|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337,recante delega al
Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi
in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio
nazionale della riscossione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della predetta legge n. 337 del 1998, il quale dispone che,
entro 2 anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del
4 agosto 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo
2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e
della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, concernente la dilazione del pagamento, dopoil comma 4, e' aggiunto,
in fine, il seguente: "4-bis. Se, in caso di
decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, ilfidejussore non versa
l'importo garantito entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalita' del
fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo' procedere ad
espropriazione forzata nei suoi confronti sulla
base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore";
b) nell'articolo 25, comma 1, concernente la cartella di pagamento, le parole da
"entro" a "del ruolo", sono soppresse;
c) nell'articolo 26, comma 1, concernente notificazione dellacartella di pagamento, dopo
la parola "comma", sono inserite le
seguenti: "o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione,l'ufficio o
l'azienda";
d) nell'articolo 47, comma 1, in materia di gratuita' delle formalita' richieste dai
concessionari presso i pubblici registri, la
parola "tassa", e' sostituita dalla seguente: "tributo";
e) nell'articolo 49, comma 2, concernente le disposizioni applicabili al procedimento di
espropriazione forzata, dopo la parola
"compatibili", sono aggiunte, in fine, le seguenti "; gli atti relativi a
tale procedimento sono notificati con le modalita'
previste dall'articolo 26";
f) nell'articolo 50, comma 2. concernente la notifica dell'intimazione ad adempiere, dopo
le parole "preceduta dalla
notifica", sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi con le modalita'
previste dall'articolo 26.";
g) nell'articolo 58, concernente opposizione di terzi, al comma
2:
1) la parola "lui", e' sostituita dalla seguente: "loro";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dei medesimi coobbligati";
h) nell'articolo 61, concernente estinzione del procedimento per pagamento del debito, al
comma 1, le parole "la quietanza rilasciata
dal concessionario", sono sostituite dalle seguenti: "la prova dell'avvenuto
pagamento";
i) nell'articolo 66, comma 1, concernente l'avviso di vendita dei beni pignorati,
dopo la parola "contenente", sono inserite le
seguenti: "la descrizione dei beni e";
l) nell'articolo 73, concernente pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi,
al comma 1, dopo le parole "si
dichiara o", e' soppressa la parola "si";
m) nell'articolo 74, concernente vendita e assegnazione dei debiti pignorati, al comma 1,
le parole "l'assegnazione", sono
sostituite dalle seguenti: "la riscossione";
n) nell'articolo 76, al comma 1, concernente i limiti per l'espropriazione immobiliare, le
parole "le somme iscritte a ruolo
nei confronti del debitore superano", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo
complessivo del credito per cui si procede supera";
o) nell'articolo 77 in materia di iscrizione di ipoteca:
1) al comma 1, le parole "delle
somme complessivamente iscritte", sono sostituite dalle seguenti: "dell'importo
complessivo
del credito per
cui si procede";
2) al comma 2, le parole "le somme
complessivamente iscritte a ruolo non superano", sono sostituite dalle seguenti:
"l'importo
complessivo
del credito per cui si procede non supera";
p) nell'articolo 78, comma 1, lettera e), in materia di dati contenuti nell'avviso di
vendita, le parole: da "l'ammontare" a
"distinte", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del
credito per cui si procede, distinto";
q) nell'articolo 86, comma 1, concernente il fermo di beni
mobili registrati, e' sostituito dal seguente: "1. Decorso inutilmente il
termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni
mobili del debitore o dei coobbligati
iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed
alla regione di residenza".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammistrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per l'argomento dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n.
112, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica (omissis).Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337,
recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla
riscossione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998:
"Art. 1. -
** 1
Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte al
riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i
commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei
risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed efficiente
l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della
riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti
pubblici, anche previdenziali, e previsione della facolta', per i contribuenti, di
effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari
stessi;
b) possibilita', per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i
concessionari e per le societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante
procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie
entrate, anche di natura non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a societa' per azioni, con
capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di
adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilita' ed aventi come oggetto lo
svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati
anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti
impositori diversi
dallo Stato e ridefinizione delle modalita' di determinazione degli ambiti territoriali
delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalita' che assicurino il
conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la
diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo
effettivamente riscosse, alla tempestivita' della riscossione e ai costi della
riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonche'
alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da
soggetti
sottoposti a procedure concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione
degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione
a ruolo;
g) previsione della possibilita' di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il
sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con
procedure di pagamento automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto
del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalita' che
prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e
di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di
entrate non tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti
inferiori ad un determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli
immobili, al di sopra dei quali si puo' procedere direttamente all'espropriazione e al
di sotto dei quali si provvede
all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;
5) la revisione e la semplificazione delle
procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
6) la facolta', per il concessionario, di non procedere, per motivate
ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del
debitore, con eventuale
utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie,
alle informazioni disponibili presso
l'anagrafe tributaria, con obbligo di
utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi
collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure
informatiche
uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla
legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i
concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di
compiti di natura informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto
volti a favorire la nuova disciplina
della riscossione ed a conseguire risultati di piu' efficiente ed economica gestione
delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali,
tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilita' delle
somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e
dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i
concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di
rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli stessi fino al 31 dicembre
1997 e giacenti presso gli
uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non
superiori a cinquecento milioni di lire, nonche' il rimborso delle anticipazioni in essere
effettuate in virtu' dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non
inferiori all'uno per
cento ne' superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare
delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sara'
effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura
non superiore a lire 4000 miliardi complessive e
a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilita' generale dello Stato,
dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse
dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di
potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi
versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad
eventuali nuove
disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per
gli inadempimenti di particolare gravita', mantenendo comunque ferma l'ipotesi di
decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera e),del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti
all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della
presente legge, di procedure volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di
durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della
riscossioneda
parte di dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano un'anzianita' di servizio
non inferiore a cinqueanni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le
modalita' di cui all'art. 2, comma28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per il personale delle societa' concessionarie della
riscossione,dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzionazionale obbligatorio
tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo
patrimoniale, al netto delle riservelegali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del
Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive
modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei principi di economicita' di gestione, di misure dirette a
favorire la continuita' del rapporto di lavoro dei dipendenti delle societa'
concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel
caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga
esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine
dovra'prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa
riconoscere priorita', nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attivita' di
riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo
provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese
di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i
limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;
t) previsione della possibilita', per le societa' concessionarie, di esercitare
l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali
attivita' dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della
riscossione dei tributi, senzaincidere sul regolare svolgimento dell'attivita' primaria di
riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti
pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della
presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabili;
v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della
presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata
del periodo di gestione, con facolta', per i concessionari ed i commissari, di costituire
societa' per
azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali societa'
i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di
entrata in vigore dei decreti
legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole
gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della
riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi,
dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri
direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i soggetti cui sia gia' affidato in
concessione il servizio
di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d).
** 2.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive dei decreti stessi.
** 3.
- 6. (Omissis).".
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, recante "Riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge
28 settembre 1998, n. 337", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo
1999, supplemento ordinario- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante
"Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante "Definizione edampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'ed autonomie locali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
- 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli
affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani -UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
- 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casiil presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
- 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito,
dal Ministro dell'interno.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 19, 25, 26, 47,49, 50, 58, 61, 66, 73, 74, 76, 77, 78
e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante
"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2, cosi' come
modificati dal presente decreto:"Art. 19 (Dilazione del pagamento).
- 1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la
sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del
pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e'
superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato
alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza
fidejussoria o fidejussione bancaria.
- 2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima
dell'inizio della procedura esecutiva.
- 3. In caso di mancato pagamento della prima rata o,successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente
riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
-4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1
scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il
fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di
apposito invito, contenente l'indicazione delle generalita' del fidejussore stesso, delle
somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il
concessionario puo' procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base
dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.".
