le Tariffe in euro
dell’imposta provinciale di trascrizione
(Art.
56 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
Si riportano le tariffe base
dell’imposta provinciale di trascrizione - applicabile sulle formalità di
trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico
registro automobilistico - applicabili dal 1° gennaio 2002, convertite in euro,
concordate con l’Unione Province Italiane e l’Automobile Club d’Italia.
Si precisa che quelli
riportati sono gli importi tariffari massimi che le province possono legittimamente deliberare, fermo restando
che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce
agli enti locali ampia potestà regolamentare, le province possono deliberare tariffe base inferiori a
quelle massime.
Vi è inoltre da aggiungere
che, in base all’art. 56 del D. Lgs. n. 446 del 1997, le province possono
deliberare l’aumento delle misure base dell’imposta fino ad un massimo del
venti per cento.
La tabella allegata presenta
da un lato l’importo in lire, seguito poi dall’importo in euro risultante dal
calcolo aritmetico di conversione, ed infine l’importo in euro debitamente
arrotondato al secondo decimale, sulla base dell’art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale.
Tale operazione è stata
effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; sicchè, se il terzo
decimale è inferiore a 5, l’importo da pagare deve essere arrotondato per
difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l’importo da pagare deve essere
arrotondato per eccesso.
Si fa presente che,
relativamente agli importi indicati nelle lettere c) e d) dell’art. 1 del D. M.
n. 435 del 1998, poiché, diversamente da quanto avviene per le altre tariffe
dell’IPT, dette somme non costituiscono autonomi importi monetari da pagare, al
fine di evitare distorsioni nell’applicazione dell’imposta, sono state prese in
considerazione quattro cifre decimali, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 24
giugno 1998, n. 213.
Seguendo questa modalità di
conversione, infatti, si è garantita il più possibile l’invarianza dei
pagamenti rispetto a quelli effettuati in lire. Tuttavia, l’ente, sulla base
dell’autonomia regolamentare prevista dall’art.52 del D.Lgs. n. 446 del 1997,
può deliberare importi tariffari contenenti un numero di decimali inferiore
rispetto a quello indicato nella tabella allegata, fermo restando che gli
importi così approvati siano più favorevoli per il contribuente.
L’arrotondamento al
centesimo di euro più vicino, secondo il sistema sopra descritto, dovrà essere
effettuato in questi casi sull’importo finale da corrispondere all’ufficio
competente.
Esempio:
Formalità relativa ad un
autoveicolo di 66 kw
Tariffa
applicabile: €
3,5119
Calcolo
dell’imposta: € 3,5119X 66 = € 231,785
imposta da pagare= € 231,79