le Tariffe in euro

dell’imposta provinciale di trascrizione

 

(Art. 56 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

 

Si riportano le tariffe base dell’imposta provinciale di trascrizione - applicabile sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico - applicabili dal 1° gennaio 2002, convertite in euro, concordate con l’Unione Province Italiane e l’Automobile Club d’Italia.

Si precisa che quelli riportati sono gli importi tariffari massimi che  le province possono legittimamente deliberare, fermo restando che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce agli enti locali ampia potestà regolamentare, le province  possono deliberare tariffe base inferiori a quelle massime.

Vi è inoltre da aggiungere che, in base all’art. 56 del D. Lgs. n. 446 del 1997, le province possono deliberare l’aumento delle misure base dell’imposta fino ad un massimo del venti per cento.

La tabella allegata presenta da un lato l’importo in lire, seguito poi dall’importo in euro risultante dal calcolo aritmetico di conversione, ed infine l’importo in euro debitamente arrotondato al secondo decimale, sulla base dell’art. 4, comma 1, lettera d),  del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale.

Tale operazione è stata effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; sicchè, se il terzo decimale è inferiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.

Si fa presente che, relativamente agli importi indicati nelle lettere c) e d) dell’art. 1 del D. M. n. 435 del 1998, poiché, diversamente da quanto avviene per le altre tariffe dell’IPT, dette somme non costituiscono autonomi importi monetari da pagare, al fine di evitare distorsioni nell’applicazione dell’imposta, sono state prese in considerazione quattro cifre decimali, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Seguendo questa modalità di conversione, infatti, si è garantita il più possibile l’invarianza dei pagamenti rispetto a quelli effettuati in lire. Tuttavia, l’ente, sulla base dell’autonomia regolamentare prevista dall’art.52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può deliberare importi tariffari contenenti un numero di decimali inferiore rispetto a quello indicato nella tabella allegata, fermo restando che gli importi così approvati siano più favorevoli per il contribuente.

L’arrotondamento al centesimo di euro più vicino, secondo il sistema sopra descritto, dovrà essere effettuato in questi casi sull’importo finale da corrispondere all’ufficio competente.

 

Esempio:

Formalità relativa ad un autoveicolo di 66 kw

Tariffa applicabile: € 3,5119

Calcolo dell’imposta: € 3,5119X 66 = € 231,785

        imposta da pagare= € 231,79