CIRCOLARE PROT. N. 11917/P - 18/12/2001 - CONVERSIONE IN EURO DELL'IPT - CONVERSIONE IN EURO DEL BOLLO E DEGLI EMOLUMENTI

vedi indicazioni Min.Finanze vedi tariffe base IPT in Euro

ACI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI (D.S.D.)

Lettera Circolare n°11917/P del 18/12/2001

OGGETTO: Imposta Provinciale di Trascrizione. Conversione Lire/Euro.
. Imposta di Bollo ed Emolumenti.
. Chiusura al pubblico dei Servizi di Cassa per il giorno 31 dicembre 2001.

    In occasione dell’ormai imminente passaggio alla nuova valuta europea, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha determinato la conversione in euro delle tariffe concernenti l’imposta provinciale di trascrizione e del compenso dovuto ad ACI per la gestione di tale tributo, nonché l’aggiornamento dello stesso al tasso d’inflazione ufficiale comunicato dall’ISTAT relativamente al mese di Ottobre pari al + 2,5%, per un importo complessivo di £. 7.245 pari ad Euro 3,74.

    Le nuove tabelle, precedute da una breve illustrazione dei criteri seguiti per la conversione dell’imposta, sono disponibili sul sito Internet: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/, alla voce "Tributi locali e l’euro".

    Allo scopo, quindi, di agevolare ciascuna Amministrazione Provinciale nella predisposizione dei provvedimenti necessari all’introduzione della nuova moneta unica, questa Direzione Generale ha elaborato uno specifico documento esplicativo che, riportando le Tariffe in Euro dell’imposta di trascrizione, definisce le linee-guida per il passaggio alla nuova valuta con particolare riferimento alle problematiche applicative connesse sia alle singole misure del tributo, sia ai criteri di conversione ed arrotondamento da utilizzare in materia di interessi e sanzioni; ciò, alla luce dei principi posti dal D.Lgs. n. 213/98 e dell’orientamento espresso dalla stessa Amministrazione Finanziaria.

    Pertanto, nel trasmettere in allegato il citato documento esplicativo, a far data dal 1° gennaio 2002, ove non disposto diversamente dalla Amministrazione Provinciale, la conversione in euro degli importi riferiti all’imposta provinciale di trascrizione sarà definita sulla base della Tabella determinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed applicata secondo i criteri e le modalità fornite da questa Direzione.

    In relazione agli importi riferiti all’imposta di bollo ed agli emolumenti dovuti per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA - che, come noto, nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2002 potranno essere corrisposti in lire o in euro -, si comunica che i relativi valori saranno esposti all’utenza, a cura degli Uffici Provinciali dell’Ente, in apposite tabelle in doppia valuta, come di seguito indicato secondo i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento:

Imposta di Bollo

£. 20.000

£. 1.936,27

€ 10,3291

€ 10,33

. . . . .

Emolumenti P.R.A.

. . . .
E. formalità 1^ fascia

£. 40.500

£. 1.936,27

€ 20,9165

€ 20,92

E. formalità 2^ fascia

£. 14.400

£. 1.936,27

€ 7,4370

€ 7,44

E. certificazioni 1^ fascia

£. 12.000

£. 1.936,27

€ 6,1975

€ 6,20

E. certificazioni 2^ fascia

£. 5.500

£. 1.936,27

€ 2,8405

€ 2,84

    Infine, come già anticipato per le vie brevi in sede locale, in relazione alla chiusura al pubblico delle Banche e degli Uffici Postali prevista per il giorno 31 dicembre p.v., così come disposto dalla Legge 23/11/2001 n. 409, il Ministero della Giustizia, con nota prot. n. 5/1002/050-1 del 30 novembre scorso, ha autorizzato, per la stessa giornata, la sospensione, per motivi di forza maggiore, di tutte le attività inerenti servizi di cassa svolte presso gli Uffici Provinciali dell’ACI, in considerazione della impossibilità di riversare le somme riscosse agli usuali collettori e, quindi, al fine di evitare che l’accumulo di ingenti somme di denaro non riversate possa determinare rischi eccessivi per l’ACI stesso e per il suo Personale.

    Conseguentemente, anche ai fini dell’imposta provinciale di trascrizione, ove non disposto diversamente dalla Provincia, gli atti in scadenza il giorno 31 dicembre 2001 saranno prorogati di diritto al giorno 2 gennaio 2002 e le connesse formalità verranno espletate correttamente senza addebito di interessi ed irrogazione di sanzioni.

    Nel restare, quindi, a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione, che potrà essere richiesta alla Dr.ssa Carla Carrera, Dirigente di questa Direzione, - tel. 06.49.98.22.35/23.33 -, ovvero al Dr. Antonio Giordano, responsabile per l’esame delle questioni connesse alla riscossione dell’IPT - tel. 06.4998.2158/2333 - è gradita l’occasione per inviare i migliori saluti e formulare, nell’approssimarsi delle festività di fine anno, i più sentiti e sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Fabio Califano
Dirigente Generale dei
Servizi Delegati

Allegato

 

IMPOSTA
PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

Tabella e definizione dei criteri di conversione in euro e di arrotondamento degli importi:

bullet

I.P.T.;

bullet

INTERESSI;

bullet

SANZIONI;

bullet

COMPENSO ACI.

 

PREMESSA

Già dal 1° gennaio 1999, le Amministrazioni Pubbliche potevano disporre in euro i pagamenti non in contanti di stipendi, pensioni, rimborsi ed altro, nel caso in cui il creditore lo avesse richiesto; dalla stessa data i contribuenti potevano effettuare in euro i versamenti non in contanti dovuti alle Amministrazioni Pubbliche a fronte di imposte, contributi e, in generale, per ogni altra causale, potendo scegliere di esprimere nella nuova valuta europea gli importi monetari indicati in documenti e attestazioni scambiati con le stesse Amministrazioni.

È la c.d. fase transitoria di una complessa evoluzione del sistema finanziario internazionale che ha interessato ed interesserà Operatori economici ed Istituzioni e che, a far data dal prossimo 1° gennaio 2002, caratterizzerà il definitivo ingresso della nuova moneta unica europea.

Conseguentemente, il passaggio alla nuova valuta dovrà completarsi entro la fine dell’anno in corso; dal 1° gennaio 2002 tutte le operazioni contabili e fiscali, le transazioni, i pagamenti e i documenti da e verso uffici pubblici dovranno essere espressi in euro; l’adozione definitiva della moneta unica darà, così, luogo a cambiamenti profondi in tutti i settori della vita pubblica.

In quest’ottica, è fondamentale definire tutti i correlati adempimenti - eventualmente di carattere giuridico, nonché di carattere tecnico, contabile, finanziario ed informatico - necessari per traghettare al nuovo segno monetario, in modo più corretto ed efficiente, anche il tributo dell’Imposta Provinciale di Trascrizione

Allo scopo di agevolare ciascun Ente Locale nella predisposizione degli strumenti operativi necessari al progressivo adeguamento di ciascuna Amministrazione Provinciale alla nuova valuta europea, è stato elaborato uno specifico documento esplicativo che, riportando la Tariffe in € dell’imposta di trascrizione, definisce le linee-guida per il passaggio alla moneta unica con particolare riferimento alle problematiche applicative connesse sia alle singole misure del tributo, sia ai criteri di conversione ed arrotondamento da utilizzare in materia di interessi e sanzioni.

Il sistema di lavoro proposto è stato, quindi, articolato sulla base delle vigenti disposizioni normative - decreto legislativo n. 213/1998 - e delle indicazioni fornite sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - da ultimo la nota trasmessa a questa Direzione lo scorso 10 dicembre per ufficializzare le tariffe in euro, così come determinato dallo stesso Ministero -, sia dal Comitato per l’Euro alle criticità emerse nel corso delle fasi di avanzamento del relativo Piano di attuazione delle Amministrazioni Pubbliche.

In assenza, quindi, di osservazioni e/o diverse determinazioni della Provincia, tale documento consentirà a questa Direzione di avviare, sulla base dei criteri indicati, i necessari interventi di programmazione e adeguamento finanziario, contabile e, non da ultimo, tecnico da apportare alle architetture informatiche, al fine di rendere l’intero sistema della riscossione IPT "euro conforme".

Il dr. Antonio Giordano, responsabile per l’esame delle questioni connesse alla riscossione dell’IPT - tel. 06.4998.2158/2333 – resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI (D.S.D.)
Area Consulenza giuridico-fiscale

 

Il contesto normativo vigente

L’introduzione della nuova moneta europea, le procedure di conversione degli importi monetari e le successive operazioni di arrotondamento sono definite da disposizioni normative generali, di fonte sia comunitaria sia nazionale; in particolare, si segnalano:

bulletReg. (CE) n. 1103/97;
bulletLegge delega n. 433/97;
bulletD.Lgs. n.213/98.

Sul piano esplicativo, poi, con Circolare 4 ottobre 2001, n. 32, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impartito "Istruzioni riguardanti le procedure per il passaggio all’euro dal 1° gennaio 2002 e ripercussioni nei sistemi contabili".

Tali disposizioni si applicano, quindi, anche ai fini della ridenominazione complessiva degli importi riferiti all’imposta provinciale di trascrizione, così come previsto dalla nuova Tabella di conversione in € delle tariffe IPT disposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegata al presente documento e disponibile sul sito Internet: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/, alla voce "Tributi locali e l’euro".

