DECRETO-LEGGE N. 2/2003 - 13/01/2003 - ECOINCENTIVI - D.L. 138/2002 CONVERTITO IN LEGGE N. 178/2002 - PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER ACQUISTO DI AUTOVEICOLI
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Nota UNASCA

Con il Decreto-Legge sotto riportato, il Governo ha esteso l'applicazione degli ecoincentivi per l'acquisto di autovettura, già concessi da luglio a dicembre scorso, dal 13 gennaio fino al 31 marzo 2003 (restano fermi gli importi, le procedure e le condizioni già note).

Pertanto sono ricompresi le immatricolazioni (per il nuovo) e gli atti di vendite (per l'usato) effettuati tra lunedì 13 gennaio e lunedì 31 marzo 2003.

Mentre allo stato attuale sono esclusi quelli tra l'1/1/2003 (compreso) e il 12/01/2003 (compreso). Improbabile che la situazione di esclusione cambi, tuttavia la parola definitiva la dirà la legge di conversione.

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2

Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

    Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione

e dalla tassa automobilistica

    1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

    2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad Euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

   Omissis commi 3 e 4.

Art. 2.
Entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attività
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali