CIRCOLARE PROT. N. 7131/P - 24/07/2002 - D.L. N. 138/02 - ESENZIONE IPT E TASSA AUTO - CHIARIMENTI INTERPRETARIVI
.Nota Unasca (25.07.02)
Con la presente circolare l'Aci PRA dà le proprie istruzioni sugli incentivi del D.L. 138/2002. Comunque l'Associazione fornirà la prossima settimana un commento/dettaglio operativo ulteriore.
ACI
AUTOMOBILE CLUB DITALIA
DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI (D.S.D.)Lettera circolare prot. n. 7131/p del 24/07/2002
OGGETTO: Chiarimenti interpretativi art. 2, D.L. n. 138/02. Esenzione dallI.P.T. e dalla tassa automobilistica per lacquisto di veicoli.
Con riferimento alle circolari DSD n. 6611 del 9.7.02 e n. 6976 del 19.7.02, a seguito dellemanazione della circolare n. 5/DPF del 22 u.s., pubblicata oggi sul sito web del Ministero dellEconomia e delle Finanze (www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/novita/), si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti interpretativi alcuni dei quali peraltro già anticipati nelle precedenti circolari.
Si forniscono, inoltre, in allegato, i nuovi moduli di autodichiarazione, da distribuire ai soggetti interessati, sostitutivi di quelli inviati con lettera circolare n. 6976 del 19.7.02; infatti, le precisazioni fornite dalla circolare ministeriale consentono di:
- Ipotizzare il modello per lautodichiarazione dello stato di convivenza del familiare senza la parte riservata alla verifica dellUfficio del PRA, in quanto il controllo di autenticità della sottoscrizione deve essere operato direttamente dal venditore;
- Modificare il modello per lautodichiarazione del venditore, che deve indicare con precisione tutti i requisiti richiesti per la concessione delle agevolazioni.
![]() | Ambito di applicazione. |
I benefici riguardano le autovetture (con massimo 9 posti compreso quello del conducente) e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo (aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose, capaci di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente).
Gli autoveicoli, di potenza non superiore a 85 Kw, nuovi, immatricolati per la prima volta in Italia, o usati, devono essere acquistati fra l8 luglio ed il 31 dicembre 2002, da persona fisica o giuridica, che consegnerà in cambio un autoveicolo non ecologico da rottamare, intestato allo stesso soggetto.
Beneficiano degli incentivi anche le società di leasing: lautoveicolo non ecologico da consegnare può essere intestato anche al locatario o ad un suo familiare convivente.
Per data di acquisto si intende la data dellatto notarile di vendita.
In caso di acquisto di veicoli usati, occorre rivolgersi alle imprese esercenti lattività di commercio di autoveicoli che avranno effettuato la cd. minivoltura. Sono esclusi dalle agevolazioni gli acquisti fra privati.
I veicoli usati acquistati devono essere conformi alle direttive CE 94/12 (Euro 2) e successive (Euro 3 e Euro 4); garantiti per un anno; sottoposti, prima della vendita, a revisione ex art. 80 C.d.S. (sono esclusi dalla revisione gli autoveicoli immatricolati da meno di 24 mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi 12 mesi).
I veicoli cd. a Km zero vanno, ovviamente, considerati come usati.
![]() | Consegna veicolo non ecologico. |
Lacquirente, sia di un veicolo nuovo che di un veicolo usato, deve consegnare al venditore un autoveicolo non conforme alle direttive CE n. 91/441 (Euro 1) e successive, intestato al soggetto che procede allacquisto o a un suo familiare convivente alla data di acquisto, e cioè alla data dellatto notarile di vendita (questultima circostanza deve risultare dallo stato di famiglia o da autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00, il cui modello - da proporre ai venditori - viene allegato). Il concetto di familiare si desume dagli artt. 74 e segg. c.c..
Possono essere ceduti per la rottamazione anche gli autoveicoli ricevuti per successione ereditaria, situazione da comprovare anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
![]() | Obblighi del venditore |
Il venditore deve integrare la consueta documentazione da presentare al PRA con unautodichiarazione resa ai sensi del citato DPR 445/00 (secondo il modello all.) in cui deve dichiarare, per i veicoli nuovi:
- la conformità alle direttive CE dellautoveicolo acquistato, secondo quanto risulta dalla carta di circolazione;
- la targa dellautoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui allart. 46 del cd. Decreto Ronchi;
![]() | la sussistenza del rapporto di parentela e di convivenza di cui sopra. |
Mentre per i veicoli usati, il venditore dovrà rilasciare unautodichiarazione in cui indichi:
- la conformità del veicolo venduto alle direttive CE 94/12 (Euro 2) e successive, secondo quanto risulta dalla carta di circolazione;
- la targa dellautoveicolo ritirato per la rottamazione;
- la sussistenza del rapporto di parentela e di convivenza di cui sopra;
- lesistenza della garanzia per un anno sul veicolo;
- leffettuazione della revisione secondo quanto previsto dallart. 80 del C.d.S., salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati da meno di 24 mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi 12 mesi.