Pertanto, anche in relazione alle attività connesse alla gestione dell’IPT:

bulletdal 1° gennaio 2002 gli Uffici ACI adotteranno simultaneamente e definitivamente la nuova moneta unica europea;
bullettutti i pagamenti e gli incassi IPT saranno denominati in euro;
bulletnel periodo 1° gennaio – 28 febbraio, c.d. "di doppia circolazione", la lira potrà essere utilizzata solo per le operazioni in contanti; viceversa, l’euro sarà adoperato per pagamenti con modalità anche di tipo diverso dai contanti;
bulletdal 1° marzo 2002, la lira perderà il suo corso legale ed unica moneta di riferimento sarà l’euro.

REGOLE DI CONVERSIONE E DI ARROTONDAMENTO

Criteri di Conversione

La conversione degli importi monetari da lire ad euro è effettuata al cambio fisso di 1 euro pari a £. 1936,27.

Pertanto, la conversione da lire in euro si effettua dividendo l’importo monetario espresso in lire per il tasso di conversione 1 euro = 1936,27 lire.

Es.: £. 100.000 / 1936,27 = € 51,645(689).

Criteri di Arrotondamento

A) Ove dalla conversione da lire ad euro risultino più di due cifre decimali, l’importo è arrotondato tenendo conto del valore del terzo decimale; in particolare:

bulletse il terzo decimale è inferiore a 5, l’importo è arrotondato per difetto;
bulletse il terzo decimale è pari o superiore a 5, l’importo è arrotondato per eccesso.

Es.: £. 100.000 / 1936,27 = € 51,645(689) = € 51,65 arrotondamento per eccesso;

£. 50.000 / 1936,27 = € 25,822(844) = € 25,82 arrotondamento per difetto.

L’arrotondamento al secondo decimale è la regola.

B) Unica eccezione prevista dal D.Lgs. n. 213/98, artt. 3 e 4, è per i c.d. calcoli intermedi, nei quali è invece consentito l’uso di più cifre decimali.

Si ha calcolo intermedio nelle ipotesi in cui l’importo in lire, da convertire in euro, non deve essere autonomamente pagato o contabilizzato; in tale caso, la procedura di arrotondamento prevede l’uso di decimali superiori a due, che aumentano in proporzione inversa all’importo in lire.

Ai fini IPT, tale criterio è stato utilizzato dal Ministero delle Finanze relativamente agli importi previsti dalle lett. c) e d) dell’art. 1 della Tabella allegata al D.M. Finanze 27 novembre, n. 435, rispettivamente pari a £. 6.800 e £. 3.400, poiché, diversamente da quanto avviene per le altre tariffe dell’IPT, tali somme non costituiscono autonomi importi monetari da pagare.

In particolare, l’Amministrazione Finanziaria, al fine di evitare distorsioni nell’applicazione dell’imposta e di individuare modalità di conversione che garantiscano "il più possibile l’invarianza dei pagamenti rispetto a quelli effettuati in lire", ha utilizzato in sede di prima conversione dei citati importi, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 213/98, quattro cifre decimali.

Così, con riferimento ad un autoveicolo di 66 Kw, l’imposta provinciale di trascrizione è correttamente assolta come di seguito indicato:

bullettariffa IPT in €:3,5119;
bulletcalcolo dell’IPT:3,5119 x 66: 231,785
bulletIPT da pagare:231,79

In ogni caso come precisato dallo stesso dicastero, la Provincia, "sulla base dell’autonomia regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può deliberare importi tariffari contenenti un numero di decimali inferiore rispetto a quello indicato nella tabella allegata, fermo restando che gli importi così approvati siano più favorevoli per il contribuente."; in tal caso, sarà cura di ciascuna Amministrazione Provinciale comunicare al corrispondente Ufficio Provinciale dell’ACI la diversa ridenominazione della tariffa IPT, unitamente ai criteri utilizzati in sede di conversione ed arrotondamento.

SANZIONI PECUNIARIE

Dal 1° gennaio 2002, le sanzioni pecuniarie irrogate prima di tale data, espresse in lire e, alla stessa data, non ancora estinte dovranno essere ridenominate in euro secondo i criteri sin qui illustrati e, quindi, corrisposte nella nuova valuta.

Solo nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2002, c.d. periodo di doppia circolazione, le sanzioni pecuniarie irrogate prima del 1° gennaio potranno essere estinte in contanti mediante pagamento dell’originario importo in lire (Art.155, Legge n. 388/2000).

Es.: Sanzione irrogata prima del 1° gennaio 2002:

£. 50.000, convertita in euro pari a 50.000/1936,27 = 25,82(2…).

