinnesto elettrico dell'eventuale attuatore elettronico di controllo della
mandata di combustibile e di anticipo dell'iniezione del sistema di alimentazione.
6.3.2.4. Disinnesto elettrico di tutti gli altri componenti che interessano le emissioni
collegati a un computer di controllo del gruppo propulsore.
6.3.2.5. In conformità con le prescrizioni dei punti 6.3.2.3 e 6.3.2.4, e previo accordo
dell'autorità di omologazione, il costruttore deve poter dimostrare che il sistema OBD
segnala un guasto quando si produce il disinnesto.
6.4. Prova del sistema OBD
6.4.1. Veicoli con motore ad accensione comandata
6.4.1.1. Dopo il condizionamento del veicolo in conformità con il precedente punto 6.2,
il veicolo di prova viene sottoposto ad un ciclo di guida della prova di tipo I (parti uno
e due). La spia di malfunzionamento deve accendersi prima del termine di tale prova in
tutte le condizioni di cui ai punti da 6.4.1.2 a 6.4.1.5 della presente appendice. Il
servizio tecnico può sostituire le condizioni di prova in conformità del punto 6.4.1.6,
a condizione che, ai fini dell'omologazione, i guasti simulati non siano più di quattro.
6.4.1.2. Sostituzione del catalizzatore con un catalizzatore deteriorato o difettoso o
simulazione elettronica di un catalizzatore deteriorato o difettoso che provochi emissioni
di HC superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.
6.4.1.3. Condizioni indotte di accensione irregolare corrispondenti alle condizioni di
controllo dell'accensione irregolare di cui al punto 3.3.3.2 del presente allegato, in
modo da provocare emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente
allegato.
6.4.1.4. Sostituzione del sensore dell'ossigeno con un sensore deteriorato o difettoso o
simulazione elettronica di un sensore deteriorato o difettoso che provochi emissioni
superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.
6.4.1.5. Disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di spurgo delle evaporazioni (se
montato sul veicolo).
6.4.1.6. Disinnesto elettrico di tutti gli altri componenti del gruppo propulsore che
interessa le emissioni e collegati a un computer, in modo da provocare emissioni superiori
ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.
6.4.2. Veicoli con motore ad accensione spontanea
6.4.2.1. Dopo il condizionamento del veicolo in conformità con il precedente punto 6.2,
il veicolo di prova viene sottoposto ad un ciclo di guida della prova di tipo I (parti uno
e due). L'MI deve attivarsi prima del termine di tale prova in tutte le condizioni di cui
ai punti da 6.4.2.2 a 6.4.2.5 della presente appendice. Il servizio tecnico può
sostituire le condizioni di prova in conformità del punto 6.4.2.5, a condizione che, ai
fini dell'omologazione, i guasti simulati non siano più di quattro.
6.4.2.2. Sostituzione dell'eventuale catalizzatore con un catalizzatore deteriorato o
difettoso o simulazione elettronica di un catalizzatore deteriorato o difettoso, in modo
da provocare emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.
6.4.2.3. Rimozione completa dell'eventuale intercettatore di particelle oppure
sostituzione dello stesso con un intercettatore difettoso conforme alle condizioni di cui
al punto 6.3.2.2 della presente appendice, in modo che le emissioni superino i limiti di
cui al punto 3.3.2 del presente allegato.
6.4.2.4. Con riferimento al punto 6.3.2.5 della presente appendice, disinnesto
dell'eventuale attuatore elettronico di controllo della mandata di combustibile e di
anticipo del sistema di alimentazione, in modo che le emissioni superino i limiti di cui
al punto 3.3.2 del presente allegato.
6.4.2.5. Con riferimento al punto 6.3.2.5 della presente appendice, disinnesto di tutti
gli altri componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni e collegati a un
computer, in modo da provocare emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del
presente allegato.
