CIRCOLARE PROT. N.  8730/P - 11/10/2002 - LEGGE N. 178/2002 - ROTTAMAZIONE - ULTERIORI CHIARIMENTI SULL'ARTICOLO 2
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ACI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI (D.S.D.)

CC/cv - prot. n° 8730/p dell’11/10/2002

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti art. 2 L. 178/02.

Con riferimento ai quesiti pervenuti dagli Uffici Provinciali sull’applicazione della L. 178/02, si forniscono i seguenti chiarimenti.

  1. E’ possibile usufruire delle agevolazioni (per l’acquisto di veicoli sia nuovi che usati) nel caso in cui il veicolo non ecologico da rottamare sia cointestato purchè il cointestatario rilasci al venditore una dichiarazione liberatoria (come da facsimile allegato, che può essere proposto agli operatori professionali). Naturalmente, si può godere delle agevolazioni anche qualora la cointestazione riguardi il veicolo ecologico acquistato.

  2. Si rammenta che non occorre attestare lo stato di convivenza dell’erede con il "de cuius", il cui veicolo è passato ovviamente in eredità all’erede stesso.

  3. Alla formalità di radiazione del veicolo non ecologico va allegata la consueta documentazione (v. lettere circolari n. 532117 del 2.10.98 e n. 543003 del 18.11.98 della ex Direzione PRA); non deve essere dunque accettata documentazione diversa come, ad esempio, i "formulari dei rifiuti"; al riguardo, infatti, la L.178/02 nulla ha innovato – in materia di modalità per la richiesta e l’effettuazione della radiazione – se non quanto precisato al successivo punto 5.

  4. Con riferimento alla circolare n. 6976 del 19.7.02 nella quale si chiedeva, a seconda dei casi, di allegare, ove possibile, copia della carta di circolazione dell’autoveicolo ecologico (documento, peraltro, non sempre disponibile) e copia della carta di circolazione del veicolo da rottamare, si ribadisce che tali copie costituiscono esclusivamente un’agevolazione operativa per gli Uffici Provinciali ACI, ma non vanno assolutamente pretese; vanno considerate, al contrario, come mero atto di cortesia nei nostri confronti, nel quadro della collaborazione con gli operatori professionali. E’ quindi evidente che è assolutamente da evitare ogni ricusazione connessa con la mancanza di tali copie.

  5. Con riferimento alle formalità di radiazione connesse alla L. 178/02 si ricorda nuovamente che esse debbono essere presentate dal venditore che può farlo direttamente o tramite delega alle Agenzie di pratiche automobilistiche, alle Delegazioni ACI o ai demolitori autorizzati; pertanto le formalità in argomento non possono essere presentate direttamente dai demolitori che agiscono senza delega, così come invece normalmente avviene per le radiazioni extra L.178/02.

  6. La L. 178/02 determina una parziale deroga all’art. 46 del cd. Decreto Ronchi: si ribadisce, come chiarito al punto 2 della circolare n. 6/DPF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7.8.02, che la rottamazione e la cancellazione del veicolo non ecologico al PRA devono avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna dell’ autoveicolo ecologico all’acquirente (non si fa quindi riferimento ai consueti 60 giorni previsti dal Decreto Ronchi).

  7. I veicoli da rottamare devono essere intestati alla stessa persona giuridica o fisica (o ad un suo convivente) che acquista il veicolo ecologico (ad esempio, se il veicolo da rottamare è intestato ad una società, un socio di questa non può godere del beneficio per l’acquisto, in quanto, in questo caso, solo la società è il soggetto abilitato dalla L. 178/02).

  8. Ai fini dell’art. 2 L.178/02, per autoveicoli si intendono le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all’art. 54, comma 1 lettere a) e c) del C.d.S. (per godere delle agevolazioni non sarà dunque possibile rottamare ad esempio un autocarro o un camper).

  9. I concessionari di auto che rottamano veicoli, che siano a loro intestati ai sensi della L.85/95 (cd. Dini), possono acquistare - intestando a proprio nome - il veicolo nuovo o usato ecologico e richiedere i benefici previsti dalla L.178/02. Il venditore (in questa fattispecie, la casa automobilistica) deve sottoscrivere un facsimile di dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera circolare n. 7131 del 24.07.02. Tali veicoli possono ovviamente essere ceduti dalla concessionaria ad altro soggetto che potrà usufruire, a sua volta, degli ecoincentivi qualora chieda la rottamazione di un veicolo non ecologico.

  10. Per la gestione dei rimborsi, relativi all’IPT ed agli emolumenti erroneamente versati da soggetti che avrebbero potuto richiedere l’esenzione, si comunica che sono stati chiesti chiarimenti al Ministero dell’Economia e Finanze per la definizione della questione.

Sono in corso i necessari accertamenti con il competente Ministero per quanto riguarda il quesito inoltrato sulla possibilità che, nel caso di acquisto di autoveicolo ecologico usato, si possa utilizzare, ai fini delle agevolazioni, la radiazione del veicolo non ecologico effettuata anteriormente all’acquisto e l’altro quesito inerente la possibilità di beneficiare delle agevolazioni nel caso di vendita di veicolo proveniente dall’estero, effettuata da venditore residente ed operante all’estero.

A chiarimento, infine, delle modalità di controllo previste per verificare la legittimità della richiesta di trascrizione a costo zero ex L.178/02, si ricorda che, ferme restando le consuete verifiche sulla ricevibilità e sulla eseguibilità delle richieste e l’esecuzione dei controlli che verranno effettuati a livello centrale incrociando i dati delle formalità afferenti la stessa transazione, l’onere di certificare l’esistenza dei presupposti richiesti dalla L.178/02 è affidata al venditore che deve, proprio per questo motivo, produrre la richiesta dichiarazione sostitutiva, dichiarando tutto ciò che in essa deve essere affermato; ovviamente, l’Ufficio deve accertarsi della presenza e completezza della citata dichiarazione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento che potrà essere richiesto alla D.ssa Carla Carrera, Dirigente dell’Ufficio Normativa e Contratti o in sua assenza alla D.ssa Elisabetta Mascolo ai consueti numeri telefonici ad uso esclusivo dei Direttori ACI o dei Vicari.

Si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Fabio Califano)

 

All.1
Consenso alla rottamazione del veicolo