RISOLUZIONE N. 49/00 - 17/04/00 - IPT -
ESENZIONI PREVISTE IN MATERIA DI REGISTRO
Risoluzione 49 del 17.04.00
MATERIA FISCALE: Tributi locali vari
OGGETTO: Imposta provinciale di trascrizione (IPT) - Art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 - Applicabilita' al tributo delle esenzioni previste in materia di imposta di registro - Quesito.
Con il quesito in oggetto e' stato chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito all'applicabilita' delle esenzioni previste da alcune disposizioni di legge in materia di imposta di registro all'imposta provinciale di trascrizione (IPT). Le perplessita' sono scaturite dalla lettura delle "Istruzioni di servizio" impartite dalla Direzione Centrale - Pubblico registro automobilistico - dell'Automobile Club italiano, per l'anno 2000, ai propri uffici provinciali che svolgono, tra l'altro, le attivita' concernenti la liquidazione e la riscossione dell'imposta provinciale, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506. In tali istruzioni l'ACI ha sostenuto, che, a partire dal 1 gennaio 2000, le disposizioni esonerative previste per l'imposta di registro non possono piu' essere applicate al tributo provinciale. Dette disposizioni sono state individuate: - nell'art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che riguarda gli atti ed i procedimenti di competenza del Giudice di pace che non eccedono la somma di lire due milioni; - nell' art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in tema di atti relativi a finanziamenti agevolati; - nell' art. 8 della legge 29 settembre 1991, n. 266, che concerne le operazioni delle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni; - nell' art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che riguarda gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi. Al riguardo, si premette che l'introduzione dell'imposta provinciale di trascrizione e' stata consentita dalla legge di delega 23 dicembre 1996, n. 662, che, al comma 149, lettera d), dell'art. 3, ha previsto l'attribuzione alle province della facolta' di istituire il tributo. La tariffa dell'imposta doveva essere determinata in modo tale da garantire il gettito complessivo dell'imposta erariale di trascrizione (IET) e della relativa addizionale provinciale (APIET), entrambe abolite dall'art. 51, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 446 del 1997. I principi della legge di delega sono stati trasfusi nell'art. 56, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e nel D.M. 27 novembre 1998, n. 435, che hanno dettato per l'IPT una disciplina sostanzialmente analoga a quella stabilita per l'abrogata imposta erariale di trascrizione; per cui si puo' dire che il tributo provinciale ha mantenuto la struttura della IET, fatta eccezione per le norme che individuano il soggetto attivo. Bisogna inoltre aggiungere che la normativa contenuta nella legge 23 dicembre 1977, n. 957, istitutiva della IET, non e' stata abrogata dall'art. 51 del D. Lgs. n. 446 del 1997, poiche' - come affermato nella circolare n. 188/E del 16 luglio 1998, che ha affrontato direttamente il problema dell'abolizione dei tributi ad opera del D. Lgs. n. 446 del 1997 - cio' che e' stato soppresso "e' stato soltanto ed esclusivamente il tributo, non essendo stata abrogata la norma che disciplina i tributi stessi". Da queste premesse si puo' quindi dedurre che le disposizioni di esonero previste dalla normativa IET sono rimaste ancora in vigore in quanto compatibili con la nuova disciplina. Deve quindi ritenersi valido anche per l'IPT il rinvio disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 957 del 1977, secondo cui si applicano alla IET le esenzioni e le agevolazioni previste in materia di imposta di registro. Un'ulteriore argomentazione a sostegno di questa tesi puo' essere colta nel fatto che l'esclusione dal campo dell'IPT di queste esenzioni verrebbe inevitabilmente ad alterare l'equilibrio di gettito che il legislatore delegante ha voluto invece mantenere con l'istituzione della nuova imposta provinciale e che e' stato attuato dal D. M. n. 435 del 1998. Infatti, in questo provvedimento la misura di base dell'imposta provinciale di trascrizione e' stata determinata in modo tale da assicurare lo stesso gettito della IET e della relativa addizionale provinciale. Per quanto concerne infine il caso particolare di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987, si ribadisce il contenuto della circolare n. 49/E del 16 marzo 2000, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, la locuzione "da ogni altra tassa" deve essere intesa nel senso piu' ampio possibile fino a ricomprendere nell'esenzione prevista per atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi, la totalita' dei tributi e quindi anche l'imposta provinciale di trascrizione.