LETTERA ESPLICATIVA ACI-PRA - IPT - NOSTRO QUESITO IN MERITO ALLA RISCOSSIONE DA PARTE DELL'ACI DELL'IPT

Dott. Francesco Azzarita
Direttore Centrale PRA
Automobile Club d’Italia
Via Marsala 8
00185 ROMA

Roma, 15 marzo 2001
Prot. n. 1161/SNS

La presente per conoscere la posizione di Codesta Direzione, quale riscossore dell’IPT, in ordine alle seguenti questioni, che scontano a livello locale difficoltà di lettura, con risposte difformi, forse dovute alla poca usualità di tali vicende.

1) Eventi da trascrivere diversi dalla alienazione che conducono all’intestazione di veicoli – ai fini della rivendita – a soggetti che esercitano regolarmente l’attività di commercio degli stessi, quali le risoluzioni contrattuali(sia della compravendita che della riserva di proprietà), le fusioni o scissioni societarie, i conferimenti o le cessioni di complessi aziendali: a chi scrive appare evidente che trattandosi – si ripete – di trasferimenti a favore di commercianti auto per la, propriamente, rivendita, siano esenti da IPT ai sensi dell’art. 56, comma 6 primo periodo, D.Lgs. 446/1997.

2) Atti di fusione o scissione e atti di conferimento/cessione di complessi aziendali in relazione alla eventuale successiva rivendita dei veicoli "trasferiti" a seguito dei richiamati negozi. V’è chi sostiene – e pare lo facciano pure taluni Conservatori – che sia pacificamente trascrivibile, senza le riserve dell’articolo 2688 CC, un titolo di cessione che, in assenza dell’annotazione al P.R.A. delle citate fusioni ecc…., riporti nell’autentica notarile l’esistenza dell’avvenimento pregresso testè detto: anche qui appare opportuno sgomberare il campo da equivoci o – peggio – elusioni.
V’è da aggiungere che forse sarebbe il caso di raccomandare agli Uffici periferici una certa attenzione in materia, in particolare ai contenuti delle autentiche delle vendite (potrebbe pure accadere che un Notaio sintetizzasse limitandosi ad un "già società xy" ovvero "ora società wz" , circostanza valevole solamente per le variazioni ragione sociale/denominazione e le trasformazioni*), e – quale indicatore (non assoluto però, in quanto potrebbe esserci, si è dianzi osservato, in autentica l’indicazione "ora società wz") – alla identità/non identità del codice fiscale tra soggetto contro e soggetto a favore.
Un meccanismo di verifica presso il Registro Imprese dello status del venditore non sarebbe tanto peregrino; di sicuro nelle circostanze rappresentate alla configurazione di un 2688 dovrebbe seguire la segnalazione alla Motorizzazione (e alla Provincia laddove fosse stata dovuta IPT) della mancata annotazione, per le conseguenti sanzioni dell’art.94 del Codice della Strada (e dell’IPT se del caso).

3) Tassazione degli atti di fusione, scissione e conferimento. La risoluzione delle Finanze 49 del 17/4/2000 ribadisce per l’IPT l’applicabilità, già della IET, delle esenzioni ed agevolazioni in materia di Imposta di Registro; ora gli atti menzionati, in determinate circostanze, scontano l’agevolazione della tassazione fissa di registro(pagano insomma L. 250.000)e ciò si evince dalla copia del documento presentata per la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico: non si vede dunque per quale ragione non dovrebbero corrispondere del pari una Imposta Provinciale di Trascrizione fissa, corrispondente inoltre a quella più bassa in tariffa(esattamente alla stregua di quel che avviene, si ribadisce, all’Ufficio del Registro)ed è in più un fatto ragionevole di logica, coerenza ed equità, dovendo poi versare addirittura una imposta per ciascun veicolo, quando l’evento nella sua totalità ha pagato, nuovamente, solo duecentocinquantamilalire.

Distinti saluti.

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

* v’è peraltro da dire che – per quanto consta – si è riscontrata solamente la circolare ACI/DIR.CENTR.PRA 343439 del 23/3/1996 la quale, pure in siffatte ipotesi, tranne la variazione denominazione, postula la necessità dell’annotazione e del 2688 in sua mancanza; ed ancora, a conferma, va rilevata la recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.2/FL del 19/2/2001 dove è chiaro l’assoggettamento ad IPT delle vicende societarie menzionate. Pertanto anche su questi aspetti si attendono precisazioni .

RISCONTRO ALLA NOTA DA PARTE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
DIREZIONE CENTRALE
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Roma, 28 marzo 2001

PROGGETTO: APPLICAZIONE I.P.T. – CASI VARI

Quesito n. 1)
L’art. 56, comma 6, del D.Lgs n. 446/1997 dispone che le cessioni di mezzi di trasporto usati a favore di soggetti che ne fanno commercio non sono soggette ad I.P.T..
Oltre le vendite, cadono in tale previsione le risoluzioni contrattuali (per vendita con riserva della proprietà); le fusioni e le scissioni societarie; i conferimenti a le cessioni di aziende a favore di rivenditori abituali di veicoli usati.

Quesito n. 2)
Gli atti di fusioni e scissioni societarie, di conferimenti e cessioni di aziende, in relazione a successive vendite di veicoli, se non trascritti, configurano una pubblicità discontinua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 cod. civ..
Diverso è il caso in cui la stessa società abbia variato la ragione o la denominazione sociale. In caso di vendita, in tale fattispecie, potrà essere indicata nel contesto dell'atto ed in autentica notarile l'attuale e la precedente configurazione sociale.
L'assolvimento dell'I.P.T. è, inoltre, da escludersi in caso di cessione in blocco dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto veicoli (D. Lgs. 4.8.1999, n.342) effettuate in occasione di fusioni per incorporazione a favore di società controllate da istituti bancari inclusi nella vigilanza della Banca d'Italia (art.65 D. Lgs. N.385/1993), in quanto tali cessioni non sono soggette ad alcuna formalità presso il P.R.A..
La disposizione, precedentemente limitata in relazione alle cessioni realizzate in favore delle banche, è stata estesa dalla Legge Finanziaria; di conseguenza, non è più necessario richiedere al P.R.A. la trascrizione di cessioni di veicoli effettuate in occasione di operazioni di fusioni di società esercenti attività di locazione, per cui non ricorre l'obbligo del pagamento dell'I.P.T..

Quesito n. 3)
La tassazione degli atti di fusione, scissione e conferimento sconta l'imposta di registro in misura fissa.
L'I.P.T. viene assolta, invece, al momento delle richieste di formalità al P.R.A. per ciascun veicolo. Nei casi di specie in misura proporzionale, trattandosi di atti traslativi della proprietà.
Le agevolazioni, confermate in Risoluzione ministeriale (n. 49/E del 17.4.2001), a cui è stato fatto cenno, non riguardano la misura dell'imposizione fiscale, bensì l'esenzione dal tributo nei seguenti casi:

  1. atti del Giudice di Pace (L. n.374/1991);

  2. atti relativi a finanziamenti agevolati (L. n.601/1973);

  3. operazioni delle associazioni di volontariato (L. n.266/1991);

  4. trasferimenti a favore delle O.N.L.U.S. (D. Lgs. N.460/1997).

Nell'intento di aver fornito i chiarimenti richiesti, si inviano i migliori saluti.

 

F.to IL DIRETTORE CENTRALE
(Dr. Francesco Azzarita)