CIRCOLARE PROT. N. 7131/P - 24/07/2002 - D.L. N. 138/02 - ESENZIONE IPT E TASSA AUTO - CHIARIMENTI INTERPRETARIVI
.

Nota Unasca (25.07.02)

Con la presente circolare l'Aci PRA dà le proprie istruzioni sugli incentivi del D.L. 138/2002. Comunque l'Associazione fornirà la prossima settimana un commento/dettaglio operativo ulteriore.

ACI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI (D.S.D.)

Lettera circolare prot. n. 7131/p del 24/07/2002

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi art. 2, D.L. n. 138/02. Esenzione dall’I.P.T. e dalla tassa automobilistica per l’acquisto di veicoli.

Con riferimento alle circolari DSD n. 6611 del 9.7.02 e n. 6976 del 19.7.02, a seguito dell’emanazione della circolare n. 5/DPF del 22 u.s., pubblicata oggi sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/novita/), si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti interpretativi alcuni dei quali peraltro già anticipati nelle precedenti circolari.

Si forniscono, inoltre, in allegato, i nuovi moduli di autodichiarazione, da distribuire ai soggetti interessati, sostitutivi di quelli inviati con lettera circolare n. 6976 del 19.7.02; infatti, le precisazioni fornite dalla circolare ministeriale consentono di:

- Ipotizzare il modello per l’autodichiarazione dello stato di convivenza del familiare senza la parte riservata alla verifica dell’Ufficio del PRA, in quanto il controllo di autenticità della sottoscrizione deve essere operato direttamente dal venditore;

- Modificare il modello per l’autodichiarazione del venditore, che deve indicare con precisione tutti i requisiti richiesti per la concessione delle agevolazioni.

bulletAmbito di applicazione.

I benefici riguardano le autovetture (con massimo 9 posti compreso quello del conducente) e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo (aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose, capaci di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente).

Gli autoveicoli, di potenza non superiore a 85 Kw, nuovi, immatricolati per la prima volta in Italia, o usati, devono essere acquistati fra l’8 luglio ed il 31 dicembre 2002, da persona fisica o giuridica, che consegnerà in cambio un autoveicolo non ecologico da rottamare, intestato allo stesso soggetto.

Beneficiano degli incentivi anche le società di leasing: l’autoveicolo non ecologico da consegnare può essere intestato anche al locatario o ad un suo familiare convivente.

Per data di acquisto si intende la data dell’atto notarile di vendita.

In caso di acquisto di veicoli usati, occorre rivolgersi alle ‘imprese esercenti l’attività di commercio di autoveicoli’ che avranno effettuato la cd. ‘minivoltura’. Sono esclusi dalle agevolazioni gli acquisti fra privati.

I veicoli usati acquistati devono essere conformi alle direttive CE 94/12 (Euro 2) e successive (Euro 3 e Euro 4); garantiti per un anno; sottoposti, prima della vendita, a revisione ex art. 80 C.d.S. (sono esclusi dalla revisione gli autoveicoli immatricolati da meno di 24 mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi 12 mesi).

I veicoli cd. a ‘Km zero’ vanno, ovviamente, considerati come usati.

bulletConsegna veicolo non ecologico.

L’acquirente, sia di un veicolo nuovo che di un veicolo usato, deve consegnare al venditore un autoveicolo non conforme alle direttive CE n. 91/441 (Euro 1) e successive, intestato al soggetto che procede all’acquisto o a un suo familiare convivente alla data di acquisto, e cioè alla data dell’atto notarile di vendita (quest’ultima circostanza deve risultare dallo stato di famiglia o da autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00, il cui modello - da proporre ai venditori - viene allegato). Il concetto di familiare si desume dagli artt. 74 e segg. c.c..

Possono essere ceduti per la rottamazione anche gli autoveicoli ricevuti per successione ereditaria, situazione da comprovare anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

bulletObblighi del venditore

Il venditore deve integrare la consueta documentazione da presentare al PRA con un’autodichiarazione resa ai sensi del citato DPR 445/00 (secondo il modello all.) in cui deve dichiarare, per i veicoli nuovi:

- la conformità alle direttive CE dell’autoveicolo acquistato, secondo quanto risulta dalla carta di circolazione;

- la targa dell’autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all’art. 46 del cd. Decreto Ronchi;

bulletla sussistenza del rapporto di parentela e di convivenza di cui sopra.

Mentre per i veicoli usati, il venditore dovrà rilasciare un’autodichiarazione in cui indichi:

- la conformità del veicolo venduto alle direttive CE 94/12 (Euro 2) e successive, secondo quanto risulta dalla carta di circolazione;

- la targa dell’autoveicolo ritirato per la rottamazione;

- la sussistenza del rapporto di parentela e di convivenza di cui sopra;

- l’esistenza della garanzia per un anno sul veicolo;

- l’effettuazione della revisione secondo quanto previsto dall’art. 80 del C.d.S., salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati da meno di 24 mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi 12 mesi.

Il venditore che riceve in consegna il veicolo non ecologico, entro 15 giorni dalla data di consegna dell’autoveicolo ecologico (nuovo o usato che sia), deve consegnare il veicolo per la rottamazione ai centri autorizzati; provvedere, direttamente o tramite delega, alla radiazione al PRA; rilasciare all’acquirente un’attestazione – che coincide con il certificato rilasciato ex art. 46 D.Lgs. 22/97 – comprovante l’avvenuta consegna ai centri autorizzati per la demolizione.

In ogni caso, i veicoli in argomento non possono più essere messi in circolazione.

bulletTributi, emolumenti, bollo, agevolazioni.

Le radiazioni non beneficiano delle esenzioni. Si ribadisce, invece, che le formalità di trasferimento della proprietà non sono assoggettate all‘IPT, agli emolumenti PRA e all’imposta di bollo né sulla nota di trascrizione né per il rilascio del CdP. L’imposta di bollo deve essere corrisposta invece per l’atto di vendita.

Non rientrano nell’esenzione i diritti connessi all’immatricolazione dell’autoveicolo nuovo e al rilascio delle targhe.

Gli autoveicoli nuovi vengono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di pagamento e per le due annualità successive, indipendentemente da eventuali successivi passaggi di proprietà del mezzo. Tale esenzione non si applica all’acquisto di veicoli usati.

Si rammenta che, per periodo fisso, si intende quello individuato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 462/98, il quale stabilisce che la tassa automobilistica è dovuta per gli autoveicoli immatricolati per la prima volta, a decorrere dal mese in cui è avvenuta l’immatricolazione, per un periodo superiore ad 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli 8 mesi, nel caso di autoveicoli superiori a 35 Kw o per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai 6 mesi, per gli autoveicoli di potenza fino a 35 Kw.

Le agevolazioni previste nel D.L. 138/02 sono cumulabili con quelle disposte dalla normativa vigente, quali quelle previste dalla L.403/97 per gli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica o alimentati a metano o a GPL, e dalla L. 449/97 per i soggetti portatori di handicap.

bulletConclusioni

Come si evince dal testo che precede, le innovazioni o le precisazioni che devono essere considerate rispetto alle disposizioni già impartite con le precedenti circolari e che sono connesse con l’emanazione della circolare ministeriale fanno riferimento a:

- I soggetti beneficiari possono essere le persone giuridiche;

- Il venditore che vende un veicolo usato deve risultarne intestatario al PRA con la procedura della cd. minivoltura (si era già affermato il principio nella precedente circolare);

- I cd." autoveicoli a Km zero" sono da considerare veicoli usati ai fini delle norme in esame;

- Rientrano tra i veicoli non ecologici da consegnare al venditore anche quelli ricevuti per successione ereditaria e non intestati al beneficiario;

- L’autodichiarazione del venditore deve contenere in modo tassativo le indicazioni di dettaglio formulate nella circolare ministeriale;

- L’esenzione dalla tassa automobilistica opererà, per tutto il periodo previsto, anche nel caso di successivi passaggi di proprietà dell’autoveicolo;

- Non rientrano nelle agevolazioni gli emolumenti e l’imposta di bollo da corrispondere per la radiazione dell’autoveicolo non ecologico;

- Non rientrano nelle esenzioni i diritti dovuti agli uffici MCTC per l’immatricolazione del veicolo e per il rilascio delle targhe.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti che, per gli aspetti di natura giuridica si prega di rivolgere alla D.ssa Carrera (tel. 06/49982168), dirigente dell’Ufficio Normativa e Contratti o, in sua assenza, alla D.ssa Mascolo (tel. 06/49982168/2201), mentre per gli aspetti di natura organizzativa al dirigente dell’Unità di gestione PRA, Dr. Brandi (tel. 06/49982714/2715) o, in sua assenza, al dr. Cappelli (tel. 06/49982735), si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Fabio Califano)

 

Allegato A Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
INCENTIVI PERSONE D.L. n. 138/2002

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
INCENTIVI IMPRESA D.L. n. 138/2002