Il venditore che riceve in consegna il veicolo non ecologico, entro 15 giorni dalla data di consegna dellautoveicolo ecologico (nuovo o usato che sia), deve consegnare il veicolo per la rottamazione ai centri autorizzati; provvedere, direttamente o tramite delega, alla radiazione al PRA; rilasciare allacquirente unattestazione che coincide con il certificato rilasciato ex art. 46 D.Lgs. 22/97 comprovante lavvenuta consegna ai centri autorizzati per la demolizione.
In ogni caso, i veicoli in argomento non possono più essere messi in circolazione.
![]() | Tributi, emolumenti, bollo, agevolazioni. |
Le radiazioni non beneficiano delle esenzioni. Si ribadisce, invece, che le formalità di trasferimento della proprietà non sono assoggettate allIPT, agli emolumenti PRA e allimposta di bollo né sulla nota di trascrizione né per il rilascio del CdP. Limposta di bollo deve essere corrisposta invece per latto di vendita.
Non rientrano nellesenzione i diritti connessi allimmatricolazione dellautoveicolo nuovo e al rilascio delle targhe.
Gli autoveicoli nuovi vengono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di pagamento e per le due annualità successive, indipendentemente da eventuali successivi passaggi di proprietà del mezzo. Tale esenzione non si applica allacquisto di veicoli usati.
Si rammenta che, per periodo fisso, si intende quello individuato ai sensi dellart. 2 del D.Lgs. 462/98, il quale stabilisce che la tassa automobilistica è dovuta per gli autoveicoli immatricolati per la prima volta, a decorrere dal mese in cui è avvenuta limmatricolazione, per un periodo superiore ad 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli 8 mesi, nel caso di autoveicoli superiori a 35 Kw o per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai 6 mesi, per gli autoveicoli di potenza fino a 35 Kw.
Le agevolazioni previste nel D.L. 138/02 sono cumulabili con quelle disposte dalla normativa vigente, quali quelle previste dalla L.403/97 per gli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica o alimentati a metano o a GPL, e dalla L. 449/97 per i soggetti portatori di handicap.
![]() | Conclusioni |
Come si evince dal testo che precede, le innovazioni o le precisazioni che devono essere considerate rispetto alle disposizioni già impartite con le precedenti circolari e che sono connesse con lemanazione della circolare ministeriale fanno riferimento a:
- I soggetti beneficiari possono essere le persone giuridiche;
- Il venditore che vende un veicolo usato deve risultarne intestatario al PRA con la procedura della cd. minivoltura (si era già affermato il principio nella precedente circolare);
- I cd." autoveicoli a Km zero" sono da considerare veicoli usati ai fini delle norme in esame;
- Rientrano tra i veicoli non ecologici da consegnare al venditore anche quelli ricevuti per successione ereditaria e non intestati al beneficiario;
- Lautodichiarazione del venditore deve contenere in modo tassativo le indicazioni di dettaglio formulate nella circolare ministeriale;
- Lesenzione dalla tassa automobilistica opererà, per tutto il periodo previsto, anche nel caso di successivi passaggi di proprietà dellautoveicolo;
- Non rientrano nelle agevolazioni gli emolumenti e limposta di bollo da corrispondere per la radiazione dellautoveicolo non ecologico;
- Non rientrano nelle esenzioni i diritti dovuti agli uffici MCTC per limmatricolazione del veicolo e per il rilascio delle targhe.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti che, per gli aspetti di natura giuridica si prega di rivolgere alla D.ssa Carrera (tel. 06/49982168), dirigente dellUfficio Normativa e Contratti o, in sua assenza, alla D.ssa Mascolo (tel. 06/49982168/2201), mentre per gli aspetti di natura organizzativa al dirigente dellUnità di gestione PRA, Dr. Brandi (tel. 06/49982714/2715) o, in sua assenza, al dr. Cappelli (tel. 06/49982735), si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA' |
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