6.5. Segnali diagnostici
6.5.1.1. Dopo aver individuato il primo malfunzionamento di un componente o di un sistema,
le condizioni del motore presenti al momento devono essere memorizzate nel computer come
informazione "congelata" (trama fissa). Nel caso in cui si verifichi,
successivamente, un malfunzionamento del sistema di alimentazione o un'irregolarità
nell'accensione, le condizioni della trama fissa precedentemente memorizzate sono
sostituite dalle condizioni di accensione irregolare o di malfunzionamento del sistema di
alimentazione (a seconda di quelle che si verificano prima). Le condizioni del motore
memorizzate devono comprendere, tra l'altro, il valore di carico calcolato, il regime del
motore, il valore di regolazione alimentazione combustibile (se disponibile) la pressione
del combustibile (se disponibile), la velocità del veicolo (se disponibile), la
temperatura del liquido di raffreddamento, la pressione del collettore di aspirazione (se
disponibile), il funzionamento in circuito chiuso o aperto ("closed loop" o
"open loop") (se disponibile), e il codice di guasto che ha determinato la
memorizzazione dei dati. Il costruttore deve selezionare, per la memorizzazione della
trama fissa, la serie di condizioni più adatta a facilitare una riparazione efficace. È
prescritta una sola trama di dati. Il costruttore può decidere di inserire altre trame di
dati, purché sia possibile leggere almeno la trama di dati prescritta utilizzando un
tester generico che possieda i requisiti di cui ai punti 6.5.3.2 e 6.5.3.3. Se il codice
di guasto che ha determinato la memorizzazione delle condizioni è cancellato in
conformità con il punto 3.7 del presente allegato, possono essere cancellate anche le
condizioni memorizzate relative al motore.
6.5.1.2. Oltre alle informazioni di trama fissa prescritte, i seguenti segnali, se
disponibili, devono essere messi a disposizione, a richiesta, attraverso la porta seriale
del connettore standardizzato per la trasmissione dati, sempreché l'informazione sia
disponibile al computer di bordo o possa essere ottenuta utilizzando le informazioni di
cui lo stesso computer dispone: codici diagnostici di guasto, temperatura del liquido di
raffreddamento del motore, stato del sistema di controllo del combustibile (circuito
chiuso, circuito aperto, altro), regolazione alimentazione combustibile, anticipo
dell'iniezione, temperatura dell'aria di pressione nel collettore di aspirazione, flusso
d'aria, regime del motore, valore di uscita del sensore di posizione della valvola a
farfalla, stato dell'aria secondaria (a monte, a valle o nell'atmosfera), valore calcolato
di carico, velocità del veicolo e pressione del combustibile.
I segnali devono essere forniti in unità normalizzate sulla base delle specifiche di cui
al punto 6.5.3 della presente appendice. I segnali effettivi devono essere chiaramente
distinti dai segnali dei valori per difetto o dai segnali di efficienza ridotta
("limp home"). Inoltre, la possibilità di effettuare un controllo diagnostico
bidirezionale sulla base delle specifiche di cui al punto 6.5.3 della presente appendice
deve essere disponibile, a richiesta, attraverso la porta seriale del connettore
standardizzato per la comunicazione dei dati.
6.5.1.3. Per tutti i sistemi di controllo delle emissioni oggetto di prove specifiche di
valutazione a bordo (catalizzatore, sensore dell'ossigeno, ecc.), con l'eccezione della
rilevazione delle accensioni irregolari, del controllo del sistema di alimentazione e del
controllo complessivo dei componenti, i risultati delle prove più recenti realizzate sul
veicolo e i limiti di riferimento per la valutazione del sistema devono essere messi a
disposizione attraverso la porta seriale del connettore standardizzato per la
comunicazione dei dati, in conformità con le specifiche di cui al punto 6.5.3 della
presente appendice. Per i sistemi e componenti controllati, tranne le eccezioni di cui
sopra, deve essere disponibile, attraverso il connettore standardizzato per la
comunicazione dei dati, l'indicazione "superato/non superato" dei più recenti
risultati di prova.
