 |
ARTICOLO 1
Principi generali
1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 52 e 56 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni (decreto legislativo n. 506 del 30 dicembre 1999) viene istituita l'Imposta Provinciale di Trascrizione;
2. L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione relative a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) che ha competenza sul territorio provinciale;
3. Il presente regolamento disciplina l'imposta nel rispetto della legge istitutiva e assoggetta le formalità di cui al precedente comma nella misura e nei termini previsti dai successivi articoli 4 e 5;
4. L'imposta è dovuta sulla formalità richiesta in base agli atti e ai documenti prescritti dalla legge vigente in materia di Pubblico Registro Automobilistico.
ARTICOLO 2
Presupposto d'imposta e soggetti passivi
1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto vengono eseguite più formalità di natura ipotecaria;
2. Quando vengono ripresentate richieste di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si procede ad ulteriori riscossioni tranne nel caso in cui siano state rifiutate per insufficiente versamento;
3. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono obbligati in solido la parte acquirente, come individuata dagli articoli 93 e 94 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 Artt. 93 e 94 del C.d.S. – D. Lgs. 30.04.1992 n. 285:
L'art. 93 recita al comma 2 "L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91" …. comma 5 "Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre alla carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione….."
L'art. 94 identifica nell'acquirente il soggetto passivo di imposta: 1° comma "In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà".. e il richiedente di fatto della formalità se si tratta di persona diversa dall'acquirente.
ARTICOLO 3
Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta
1. La riscossione, la liquidazione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento sono affidati al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico in base a una convenzione da stipulare tra le partiComma 4 dell'art. 56 del D. 446/97 così come modificato dal D. Lgs. 506/99:
Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/97. Tali attività se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria di ciascuna Provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla Provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva e i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita;
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta va presentata al Pubblico Registro Automobilistico unitamente ai documenti e alle certificazioni prescritti dalla legge per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli;
3. Oltre al richiedente di fatto della formalità, l'attestazione di avvenuto versamento deve riportare la causale delle somme dovute a titolo d'imposta indicando i dati previsti per ciascuna formalità sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, preventivamente concordato con il P.R.A. e il competente responsabile della Provincia.
ARTICOLO 4
Misure dell'imposta
1. La misura dell'imposta, con riferimento alle tariffe stabilite con decreto del ministero delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998, ai sensi dell'art.56 comma 11 del decreto legislativo 446/97 può essere adeguata relativamente ad ogni anno solare ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione nei limiti previsti dal 2° comma dello stesso articolo 56 sopracitato Art. 56 D. Lgs. 446/97 commi 11 e 2:
- Con decreto del Ministero delle Finanze(N. 435 del 27.11.1998) sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.
- L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'art. 54, fino ad un massimo del venti per cento…..;
2. Come previsto dall'articolo 56, comma 3, del decreto legislativo n. 446/97 così come modificato dall'articolo 54, lettera b, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 L'art. 54 lettera b) della L. 388/2000 recita:
all'art. 56 comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.", entro dieci giorni dalla data di esecutività, la copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa d'imposta deve essere notificata dalla Provincia all'ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico e al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza;
3. Le formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del Codice civile escluse quelle di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 388/2000 L'art. 2688 del c.c. recita:
(continuità delle trascrizioni) Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644 c.c.
Il comma 11 dell'art. 33 L. 388/2000 recita: All'art. 56 comma 6 D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "in caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.", sono soggette al pagamento dell'imposta in misura doppia rispetto al previsto;
4. Per importi con decimali uguali o superiori a 50 centesimi di euro, le somme da versare vanno arrotondate per eccesso. Per quelli con decimali inferiori l'arrotondamento all'euro avviene per difetto.
ARTICOLO 5
Termini per il versamento
1. Per le formalità di prima iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico, il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;
2. Per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione relative ai veicoli già iscritti al Pubblico Automobilistico, il versamento, deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo quanto disposto dall'articolo 56, comma 8, del decreto legislativo n. 446/97 Il comma 8 dell'art. 56 del D. Lgs. 446/97 recita:
Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
ARTICOLO 6
Esenzioni ed agevolazioni
1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione le richieste di formalità che hanno per oggetto:
a. gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito e dalle loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 D.P.R. 29.09.1973 n. 601 art. 15:
TITOLO IV – Agevolazioni per il settore del credito: Art. 15 Operazioni di credito a medio e lungo termine.;
b. gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli adattati, intestati a soggetti portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 Legge 27.12.1997 n. 449 art. 8:
Art. 8 – Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap.;
c. gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 7, della legge n.388/2000 Legge 23.12.2000 n. 388 art. 30 comma 7:
Agevolazioni a favore dei soggetti portatori di handicap così come definiti all'art. 8 della L. 27.12.97 n. 449 come modificata dall'art. 50 della Legge 21.11.2000 n. 342.;
d. gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto motocicli di qualunque tipo ai sensi dell'articolo 17, comma 39, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, esclusi quelli costruiti da almeno trent'anni o vent'anni, se riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico, prima del giorno in cui è richiesta la formalità per la quale l'imposta è dovuta nella misura prevista dall'articolo 63 della legge n. 342/2000 Legge 21.11.2000 n. 342 art. 63 comma 4:
la misura dell'IPT per i motoveicoli è di €25,82 (£. 50.000).;
e. gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 4601997 D. Lgs. 04.12.1997 n. 460 art. 21:
Art. 21 – Esenzioni in materia di tributi locali
altri riferimenti normativi: D. Lgs. 31.10.90 n. 346 Testo Unico, art. 3; D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 art. 19.;
f. gli atti di cessione di mezzi di trasporto usati a favore dei contribuenti che ne fanno commercio, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 446/97 D. Lgs. 446/97 art. 56 comma 6:
L'articolo rileva l'esenzione già prevista dal D.L. 23.02.1995 n. 41 art. 36 convertito nella Legge n. 85 del 22.03.1995 "Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione".;
g. gli atti di trasferimento dagli Enti locali agli Enti strumentali, individuati in base alle leggi vigenti in materia di autonomie locali, ai sensi dell'articolo 13bis del decreto legge n. 6 del 12 gennaio 1991, convertito nella legge n. 80 del 15 marzo 1991, nonché del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 D.L. 12.01.91 n. 6 art. 13-bis convertito nella Legge n. 80 del 15.03.1991 comma 1:
I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi tra tali Enti a favore di aziende speciali o di società per azioni costituite ai sensi dell'art. 22 della L. 8 giugno 1990 n. 142, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura..
D. Lgs. 18.08.00 n. 267 art. 118 comma 1: Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.;
h. gli atti e i procedimenti di competenza del giudice di pace limitatamente a quelli previsti dall'articolo 46 della legge n. 374 del 21 novembre 1991 Legge 21.11.1991 n. 374 art. 46:
Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1032,91 (£. 2.000.000.=) sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.;
i. gli atti che hanno per oggetto donazioni o attribuzioni di eredità o di legato a carico delle associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 266 del 29 novembre 1991 Legge 11.08.1991 n. 266 art. 8 comma 2:
(secondo capoverso)….le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.;
j. gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione dei coniugi, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987 Legge 06.03.1987 n. 74 art. 19:
Tutti gli atti, i documenti al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.;
2. Sono previste le agevolazioni nei seguenti casi:
a. l'imposta è ridotta a un quarto per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e per i rimorchi destinati a servire detti veicoli, semprechè non siano adatti al trasporto di cose. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del ministro delle finanze, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446/97, così come modificato dal decreto legislativo n. 506/99;
b. è prevista una riduzione dell'imposta per le formalità che hanno come oggetto autoveicoli costruiti da almeno trent'anni o vent'anni se riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 342/2000 Legge 21.11.2000 n. 342 art. 63 comma 4:
L'imposta per questi autoveicoli è pari a € 51,65 (£. 100.000.=).;
c. l'imposta è dovuta in misura fissa la formalità relativa alla costituzione di società con contestuale conferimento all'azienda del veicolo da parte dell'imprenditore individuale ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 Legge 08.05.1998 n. 146 art. 25:
Art. 25- Disciplina tributaria della costituzione di società con contestuale conferimento di azienda – orientamento confermato dalla Risoluzione ministeriale Min.Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Fiscalità locali 17.04.2000 n.49/E/FP/55374/2000..
ARTICOLO 7
Interessi e sanzioni
1. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, dell'imposta oltre i termini stabiliti dal precedente articolo 5, vengono applicati gli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera;
2. Nel caso di omissione o ritardato pagamento, parziale o totale, dell'imposta sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti viene applicata la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97 D. Lgs. 471/97 art. 13 comma 1:
La sanzione prevista da tale articolo è pari al 30% dell'importo non versato. Le modalità d'irrogazione delle sanzioni collegate all'imposta sono disciplinate dal decreto legislativo n. 472/97 e successive modificazioni (articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 30 marzo 2000 D. Lgs. 30.03.2000 n. 99 art. 2:
Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.);
3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97, le sanzioni previste al precedente comma vengono ridotte a un ottavo se la formalità viene presentata entro 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione determinata secondo i termini fissati dall'articolo 5 del presente regolamento. La sanzione medesima viene ridotta a un quinto se la presentazione avviene entro un anno. Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza nonché degli interessi di mora al tasso legale con maturazione giornaliera;
4. I termini per l'applicazione delle sanzioni vengono calcolati partendo dalla data di prima presentazione al Pubblico Registro Automobilistico purché, in tale giorno, sia stata riscossa l'imposta di trascrizione in misura non inferiore a quella dovuta per l'atto presentato;
5. Le sanzioni e gli interessi di mora non possono essere applicati se il contribuente ha osservato le indicazioni contenute in atti della Provincia o del Concessionario incaricato di riscuotere l'imposta anche se successivamente modificate dalla Provincia o dal Concessionario medesimi. Non sono comunque applicati neppure se il comportamento del contribuente è conseguente a ritardi, omissioni o errori della Provincia o del concessionario;
6. Le sanzioni e gli interessi di mora non sono comunque applicati quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.
ARTICOLO 8
Diritto di interpello
1. Presupposto dell'istanza:
a) secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 Legge 27.07.00 n. 212 art. 11:
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente., qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione che disciplina l'applicazione dell'imposta, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Ufficio Tributi della Provincia circostanziate e specifiche istanze di interpello riferite a casi concreti e personali;
b) l'istanza deve essere presentata prima che il contribuente dia attuazione alla norma oggetto dell'interpello nelle modalità dallo stesso eventualmente proposte.
2. Contenuto dell'istanza
a) L'istanza deve contenere:
I. i dati identificativi del contribuente e dell'eventuale rappresentante legale;
II. una circostanziata descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari per il quale sussistano concrete condizioni d'incertezza;
III. l'indicazione del domicilio del contribuente e dell'eventuale domiciliatario dove inviare le comunicazioni della Provincia;
IV. la sottoscrizione del contribuente o dell'eventuale legale rappresentante;
V. l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare;
VI. l'indicazione dell'eventuale recapito, telematico o di fax, per una rapida comunicazione da parte della Provincia, il cui utilizzo non è comunque obbligatorio da parte della Provincia stessa;
b) la mancanza anche di uno solo dei precedenti elementi, ad eccezione di quello al precedente punto VI, costituisce un vizio formale che comporta l'inammissibilità dell'istanza;
c) in caso di inammissibilità dell'istanza, la Provincia risponde ricordando al contribuente le modalità e le circostanze nelle quali si delinea il diritto di interpello;
d) la mancata sottoscrizione dell'istanza può essere sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito a sanare da parte della Provincia.
3. Documentazione da allegare:
a) All'istanza di interpello va allegata copia della documentazione, non in possesso della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini dell'individuazione e della quantificazione della fattispecie prospettata;
b) La Provincia può chiedere una sola volta al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò è necessario per il corretto esame dell'istanza e per la completezza della risposta;
c) I termini per la notificazione della risposta da parte della Provincia decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
4. Modalità di presentazione dell'istanza:
a) L'istanza di interpello va presentata, in carta libera, all'Ufficio Tributi della Provincia nei seguenti modi:
· consegna a mano,
· spedita tramite servizio postale in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;
b) La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione dei termini di prescrizione.
5. Risposta della Provincia:
a) La risposta della Provincia, scritta e motivata, dovrà essere comunicata al contribuente entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello. Decorso tale termine, nel caso in cui il contribuente ha proposto una soluzione interpretativa senza ottenere una risposta esplicita da parte della Provincia, si applica l'istituto del silenzio assenso in forza del quale la Provincia si adegua alla soluzione prospettata dal contribuente interessato;
b) Il termine di 120 giorni decorre dalla data in cui l'istanza di interpello risulta giunta al protocollo dell'Ente; nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è regolarizzata o dalla data in cui l'Ufficio riceve la documentazione integrativa;
c) La risposta della Provincia verrà comunicata per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario indicato nell'istanza;
d) Limitatamente alla questione oggetto dell'interpello, non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dalla Provincia nei termini previsti dal presente regolamento.
6. Effetti dell'interpello:
a) Limitatamente alle istanze che soddisfano i requisiti di cui ai precedenti commi 1,2 e 3, la risposta o l'applicazione del silenzio assenso hanno efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che le ha presentate e per i soli casi concreti e personali prospettati nelle stesse. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello fatto salvo il caso in cui sopravvenga una successiva risposta rettificativa;
b) Sono da considerare nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dalla Provincia oppure dell'interpretazione sulla quale si è fondato il silenzio assenso.
7. Successiva rettifica della risposta:
a) La Provincia può rettificare la risposta data in forma esplicita o implicita al contribuente. La rettifica esplica i suoi effetti soltanto con riferimento ai comportamenti tenuti dal contribuente dopo che la stessa gli è stata comunicata;
b) In merito alla risposta fornita in precedenza se il contribuente non ha posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto dell'interpello, la Provincia è legittimata a recuperare le imposte eventualmente dovute con i relativi interessi, ma non può irrogare sanzioni;
c) Se il contribuente si è uniformato alla soluzione interpretativa condivisa dalla Provincia, ponendo in essere il comportamento specifico prospettato o intraprendendo iniziative finalizzate in modo non equivoco all'attuazione dello stesso, nulla gli può essere contestato; eventuali atti amministrativi emanati in difformità dalla prima risposta oppure dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso sono da considerare nulli;
d) Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 212/2000.
ARTICOLO 9
Obblighi del concessionario
1. Entro i termini stabiliti dalle parti, il concessionario deve versare alla Tesoreria della Provincia l'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa, al netto del compenso di cui al successivo articolo 10; in assenza di termini specifici, il versamento va effettuato nello stesso giorno in cui il concessionario entra in possesso degli importi dovuti come imposta provinciale di trascrizione;
2. Entro il termine massimo del giorno 10 di ogni mese successivo a quello di riferimento, il concessionario deve comunicare alla Provincia i dati relativi agli incassi giornalieri comprovanti la riscossione dell'imposta di trascrizione, il compenso in relazione al servizio svolto e gli estremi dei versamenti effettuati;
3. Secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regio decreto 1814 del 29 luglio 1927 e successive modificazioni, il concessionario deve tenere il Registro progressivo sul quale annotare, per ogni formalità, l'imposta riscossa e i compensi che gli spettano ai sensi del successivo articolo 10;
4. Il concessionario deve conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati dei controlli. Le ricevute hanno valore liberatorio per il concessionario.
5. Entro 5 anni dalla data di riscossione dell'imposta la Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario.
ARTICOLO 10
Compensi del concessionario
1. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente regolamento e per l'elaborazione dei dati e dei documenti da trasmettere alla Provincia, il concessionario ha diritto a un compenso stabilito in base all'articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 124 dell'11 aprile 1997 e all'articolo 1 del decreto del ministero delle Finanze del 21 luglio 1998 I due decreti n° 124 del 11.04.1997 art. 3 comma 4 e Decreto del ministero delle Finanze del 21.07.1998 art. 1 hanno stabilito il compenso per l'anno 1998 nella misura di £. 7068 tuttora in vigore. oppure convenuto fra le parti ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni (decreto legislativo n. 506/99) Si veda la nota n. 2.
ARTICOLO 11
Rimborsi
1. La Provincia, salvo diverso accordo con il concessionario, effettua direttamente i rimborsi;
2. L'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione diretta alla Provincia deve essere presentata in carta libera entro tre anni dalla data di pagamento dell'imposta stessa, unitamente alla copia della nota di trascrizione debitamente vidimata dall'Ufficio del PRA, tramite il Concessionario della riscossione che provvede all'istruzione della pratica;
3. L'istanza di cui al punto 2 può essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 del presente Regolamento i quali saranno tutti destinatari interessati all'iter procedurale conseguente;
4. Nel caso in cui la Provincia ritenga di non dover provvedere al rimborso, l'atto con cui ne viene data comunicazione deve obbligatoriamente indicare oltre al responsabile del procedimento anche le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere;
5. Con frequenza mensile, la Provincia invia al concessionario e al Pubblico Registro Automobilistico competente per territorio l'elenco delle decisioni relative alle istanze di rimborso presentate, indicando sinteticamente i motivi di tali decisioni e le somme eventualmente rimborsate. Il concessionario e il Pubblico Registro Automobilistico provvedono ad annotarle sui rispettivi registri di competenza;
6. Per le formalità rifiutate e non più presentate, i rimborsi posti in liquidazione dalla Provincia si considerano al netto delle spese sostenute per la riscossione già trattenute dal concessionario.