"Art. 25 (Cartella di pagamento).
- 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a
ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.
- 2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal
ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in
mancanza, si
procedera' ad esecuzione forzata.
- 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo
e' stato reso esecutivo.
- 3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno
festivo.".
"Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento).
La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e'
l'abitazione,l'ufficio o l'azienda. Quando la notificazione
della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario
o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta
la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art.
140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si
effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello
in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune. Il concessionario deve
conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione
dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione
su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non e' regolato dal
presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predettodecreto.".
"Art. 47 (Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di
pignoramenti e ipoteche).
- 1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le
trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di
ipoteche richieste dal concessionario, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista
dall'art. 85 in esenzione da
ogni tributo e diritto.
- 2. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera e
gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni
da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti
e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le
iscrizioni.".
"Art. 49 (Espropriazione forzata).
- 1. Per la riscossione delle somme
non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che
costituisce titolo esecutivo.
- 2. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie
applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle
disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale
procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'art. 26.
- 3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della
riscossione.".
"Art. 50 (Termine per
l'inizio dell'esecuzione).
- 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente
decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
- 2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di
pagamento,l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste dall'art. 26, di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
- 3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con
decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla
data della notifica.".
"Art. 58 (Opposizione di terzi).
1. L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere
promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non puo' essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di
abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri
luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di
una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo
debitore o dei medesimi coobbligati.
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e
dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o
nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti,
possono dimostrare la proprieta' del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture
private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si e' verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a
ruolo, se non e' prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non
e' comunque stata presentata;
c) al momento in cui si e' verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non
rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).".
"Art. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del debito).
1. Salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 1, il procedimento di espropriazione
si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga
all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le
spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.".
"Art. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati).
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla
casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo
incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora
e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal
pignoramento. Il secondo incantonon puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il
primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo' ordinare che degli
incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di
giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate
dalla parte richiedente.".
"Art. 73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi).
1. Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si
dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai
coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al
concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.".
"Art. 74 (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati).
1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei
crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a
rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione,
puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per
inesigibilita'.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.".
"Art. 76 (Espropriazione immobiliare).
1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo
complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tre milioni di lire.
Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene,
determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita'
sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.".
"Art. 77 (Iscrizione di ipoteca).
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo
costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per
un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento
del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79,
il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei
mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede
all'espropriazione.".
"Art. 78 (Avviso di vendita).
1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma
dell'art. 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei
confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di
cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo
minimo di venti giorni;
e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo
d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento
sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli
offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui all'art. 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia
del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto
nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi
alla vendita.".
"Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati).
1.Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario
puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici
registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di
residenza.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri
mobiliari a cura del concessionario, che ne da' altresi' comunicazione al soggetto nei
confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto
alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. (blocco del veicolo e ricovero presso deposito o abitazione + ammenda da £. 635.00 a
£. 2.540.000)
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei
lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di
quanto previsto nel presente articolo.".
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
1.
Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, comma 1, concernente le disposizioni applicabili alle sole imposte
sui redditi, le parole "15-bis, 20,",sono soppresse;
b) nell'articolo 20, comma 1, concernente le disposizioni applicabili alle sole entrate
tributarie dello Stato, dopo la parola "articoli", sono inserite le seguenti:
"15-bis,";
c) l'art. 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Iscrizioni a ruolo a titolo
provvisorio e termini di decadenza).