6.5.1.4. Le prescrizioni OBD in base alle quali viene omologato il veicolo (ovvero il
presente allegato o le prescrizioni alternative di cui al punto 5 dell'allegato I) e i
principali sistemi di controllo delle emissioni controllati dal sistema OBD conformemente
alle disposizioni del punto 6.5.3.3 della presente appendice, devono essere disponibili
attraverso la porta seriale del connettore standardizzato per la comunicazione dei dati,
in conformità delle specifiche di cui al punto 6.5.3 della presente appendice.
6.5.2. Non è prescritto che il sistema diagnostico controlli i componenti in caso di
malfunzionamento, se la valutazione comporta un rischio per la sicurezza o può provocare
un guasto del componente stesso.
6.5.3. Il sistema diagnostico di controllo delle emissioni deve consentire un accesso
normalizzato e illimitato ed essere conforme alle seguenti norme ISO e/o SAE. Alcune delle
norme ISO sono tratte dalle norme e dalle procedure raccomandate SAE (Society of
Automotive Engineers). In questo caso, il riferimento SAE compare tra parentesi.
6.5.3.1. Per i collegamenti tra gli strumenti di bordo e quelli esterni si applica una
delle seguenti norme con le restrizioni indicate:
ISO 9141-2 "Veicoli stradali - Sistemi di diagnosi - Prescrizioni per lo scambio di
informazioni digitali" (CARB);
ISO 11519-4 "Veicoli stradali - Comunicazione seriale di dati a bassa velocità -
Parte 4: Interfaccia per la comunicazione dati (SAE J1850)". I messaggi che
interessano le emissioni devono avvalersi del controllo di ridondanza ciclica (CRC) e
dell'intestazione a tre byte e non devono utilizzare separazioni tra byte, né sommare i
controlli (checksum).
ISO DIS 14230 - Parte 4 "Veicoli stradali - Sistemi di diagnosi - Protocollo delle
parole chiave 2000".
6.5.3.2. L'apparecchiatura di prova e gli strumenti diagnostici necessari per comunicare
con i sistemi OBD devono essere conformi (o avere prestazioni superiori) alle specifiche
di cui alla norma ISO DIS 15031-4.
6.5.3.3. I dati diagnostici di base (come precisato al punto 6.5.1 della presente
appendice) e le informazioni per il controllo bidirezionale devono essere forniti
utilizzando il formato e le unità descritti nella norma ISO DIS 13031-5 e devono essere
accessibili utilizzando uno strumento diagnostico conforme alle prescrizioni di cui alla
norma ISO DIS 15031-4.
6.5.3.4. Quando viene memorizzato un codice di guasto, il costruttore deve individuare il
guasto servendosi del codice di guasto più appropriato coerente con quelli precisati al
punto 6.3 della norma ISO DIS 15031-6 (SAE J 2012 del luglio 1996) relativa a "[. .
.] codici diagnostici di guasto del sistema di controllo del gruppo propulsore" I
codici di guasto devono essere interamente accessibili utilizzando uno strumento
diagnostico standardizzato conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.5.3.2 della
presente appendice.
Non si applica la nota di cui al punto 6.3 della norma ISO DIS 15031-6 (SAE J 2012 del
luglio 1996) che precede immediatamente l'elenco dei codici di guasto ivi riportato.
6.5.3.5. L'interfaccia di connessione tra il veicolo e il dispositivo diagnostico deve
essere normalizzata e conforme a tutte le prescrizioni della norma ISO DIS 15031-3. La
posizione di montaggio deve essere approvata dall'autorità di omologazione e deve essere
facilmente accessibile al personale tecnico, ma protetta da eventuali manomissioni da
parte di personale non qualificato.
6.5.3.6. Il costruttore è tenuto altresì a rendere accessibili, eventualmente a titolo
oneroso, ai riparatori che non appartengono alla rete di distribuzione, le informazioni
tecniche necessarie, a meno che tali informazioni siano oggetto di un diritto di
proprietà intellettuale o costituiscano un know-how segreto, sostanziale, opportunamente
identificato; in tale caso le informazioni tecniche necessarie non devono essere negate in
maniera abusiva.
Appendice 2
CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA FAMIGLIA DI VEICOLI
1. PARAMETRI CHE DEFINISCONO LA FAMIGLIA OBD
La famiglia OBD può essere definita attraverso parametri di progettazione di base comuni
a tutti i veicoli all'interno di questa famiglia. In alcuni casi vi può essere
interazione tra più parametri. Questi effetti devono essere presi in considerazione per
garantire che soltanto i veicoli con caratteristiche simili di emissione dei gas di
scarico siano inclusi in una famiglia OBD.
2. A questo scopo, i tipi di veicolo con parametri identici tra quelli sottoelencati sono
considerati come appartenenti alla stessa combinazione motore - sistema di controllo delle
emissioni - sistema OBD.
Motore:
- processo di combustione (ad es. accensione comandata, accensione spontanea, due tempi,
quattro tempi);
- metodo di alimentazione del motore (ad es. carburatore o iniezione).
Sistema di controllo delle emissioni:
- tipo di convertitore catalitico (ad es. a ossidazione, trivalente, riscaldato, altro);
- tipo di intercettatore di particelle;
- iniezione di aria secondaria (con o senza);
- ricircolo dei gas di scarico (con o senza).
Parti del sistema OBD e suo funzionamento:
- metodi di controllo funzionale OBD, rilevazione di malfunzionamento e relativa
segnalazione al conducente.»
Dichiarazioni della Commissione
Emendamento 25 del Parlamento europeo
Se i negoziati con l'ACEA dovessero concludersi negativamente, la Commissione prenderà in
considerazione l'eventualità di una normativa vincolante.
Emendamento 26 del Parlamento europeo
La Commissione prenderà in considerazione il ruolo degli additivi chimici per carburante
nella riduzione delle emissioni dei veicoli nonché l'eventualità di proporre misure atte
a garantire o incoraggiare un loro impiego corretto.
Allegato, punto 16
Per quanto riguarda la prova relativa alle emissioni dei veicoli nell'ambito del controllo
tecnico, prevista dalla direttiva 96/96/CE, la Commissione prenderà in considerazione
eventuali miglioramenti e presenterà, prima della fine del 1998, una proposta adeguata a
rendere più efficaci le prove dei controllo tecnico dei veicoli, compresa tra l'altro la
garanzia della qualità per i risultati delle prove.
Allegato, punto 20 Allegato I, punto 7.1, terzo comma (direttiva 70/220CEE)
Nell'elaborare la sua proposta conformemente all'articolo 3 della direttiva 98/69/CE, la
Commissione proporrà un approccio coerente per la durata che comprenda l'estensione della
durata, l'eventuale soppressione della prova di tipo V e le corrispondenti disposizioni
per le prove della conformità dei veicoli in circolazione. Nell'elaborare la proposta, la
Commissione terrà conto dei requisiti applicabili nei paesi terzi.
Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio
Articolo 5 bis (nuovo)
Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto delle discussioni in corso tra la
Commissione e l'Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA) sull'impegno
volontario degli industriali di ridurre le emissioni medie di CO2 dei veicoli da turismo.
Il Parlamento europeo e il Consiglio esprimono l'auspicio che i risultati di tali
discussioni siano solleciti e accettabili e si rallegrano dei miglioramenti apportati dal
marzo 1998 al progetto di impegno dell'ACEA, sottolineando però la necessità di
risolvere alla prima occasione le ambiguità e i problemi in sospeso in considerazione
dell'obiettivo di ridurre a 120 g di CO2/km il consumo medio di carburante delle
autovetture da turismo.
Fine del documento