ARTICOLO 12
Accertamento d'imposta
1. La Provincia istruisce le pratiche per il recupero delle differenze d'imposta, di eventuali sanzioni e interessi di mora a seguito di insufficiente versamento da parte dell'utente, su segnalazione del concessionario oppure su verifica d'ufficio;
2. Come previsto dal decreto legislativo n. 472/97, l'imposta o la maggiorazione dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo e le eventuali sanzioni devono essere contestate ai soggetti passivi di cui all'articolo 2, comma 3, del presente regolamento;
3. Come previsto dall'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/97, il motivato avviso d'accertamento va notificato al contribuente entro il termine di decadenza di 3 anni dal giorno in cui la formalità è stata eseguita.
ARTICOLO 13
Riscossione coattiva
1. La Provincia procede alla riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che non hanno regolarizzato il pagamento delle somme richieste con avviso emesso ai sensi del precedente articolo 12;
2. La riscossione coattiva avviene, se non disposto diversamente, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e dai decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999 D.P.R. 29.9.73 n. 602: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
D. Lgs. 26.02.99 n. 46: Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28.09.98 n. 337
D. Lgs. 13.04.99 n. 112: Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28.09.98 n. 337.;
3. Come previsto dal regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910 Regio Decreto 14.04.1910 n. 639: Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato., il Funzionario Responsabile dell'imposta provinciale di trascrizione può attivare la riscossione mediante ingiunzione;
4. La Provincia non procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma complessiva dovuta sia inferiore a 10,33 euro (20.000 lire).
ARTICOLO 14
Dilazioni di pagamento
1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, per somme certe, liquide ed esigibili, al debitore che ne fa richiesta la Provincia può concedere dilazioni e rateazioni dei pagamenti purché l'ammontare del debito contratto sia superiore a 2000 euro;
2. La richiesta non può essere soddisfatta se nei confronti del debitore risultano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
3. Le dilazioni di pagamento non possono superare i 12 mesi a decorrere dal giorno di presentazione dell'istanza;
4. Nel caso che, alla scadenza, non venisse pagata anche una sola rata, il beneficio della dilazione viene revocato;
5. Sulle rate dilazionate vengono applicati gli interessi di mora nella misura legale;
6. Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati o sospesi
7. La rateizzazione di somme superiori a 10.000 euro è subordinata alla prestazione di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.
ARTICOLO 15
Contenzioso
1. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione , le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria secondo le disposizioni del decreto legislativo 546 del 31.12.92.
ARTICOLO 16
Fornitura di dati, statistiche ed elaborati
1. L'archivio dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico è di esclusiva proprietà della Provincia;
2. Come previsto dall'articolo 3 del regolamento, gli aspetti operativi contabili relativi all'imposta, i dati statistici, la modulistica e altri aspetti tecnici per il controllo, la verifica della corrispondenza delle somme incassate quale imposta provinciale di trascrizione sono disciplinati da una convenzione da stipulare tra la Provincia e il concessionario incaricato della riscossione.
ARTICOLO 17
Funzionario responsabile
1. La Provincia designa un funzionario al quale vengono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta provinciale di trascrizione;
2. Il funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi all'imposta provinciale di trascrizione e dispone i rimborsi. Inoltre, pone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'imposta provinciale di trascrizione ed effettua ispezioni e controlli presso il concessionario.
ARTICOLO 18
Rinvio ad altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel titolo III del decreto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni (decreto legislativo n. 506/99).
ARTICOLO 19
Norme abrogate
1. Dal 1° gennaio 2002 è abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio provinciale P.V. n. 13 del 28 febbraio 2000, esecutiva.
ARTICOLO 20
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano con decorrenza 1° gennaio 2002. |