ACI
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
DIREZIONE CENTRALE
PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO

Roma, 05 dicembre 2000

Lettera Circolare
Prot. n. 035529

OGGETTO: LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 342 PUBBLICATA IN G.U. N. 276 DEL 25 NOVEMBRE 2000 RECANTE MISURE IN MATERIA FISCALE - VEICOLI E MOTOVEICOLI, ESCLUSI QUELLI ADIBITI AD USO PROFESSIONALE, COSTRUITI DA ALMENO TRENT'ANNI; AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO COSTRUITI DA ALMENO VENT'ANNI. - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

È noto che la G.U. del 25 novembre 2000 n. 276 ha pubblicato la legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale", la quale all'art. 63 ha apportato, fra l'altro, modifiche all'importo dell'imposta provinciale di trascrizione per le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

    1. veicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, costruiti da almeno trent'anni;
    2. autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da almeno vent'anni.

Per quanto concerne la categoria di cui al punto 1, la legge, oltre al requisito della costruzione da almeno trent'anni (e per anno si intende quello solare - ad esempio ad oggi hanno compiuto trent’anni i veicoli immatricolati nel 1970) prevede che dovrà essere predisposto, rispettivamente dall'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) per gli autoveicoli, e dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) per i motoveicoli, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. Salvo prova contraria, detti veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

Per individuare in concreto "l'uso professionale" bisogna far riferimento a ciò che risulta dalla carta di circolazione, cosicché saranno esclusi, seguendo la circolare n. 207/E del 2000 del Ministero delle Finanze, i veicoli ed i motoveicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, a scuola guida cui si ritiene vadano aggiunti, a titolo esemplificativo, quelli destinati ad uso pubblico di linea e quelli per uso speciale o trasporti specifici.

Per quanto riguarda la categoria dei veicoli di cui al punto 2) i requisiti che li caratterizzano sono il diverso periodo di tempo dalla costruzione - venti anni (ad esempio ad oggi hanno compiuto venti anni i veicoli immatricolati nel 1980) - e il fatto che deve trattarsi di veicoli di interesse storico e collezionistico. Tali sono da considerare:

    1. i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni;
    2. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
    3. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

La legge specifica, altresì, che detti veicoli sono individuati, con propria determinazione, dall'A.S.I. e, per i motoveicoli, anche dalla F.M.I. e che tale determinazione sarà aggiornata annualmente.

Ai fini del calcolo dei venti anni si fa sempre riferimento all'anno solare da rilevare dalla Carta di circolazione, oppure dalla determinazione A.S.I. e F.M.I. che sarà posta a disposizione dei P.R.A..

Per le citate categorie di veicoli di cui a numeri 1) e 2) l’imposta provinciale di trascrizione sarà ad importo fisso, pari a lire 100.000 per gli autoveicoli ed a lire 50.000 per i motoveicoli.

L'applicazione di questa misura dell'I.P.T. dev'essere richiesta dalla parte sulle note, facendo riferimento all'art. 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 ed allo specifico comma (vedi allegato 1).

Nelle more delle necessarie modifiche alle procedure periferiche P.R.A., in presenza di formalità richieste su veicoli che risultano godere delle agevolazioni in parola, l’importo calcolato dal sistema di elaborazione dovrà essere "forzato", secondo le usuali modalità, sia in fase di Acquisizione che di Delibazione che nella procedura di Operatore Unico, dal personale dell'Ufficio P.R.A..

Parimenti, in sede di verifica delle stampe di controllo (nelle quali sarà segnalata la squadratura I.P.T. tra dichiarato e calcolato da sistema), si dovrà tenere conto della suddetta forzatura.

La nuova normativa entra in vigore il 10 dicembre 2000.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Francesco AZZARITA

 

Allegato 1.

Art. 63.

(Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.