Successivamente al 1° gennaio 2002 ogni sanzione pecuniaria irrogata dovrà essere espressa in euro e l’operazione di ridenominazione in € degli importi fissati dalle norme vigenti che prevedono sanzioni penali e amministrative seguirà la regola del c.d. "troncamento" prevista dall’art 51 del D.Lgs. n. 213/98.

Tuttavia, tale regola ha riguardo solo con riferimento agli importi "espressi in lire"; viceversa, non opera quando l’importo della sanzione è previsto in forma percentuale e/o proporzionale, come nel caso, ad esempio, della sanzione prevista per l’omesso versamento dell’imposta che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, è pari al 30% dell’imposta non versata.

In tal caso, la conversione nella nuova valuta seguirà il criterio ordinario, con successivo arrotondamento per eccesso o per difetto in ragione del valore del terzo decimale.

Pertanto, ai fini IPT:

A) atto scaduto al 31 dicembre 2001 e presentato successivamente a tale data:

bulletla ridenominazione in euro dell’importo della sanzione segue le regole generali di conversione e di arrotondamento;
bulletè corrisposto in euro e, solo per il periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2002, potrà essere estinto in contanti mediante pagamento dell’originario importo in lire (Art.155, Legge n. 388/2000).

Attesa la funzione accessoria assolta dalla sanzione pecuniaria nei confronti dell’imposta, e per ragioni di omogeneità e razionalità nel sistema della riscossione, ai fini della corretta esecuzione delle formalità PRA, se la sanzione è estinta in lire e, quindi, in contanti, anche l’IPT verrà corrisposta nella stessa valuta e con la stessa modalità di pagamento.

B) Atto scaduto e presentato dopo il 31 dicembre 2001:

considerato che, in ambito PRA, le sanzioni sono previste in misura percentuale e/o proporzionale, la ridenominazione in euro dei relativi importi seguirà il criterio ordinario connesso al valore del terzo decimale: se inferiore a 5, l’importo della sanzione è arrotondato per difetto, se uguale o superiore a 5, la sanzione è arrotondata per eccesso.

Analogamente, se nel periodo di doppia circolazione la sanzione è estinta in contanti ed in lire, anche l’IPT è corrisposta nella stessa valuta e con la stessa modalità di pagamento.

INTERESSI

Ai sensi del D.M. Finanze 11 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14/12/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la misura del saggio degli interessi legali è fissata al 3% in ragione d’anno.

Come noto, ai fini dell’imposta provinciale di trascrizione, il computo degli interessi è effettuato in ragione del tempo trascorso tra il termine di presentazione della formalità al PRA previsto per legge - 60 gg. - e la data di effettiva presentazione della stessa.

In ogni caso, il calcolo degli interessi connessi all’imposta provinciale di trascrizione non retroagisce oltre il 1° gennaio 1999.

Ciò premesso, in relazione alla conversione in €, gli interessi vanno considerati "calcoli intermedi" ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs. n. 213/98, non costituendo gli stessi autonomo oggetto di contabilizzazione o di pagamento, atteso che l’importo da corrispondere, ogni qual volta la formalità PRA venga presentata in ritardo rispetto al termine previsto per legge, è costituito dalla somma dell’importo stesso, dell’imposta di trascrizione e della sanzione correlata.

In particolare, consentendo tale normativa l’utilizzo di cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire (Es.: £. 5), il calcolo degli interessi correlati al pagamento dell’IPT per formalità presentate dopo il termine previsto del 60° giorno utilizzerà inizialmente cinque cifre decimali, provvedendo ad arrotondare solo l’importo finale, interessi + imposta, alla seconda cifra decimale sulla base del valore della terza.

COMPENSO ACI

Con nota del 10 dicembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha determinato la conversione in euro del compenso previsto per le attività connesse alla riscossione dell’imposta provinciale di trascrizione, £. 7.068, nonché l’aggiornamento dello stesso al tasso programmato d’incremento del costo della vita valutato dall’ISTAT relativamente al mese di Ottobre del + 2,5%, pari a £. 177.

Pertanto, a far data dal 1°gennaio 2002, il compenso riconosciuto all’ACI per le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione e controllo dell’imposta provinciale di trascrizione, per l’applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell’imposta stessa, nonché - per le Province che hanno sottoscritto con ACI la Convenzioni triennale - per le attività di rimborso e di recupero d’imposta e per l’attività di consulenza giuridico-fiscale, è determinato in complessivi € 3,74 (£. 7.245)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Allegato

Si riportano di seguito la Tabella di conversione in euro delle tariffe dell’imposta provinciale di trascrizione prevista dal D.M. Finanze n.435/98, nonché, la breve presentazione dei criteri seguiti per la conversione in euro delle misure dell’imposta definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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