1. Le disposizioni previste dagli articoli 15, comma 1,e 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, come sostituiti, rispettivamente
dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 6 del
presentedecreto, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto";
d) nell'articolo 25, comma 1, concernente i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
dei crediti degli enti pubbliciprevidenziali, le parole "dovuti dagli", sono
sostituite dalle seguenti: "dovuti agli";
e) nell'articolo 32, concernente la riscossione spontanea a mezzo ruolo, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con
convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della
riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di
pagamento, le modalita' di richiesta del pagamento al debitore e di
riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del
servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
4) le penalita' per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione;
b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), lacadenza delle
eventuali rate e' indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far
precedere la notifica della cartella di pagamento
dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di unacomunicazione contenente gli elementi
da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale
comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno
del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.";
f) nell'articolo 37, recante abrogazione di norme:
1) le parole "gli articolo", sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo
60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, gli articoli";
2) le parole "11, comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "11, commi
4-bis e 5".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 25, 32 e 37 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, recante"Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,n. 337", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del
5 marzo 1999, supplemento ordinario, cosi' come modificati dal presente decreto:
"Art. 19 (Disposizioni applicabili alle sole impostesui redditi).
- 1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi.".
"Art. 20 (Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello
Stato).
- 1. Le disposizioni contenute negli articoli 15-bis, 20, come sostituito
dall'art. 8 del presente decreto, e 28-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie
dello Stato.".
"Art. 25 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti
degli enti pubblici previdenziali).
- 1.
I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli
resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore,entro il 31 dicembre dell'anno
successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione
tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da
parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro
il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del
provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
- 2.
Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo,
puo' sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed
al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo
per la riscossione.".
"Art. 32 (Riscossione spontanea a mezzo ruolo).
- 1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo e' effettuata nel numero di rate
previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno
del mese.Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi
previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo e' ripartita in piu' rate su richiesta del
debitore.
-2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da
stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le
modalita' di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e
la remunerazione per lo svolgimento del servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
4) le penalita' per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera
a), la cadenza delle eventuali rate e' indicata dall'ente creditore e i concessionari
possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera
non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella
stessa. In ogni
caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada
entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
- 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica
della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di
consegna del ruolo.
- 4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea e' ripartito in piu' rate,
l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti
relativamente a tutte le rate.".
"Art. 37 (Abrogazioni).
- 1. Sono abrogati l'art. 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli 9, 13, 15, secondo
comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'art. 35, quinto comma, secondo periodo, e
nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 2, ad eccezione dei commi 11, 12,
15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'art. 11, commi 4-bis e 5, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 202.".- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione
e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 292 dell'11 novembre 1972,supplemento ordinario, ora modificato dall'art. 37 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cosi' come daultimo modificato dal presente
decreto:
"Art. 60 (Pagamento delle imposte accertate). -
L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso
di accertamento o di rettifica. (comma abrogato). (comma abrogato).(comma abrogato).(comma
abrogato).
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e' iscritta direttamente
nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui
all'art. 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta
determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati
dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a
ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal
ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della
somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente
all'ufficio con le modalita' di cui all'art. 38, quarto comma. Il contribuente non ha
diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza
dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei
committenti dei servizi.".
- Per opportuna conoscenza si ricorda che l'art. 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sopra citato, ora abrogato dall'art. 37 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto,
recava "Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse". - Per opportuna
conoscenza si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151,recante "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991, e convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, ora modificato dall'art. 37 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, cosi' come da
ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 11. - 1. Se piu' soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle
tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli
emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, la cartella di pagamento e' notificata soltanto al primo
intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in
solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una
comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza
che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sara' iniziata nei suoi confronti
la procedura di cui al titolo
secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di
iniziare tale procedura il concessionario deve altresi' notificare l'avviso di mora di cui
all'art. 46 del decreto n. 602 del 1973. 2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente
responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli
75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto
iscritto a ruolo oltre il terzo. 3. Nell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel terzo periodo, prima della parola
"sospende", e' inserita la parola "non"; b) il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: "Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio
competente, ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte,
con provvedimento motivato, notificato al concessionario, al contribuente istante e agli
altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza e' definitiva". 4. I termini
di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono
prorogati di tre mesi. 4-bis. (abrogato). 5. (abrogato).6. I provvedimenti di dilazione
emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei
commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro
spettanti per le esazioni
delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello
Stato per effetto dell'art. 6,comma 6, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti
di rimborso definitivi.
Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma
dell'art. 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. La relativa regolazione
contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul
predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione dell'entrata.6-bis. I concessionari del servizio centrale della
riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle
finanze, per il tramite del
Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisire le
informazioni utili al fruttuoso esperimento degli atti esecutivi nei confronti dei
contribuenti.I collegamenti devono altresi' consentire all'amministrazione finanziaria di
disporre in modotempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai
contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo.".
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112
1.
Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nell'articolo 6, riguardante la commissione consultiva, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1, lettera h),
della legge 4 ottobre 1986, n. 657,esprime pareri in materia:
a) di individuazione e determinazione deg1i ambiti territoriali delle concessioni;
b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) di procedure di conferimento delle concessioni;
d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione
e all'attivita' degli intermediari dellariscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.
2. La commissione, altresi', a richiesta deg1i enti interessati, esprime pareri su
atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.";
b) nell'articolo 17, concernente la remunerazione del servizio, dopo il comma 7,
sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce,
in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un
compenso per l'attivita' di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita' di
erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme
riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella
misura di lire seimila; tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero
delle finanze;
c) nell'articolo 19, concernente le cause di perdita del diritto al discarico, al
comma 2:
1)
la lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) la mancata notificazione
imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo
alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima
rata indicata nel ruolo.";
2)
alla lettera b), le parole da "da porre" a "scadenza", sono
sostituite dalle seguenti: "consegnati in uno stesso mese":
d) nell'articolo 22, riguardante i termini di riversamento delle somme riscosse, al
comma 1, secondo periodo, le parole da ",rispettivamente" a "banca",
sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno individuato con decreto del Ministero
delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica";
e) nell'articolo 23, concernente l'obbligo di contabilizzazione, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste italiane
S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono
stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 22,comma
1";
f) nell'articolo 46, concernente il principio di legalita' ed altri principi in
tema di sanzioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Se la legge in
vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori
stabiliscono sanzioni di entita' diverse, si applica la legge piu' favorevole, salvo che
il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo";
g) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al
concessionario delegante).
- 1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue,
in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al
concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo
47";
h) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico).
1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei
processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione,
all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la
sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione.
2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro
cronologico o compie altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale
della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione
amministrativa di lire centomila per ogni violazione.";
i) nell'articolo 58, riguardante cauzioni e meccanismo di salvaguardia:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Ledisposizioni dell'articolo 32
si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori
provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni e' disposto, per i cessati
esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori,
con decreto del Ministero delle finanze.";
2) al comma 2, dopo la parola "17", sono inserite le seguenti: ", comma
1,";
3) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Il primo decreto di
attuazione dell'articolo 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31
dicembre 2001.";
l) nell'articolo 59, concernente le procedure in corso, dopo il comma 4 sono
aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come
riscosso sono restituite ai concessionari:
a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita'
previsionali di base e nei tempi e con le modalita' da definire con decreto del Ministero
delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data
del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;
b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre
dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d) la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
c), deve essere presentata entro il 1o ottobre 2004;
e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei
tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).";
m) dopo l'articolo 59, e' inserito il seguente:
"Art. 59-bis.(Termini di notificazione della cartella di pagamento). - In
deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), per i ruoli consegnati ai concessionari dal
1o gennaio al 30 giugno 2000, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la
mancata notificazione della cartella di pagamento entro il 1o maggio 2001, se imputabile
al concessionario.";
n) dopo l'articolo 60, e' inserito il seguente:
"Art. 60-bis (Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese della
procedure esecutive infruttuose).
1. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi del precedente
articolo 60, ai concessionari spetta, relativamente alle quote
oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della meta' delle spese delle
procedure esecutive infruttuose di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Il rimborso previsto dal comma 1 e' erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti
di spesa fissati dall'articolo 60, comma 4, come modificati dall'articolo 79, comma 4,
della legge 21novembre 2000, n. 342; a tale rimborso si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 60, commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9.";
o) nell'articolo 61, concernente le procedure automatiche di definizione delle domande di
rimborso, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali
eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali
contenute in tali ruoli.
2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-bis
avviene con le modalita' indicate nell'articolo 57-bis, comma 2.";
p) nell'articolo 64, in materia di sanzioni:
1) al comma 3, e' soppresso il secondo periodo;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis.Per i casi di ritardati
riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri
enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti
effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali
enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun
postagiro.".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 17, 19, 22, 23,46, 58, 59, 61 e 64 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n.
337", gia' citato nelle notealle premesse, cosi' come modificato dal presente
decreto:
"Art. 6. (Commissione consultiva).
1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 1, lettera
h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:
a) di individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;
b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) di procedure di conferimento delle concessioni;
d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione
e all'attivita' degli intermediari della riscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.
2. La commissione, altresi', a richiesta degli entiinteressati, esprime pareri su atti e
questioni attinenti al servizio della riscossione.
3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove
necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare singoli concessionari o
rappresentanti della categoria e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di
organizzazioni
professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Puo' anche
acquisire, tramite la direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi
alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.
4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e' disposto con provvedimento ministeriale
su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo
determinato e la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con
successivo decreto e'
determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e
dell'importanza del lavoro affidato;il compenso e' corrisposto soltanto al termine
dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi
di consulenza adipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, inattivita' di servizio ovvero in quiescenza da
meno di due anni.
5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati
per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di
eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli
esperti e'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i
concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della
riscossione.
6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della
commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.".
"Art. 17 (Remunerazione del servizio).
1. L'attivita' dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte
a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per
ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre
dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei
ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i piu' alti
costi e del cinque per cento di quelli aventi i piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di
sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in
cui il concessionario puo' porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i singoli concessionari, in
misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media
dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per
ambito corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in modo differenziato per
settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal
comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per
cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente
creditore. L'aggio a carico del debitore e' dovuto soltanto in caso di mancato pagamento
entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e' determinata con il
decreto previsto dal comma 1.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di erogazione dell'aggio
previsto dal comma 1 vengonostabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri
ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente
impositore delle somme riscosse.
5. A ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo di anticipazione della
remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento
del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del
costo di cui alla lettera a),
dello stesso comma 1.
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del
concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di
svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista
per le altre forme di riscossione mediante ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive,
sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale
sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a
carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di
sgravio o se ilconcessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,corrisposti dall'ente creditore al
delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in
tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un
compenso per l'attivita' di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita' di
erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma
6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella
misura di lire seimila; tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero
delle finanze.".
"Art. 19 (Discarico per inesigibilita).
1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario
trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di
inesigibilita'. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite
con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento,
entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto
dall'art. 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro
il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza
annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli
consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo
mese successivo a quello
di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con
decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della
comunicazione di inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a
successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono
ancora in corso
per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui
esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero
delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del
credito iscritto a ruolo;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al
concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del
diritto al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'ambito della procedura
esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed
irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita', totale o parziale, della quota,
il concessionario e' automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali
corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere dell'ufficio di
comunicare, in ogni momento, al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal
concessionario e' conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso
concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo' richiedere al concessionario la
trasmissione delladocumentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il
controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna,
ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al
discarico della quota.".
"Art. 22 (Termini di riversamento delle somme riscosse).
1. Il concessionario riversa all'entecreditore le somme riscosse entro il decimo
giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse
attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno
individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e
da quelli previdenziali il
termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di
ciascun mese.
2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di
riversamento di cui al comma 1e' determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica.
3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.".
"Art. 23 (Obbligo di contabilizzazione).
1. Il concessionario rende la contabilita' delle riscossioni mediante ruolo e
conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalita'
e i termini sono individuati con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai
concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni
approvate con il decreto previsto dall'art. 22, comma 1.
