Decreto Lgs. 27/4/2001 N° 193 (in G.U. n. 120 del 25/5/2001)

 

FERMO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI A MOTORE

 
 

 

 

 

 

 


La procedura prevede che, decorsi infruttuosamente i 60 giorni dalla notifica di una qualunque cartella di pagamento, il Concessionario potrà disporre direttamente il Fermo Amministrativo (con effetti eguali al pignoramento) sull’auto intestata al debitore ed ottenerne l’iscrizione al P.R.A.

 

L’iscrizione del “Fermo” avviene infatti d’ufficio e senza dover presentare il certifica- to di proprietà del veicolo; pertanto sul C.D.P. non risulterà “traccia” alcuna del vincolo iscritto, fino ad una eventuale ripresentazione del CDP per una formalità successiva.

 

Il Fermo Amministrativo non incide sul diritto di proprietà, ma agisce inibendo la disponibilità del bene mobile colpito, impedendo di impegnarlo,  ipotecarlo, venderlo e soprattutto di usarlo.

Infatti vengono resi inefficaci e quindi inopponibili di fronte al Concessionario della riscossione, tutti gli atti giuridici di disposizione sul veicolo.

Inoltre, la circolazione su strada, dopo il “fermo”, è punita con il blocco immediato del veicolo, che viene affidato in custodia allo stesso conducente (o a un deposito autorizzato) salvo in ogni caso l’irrogazione della sanzione amministrativa nella misura che và da un minimo di 635.000 ad un massimo di 2.540.000 lire.

 

Pertanto, poiché CDP e Carta di Circolazione restano intatti (apparentemente “regolari”), nelle mani dell’intestatario, tutto ruota intorno al rapporto di “buona fede” del venditore, che oltretutto può essere informato dal Concessionario della riscossione anche dopo 5 giorni dall’avvenuta iscrizione del “fermo”.

Indi, scontato il richiamo sull’Atto della precisazione, che chi vende lo fa “con ogni garanzia di legge” (espressione già presente nel quadro “T” del CDP) o altra espressione (VEDI nota 1), si sottolinea l’importanza di “rimarcarla” bene al venditore affinché non la sottoscriva con scarsa attenzione od inconsapevolmente.

 

 

La norma stabilisce comunque che sono opponibili al fermo gli atti di vendita (dichia-

razione verbale autenticata dal Notaio) di data (certa) anteriore all’iscrizione del fermo amministrativo.

 

 

                                                                                                                 (segue)

 

 

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Pertanto al P.R.A. si potranno verificare le seguenti casistiche (principali):

 

Esempio 1)

Data Atto: 2/7/2001

Data di trascriz. al PRA: 10/7/2001

Richiesta Fermo al PRA (dal Concessionario): 12/7/2001

LA RICHIESTA DI “FERMO” VIENE RESPINTA (rifiutata).

 

Esempio 2)

Data Atto: 2/7/2001

Richiesta Fermo al PRA (dal Concessionario):12/7/2001 (eseguita)

Presentaz. Nota di trascriz. atto: 20/7/2001

LA FORMALITA’ VIENE TRASCRITTA E , VISTA LA DATA DELL’ATTO (antecedente al “Fermo”), IL P.R.A. INFORMA IL CONCESSIONARIO CHE IL FERMO AMM.VO  NON E’ PIÙ VALIDO (e di conseguenza il PRA verrà poi auto-rizzato ad annullare il fermo precedentemente iscritto; senza spese per le parti)

 

Esempio 3)

Ritiro/cessione auto in data:  2/7/2001

Firma atto di vendita (aut. Notarile) : 5/7/2001

Richiesta Fermo al P.R.A.:  4/7/2001

Presentaz. Nota di trascriz. atto: 12/7/2001

L’ATTO NON E’ OPPONIBILE IN QUANTO DI DATA SUCCESSIVA ALLA

ISCRIZIONE DEL FERMO CHE PERTANTO GRAVA SULLA DISPONIBILITA’

DEL VEICOLO A TUTTI GLI EFFETTI.

LA FORMALITA’ DI “TRASCRIZIONE ATTO” SARA’ RESPINTA (RINVIATA), CON LA POSSIBILITA’ DI RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE (IN CASO DI NON RIPRESENTAZIONE) (circ. PRA 20386 del 14/6/2000).

Per la eventuale cancellazione del fermo dal CDP si dovranno pagare 81.000 di emolum. (40.500+ 40.500) + 40.000 per Imposta di Bollo

IL MEZZO NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO.

 

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Nota 1:

 
 

 

 

 


Sugli atti di vendita “fuori” del C.D.P. è consigliabile integrare l’usuale testo con una

delle seguenti espressioni:

 

a)    Il venditore dichiara inoltre che il mezzo ceduto non ha gravami e di non aver

ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione, in particolare relativamente al

Fermo amministrativo ex Art. 86 D.P.R. 602/1973 testo vigente.

  

b)   Il venditore dichiara di non trovarsi nelle condizioni per l’iscrizione di gravami

ed in particolare del fermo amministrativo ex Art. 86 D.P.R. 602/1973 testo

vigente.

 

                                                                                                              by Simonini-Unasca 3.10.01