DECRETO N. 503 - 07/09/1998 - NORME IN MATERIA DI FERMO
AMMINISTRATIVO - VEICOLI A MOTORE E AUTOSCAFI - REGOLAMENTO
modificato dal D.lgs n. 193 del 27.4.2001 (GU 120 del 25.5.2001)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 7 settembre 1998, n. 503. (Dalla
Gazzetta Ufficiale del 02.02.1999 n. 26).
Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a
motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, con il quale è stato disciplinato il fermo dei veicoli a motore e degli
autoscafi non reperiti dal concessionario della riscossione in fase di esecuzione forzata;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514;
Visto, in particolare, l'articolo 91-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il quale è stata prevista l'emanazione di
un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei
lavori pubblici, al fine di stabilire le modalità, i termini e le procedure per
l'attuazione di quanto disposto dallo stesso articolo 91-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva
per gli atti normativi del 26 gennaio 1998;
Considerato che l'esigenza di estendere anche agli aeromobili il divieto di circolazione e
di prevedere, con apposita disposizione normativa, l'accesso telematico degli organi di
polizia agli archivi del pubblico registro automobilistico (PRA) richiede un
approfondimento allo stato non compatibile con l'urgenza di adottare il regolamento in
esame, per cui si ritiene che i suggerimenti del Consiglio di Stato possano essere
recepiti in un autonomo provvedimento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n.3-3559M in data 11
giugno 1998;
ADOTTA
il seguente regolamento
Titolo I
FERMO DEI VEICOLI A MOTORE
Art. 1.
1. Ai fini del presente regolamento sono considerati veicoli a motore gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri.
Art. 2.
1. In qualunque fase della riscossione
precedente l'apposizione del visto di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario è autorizzato ad accedere
gratuitamente alle informazioni del pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514.
2. La fornitura delle informazioni di cui al comma 1 può essere effettuata anche dal
sistema informativo centrale dell'Automobile club Italia (ACI) mediante collegamento
telematico o mediante scambio di supporti magnetici ai sensi dell'articolo 24 del citato
decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514. In tal caso, il costo della
fornitura grava sul concessionario ed è pari alla tariffa stabilita nel regolamento per
l'accesso agli archivi del PRA, approvato dal comitato esecutivo dell'ACI nella seduta del
21 giugno 1995, così come annualmente rivalutata.
Art. 3.
1. In sede di visto, emesso ai sensi
dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
l'ufficio o l'ente impositore fornisce anche le notizie relative all'esistenza di
eventuali veicoli a motore di proprietà del contribuente iscritto a ruolo.
2. Entro sessanta giorni dall'apposizione del visto di cui al comma 1, il concessionario
della riscossione, in caso di mancato reperimento del veicolo a motore indicato nel visto
stesso, richiede alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al luogo
in cui si procede all'esecuzione di disporre il fermo del mezzo; i sessanta giorni
decorrono dalla data del verbale di pignoramento negativo o insufficiente nel caso in cui
il concessionario si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 2.
3. La richiesta dell'emanazione del provvedimento di fermo non esonera il concessionario
dall'obbligo di porre in essere le ulteriori azioni esecutive prescritte dalle norme
vigenti.
Art. 4.
1. Entro venti giorni dalla ricezione della
richiesta di emanazione del fermo, la direzione regionale delle entrate emette in duplice
copia il relativo provvedimento consegnandone una al concessionario. Quest'ultimo, ,entro
sessanta giorni da tale consegna esegue il fermo mediante iscrizione, anche in via
telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel PRA dandone comunicazione al
contribuente entro cinque giorni dall'esecuzione del fermo, con le modalità di cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602; in tale comunicazione sono precisati gli estremi del carico tributario per
riscuotere il quale è stato emesso il provvedimento di fermo. L'iscrizione contiene
l'indicazione del concessionario procedente e gli estremi del provvedimento di fermo
emesso dalla direzione regionale delle entrate.
2. Qualora l'iscrizione del fermo sia stata eseguita in via telematica è autorizzata la
conservazione dei dati relativi all'iscrizione del fermo unicamente su supporto magnetico.
3. Le spese di notifica della comunicazione prevista dal comma 1 e quelle di iscrizione
del fermo sono a carico del contribuente; in caso di infruttuosità delle procedure
esecutive, l'ufficio o l'ente impositore rimborsa al concessionario il cinquanta per cento
delle spese di notifica.