3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti gli adempimenti degli uffici
finanziari e dei concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie
provinciali
dello Stato ed alla resa delle contabilita' di cui al comma 1.".
"Art. 46 (Principio di legalita' ed altri principi generali in tema di
sanzioni).
1. Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al
capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
salve le espresse deroghe al principio di specialita' stabilite dagli articoli 47 e 50.
1-bis. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le
leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diverse, si applica la legge piu'
favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione siadivenuto definitivo.".
"Art. 58 (Cauzioni e meccanismo di salvaguardia).
1. Le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in carica alla data di
entrata in vigore del presente decretosono rideterminate in conformita' a quanto previsto
dall'art. 27, comma 1.
1-bis. Le disposizioni dell'art. 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni
prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo
svincolo di tali cauzioni e' disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto
competente per territorio e, per i
cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze.
2. Per il periodo tra il 1o luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a
ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti della pertinente unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale
differenza tra la media delle
remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in applicazione
dell'art. 17, comma 1, del presente decreto.Le modalita' di erogazione di tale somma sono
determinate,
sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2-bis. Il primo decreto di attuazione dell'art. 17,comma 1, determina la
remunerazione del servizio fino al31 dicembre 2001.".
"Art. 59 (Procedure in corso).
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di
rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso
gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad
essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio non ha fornito le
indicazioni di cui all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha
ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore,
previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi
dell'art. 18,
comma 2, del presente decreto.
3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilita' di procedere
nell'azione esecutiva, il concessionario e' autorizzato a presentare documentata domanda
di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle ipotesi in cui il concessionario
non abbia richiesto il visto di cui all'art. 79, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformita' alle
disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi
sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della
comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del
90 per cento di tali
somme.
4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono
restituite ai concessionari:
a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita'
previsionali di base e nei tempi e con le modalita' da definire con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero deltesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data
del 30 giugno 1999
sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2;
b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla
data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d) la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro
il 1o ottobre 2004;
e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei
tempi stabiliti con ildecreto di cui alla lettera c).".
"Art. 61 (Definizione automatica delle domande di rimborso e di
discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni).
1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 60 possono applicarsi ai ruoli
degli enti previdenziali.
2. Le disposizioni dell'art. 60, commi 1, 2 e 3,possono essere applicate anche ai ruoli
degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione, nella quale e' determinata
la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.
2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali
eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute
in tali ruoli.
2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma
2-bis avviene con le
modalita' indicate nell'art. 57-bis, comma 2.".
"Art. 64 (Sanzioni).
1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di contestazione notificati entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la
violazione nel periodo dal 1o aprile al 31 dicembre 1998 con la procedura di cui all'art.
16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; se, a seguito della notifica di tali
atti, il responsabile della violazione ha prodotto deduzioni difensive e non e' stato
emesso atto di irrogazione della sanzione, il competente ufficio, se del caso, procede
all'irrogazione applicando le disposizioni di cui all'art. 54.
2. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati
ai concessionari con la procedura di cui al citato art. 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
3. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del 31 dicembre 1998 possono essere
definiti, quanto alle sanzioni, con il pagamento, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero
al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa.
3-bis. Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello
Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente
ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali
vincolati a favore
di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun
postagiro.".
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera d), si applicano a
decorrere dal 1o luglio 1999.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera c),n. 1), si applicano ai
ruoli consegnati ai concessionari dopo il 30
giugno 2001.
3. L'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come modificato dall'articolo 4
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applica all'imposta sul valore
aggiunto con riferimento ai ruoli da rendere esecutivi dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 aprile 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio
dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli:
Fassino
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito", gia' citato nelle note all'art. 1, come modificato dall'art. 4 del decreto
legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, recante "Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle
procedure di liquidazione,riscossione e accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662",pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 2 del 3 gennaio 1998, supplemento ordinario:
"1. Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati
dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a
titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta'
degli ammontari corrispondentiagli imponibili o ai maggiori imponibili accertati".