Art. 5.
1.Gli atti di disposizione dei veicoli a
motore sottoposti a fermo non possono essere opposti al concessionario se di data
successiva all'iscrizione del fermo stesso. Se il mezzo è stato venduto con atto di data
certa anteriore all'iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente, l'ACI entro dieci
giorni dall'iscrizione ne dà tempestiva comunicazione alla competente direzione regionale
delle entrate, che provvede immediatamente all'annullamento del fermo informandone il
concessionario ed il contribuente.
2. Per effetto dell'iscrizione di cui all'articolo 4 è vietata la circolazione del
veicolo a motore sottoposto a fermo.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia stata disposta la custodia del veicolo
sottoposto a fermo, l'organo procedente, entro dieci giorni dalla data in cui ha disposto
la custodia stessa, ne dà comunicazione al concessionario della riscossione che ha
provveduto all'iscrizione del fermo. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla ricezione
della comunicazione, dà corso al pignoramento del mezzo.
Art. 6.
1. In caso di integrale pagamento delle somme
dovute e delle spese di notifica di cui all'articolo 4, comma 1, il concessionario entro
venti giorni dal pagamento ne dà comunicazione alla competente direzione regionale delle
entrate, che nei successivi venti giorni emette un provvedimento di revoca del fermo
inviandolo al contribuente.
2. La cancellazione dell'iscrizione del fermo dei veicoli a motore del PRA viene
effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca dal fermo
e dietro versamento presso le casse dell'ACI sia delle spese di iscrizione che di quelle
di cancellazione, nelle misure determinate dall'articolo 1 della tabella allegata al
decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1994, e successive modificazioni.
3. In caso di sgravio totale per indebito e nel caso di annullamento previsto
dall'articolo 5, comma 1, secondo periodo, si applicano le disposizioni del comma 1 e la
direzione regionale delle entrate provvede d'ufficio a curare la cancellazione gratuita
dell'iscrizione del fermo al PRA; in tal caso non è dovuta all'ACI alcuna somma a titolo
di spese di iscrizione del fermo.
4. Nelle ipotesi di al comma 1, il veicolo a motore , se è stato sottoposto a custodia ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, viene restituito al contribuente subordinatamente al
pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di custodia.
5. Se il veicolo a motore sottoposto a fermo non viene reperito, il concessionario può
presentare la domanda di rimborso o di discarico per inesigibilità nei termini previsti
dai commi da 1 a 7 dell'articolo 77 del decreto dei Presidenti della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fermo restando l'obbligo di procedere all'esecuzione sul mezzo se
quest'ultimo viene reperito e sottoposto a custodia dopo la presentazione della domanda.
6. Il rispetto dei termini previsti nel presente decreto per l'assolvimento degli
adempimenti a carico del concessionario rileva unicamente ai fini della dimostrazione
dell'eventuale inesigibilità delle somme iscritte a ruolo per le quali si procede
all'esecuzione.
Titolo II
FERMO DEGLI AUTOSCAFI
Art. 7.
1. Ai fini del presente decreto, sono considerati autoscafi le unità da diporto e le unità adibite ad uso privato iscritte in pubblici registri.
Art. 8.
1. Qualora il visto, emesso ai sensi
dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
evidenzi l'esistenza di autoscafi di proprietà del contribuente iscritto a ruolo, si
procede al fermo e al pignoramento del mezzo secondo le modalità indicate nel titolo I del presente
regolamento con le seguenti variazioni:
a) il concessionario, entro venti giorni dalla consegna del provvedimento di fermo da
parte della competente direzione regionale delle entrate, richiede l'iscrizione del fermo
all'ufficio presso il quale è registrato l'autoscafo;
b) nel caso in cui all'articolo 5, comma 1, l'ufficio di iscrizione dell'unità
sottoposta a fermo trasmette tempestiva comunicazione alla direzione regionale delle
entrate;
c) in caso di contravvenzione al divieto di cui all'articolo 5, comma 2, l'organo
di polizia o di vigilanza, previo ritiro della licenza di navigazione, invita il
conducente dell'unita sottoposta a fermo a far rientrare l'imbarcazione nel porto più
vicino dandone comunicazione al concessionario, che nei successivi sessanta giorni esegue
il pignoramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 7 settembre 1998
Il Ministro delle finanze
VISCO
Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO
Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA